Toccherà ora ai Comuni, anche su proposta dei privati, individuare gli ambiti territoriali di riqualificazione urbana e recupero edilizio nei quali saranno consentiti – acquisito il titolo abilitativo o il permesso di costruire convenzionato – interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive al massimo del 30%. Consentiti i mutamenti di destinazione d'uso previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti o compatibili e complementari all'interno di specifiche categorie funzionali. Consentite, a particolari condizioni dettate dalla futura legge, le delocalizzazioni delle ricostruzioni in aree trasformabili all'interno dell'ambito territoriale. E introdotto un incremento delle premialità del 5% nel caso in cui gli interventi siano realizzate attraverso concorsi di progettazione. Tra gli emendamenti all'articolo 4 – quello sui cambi di destinazione d'uso degli edifici – una delle novità è stata l'aggiunta di un comma che prevede una disciplina transitoria da applicarsi nelle more dell'approvazione dell'apposita deliberazione da parte dei consigli comunali e comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della nuova legge. Tra le varie novità inoltre quella per la disciplina degli aspetti relativi alle proposte di progetto di riqualificazione dello spazio pubblico.