Tribunale di Genova: possono rimanere le tende che non ostruiscono la circolazione dell’aria e non limitano di molto la veduta
Le tende parasole devono rispettare la distanza di tre metri dalle costruzioni confinanti, ma in caso di conflitti tra vicini è il giudice che deve valutare caso per caso il da farsi. È la conclusione cui è arrivato il Tribunale di Genova con la sentenza 2540/2016.
Spesso la giurisprudenza ha considerato le tende da sole come delle costruzioni perché vuoi per le strutture, vuoi per i materiali utilizzati, compromettevano il diritto di veduta e privavano gli appartamenti vicini di aria e luce.
Alle tende da sole, quindi, si applica l’articolo 907 del Codice Civile sulla distanza delle costruzioni dalle vedute. Nella pratica, però, il giudice deve sempre bilanciare i diversi interessi in gioco, quindi quello di dotarsi di una protezione dal sole e quello di usufruire di aria e vedute.
Nel caso preso in esame, un condòmino aveva installato una tenda da sole sul suo terrazzo, ma il vicino ne aveva chiesto la rimozione perché, a suo avviso, privava il suo appartamento di luce e aria, proiettava ombra, tanto da rendere sempre necessaria l’accensione della luce, e in caso di pioggia provocava uno stillicidio nel suo terrazzo.
Durante i sopralluoghi, il CTU incaricato dal Tribunale aveva rilevato che la tenda si trovava di lato rispetto all’appartamento del soggetto che ne aveva chiesto la rimozione e non comprometteva quindi la circolazione dell’aria né limitava la veduta. Quanto alla pioggia, secondo il tecnico lo stillicidio poteva avvenire solo se la tenda fosse rimasta in posizione socchiusa, ma non da chiusa o da aperta.
Passando all’esame della distanza, il tecnico aveva accertato che la tenda si trovava ad una distanza inferiore ai tre metri previsti dalla legge. Tuttavia un arretramento non sarebbe stato possibile. Spostando la tenda, questa non sarebbe più stata utile.
Il giudice si è quindi trovato a dover controbilanciare i diritti dei due condòmini. Il proprietario della tenda aveva il diritto di proteggersi dal sole e tra l’altro aveva optato per soluzioni ammesse sia dal piano regolatore sia dal regolamento condominiale. D’altro canto, il vicino aveva diritto a non subire limiti di veduta.
Dal momento che i limiti causati dalla tenda erano molto lievi, il Tribunale ha respinto la richiesta di rimozione della tenda.
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