Cassazione: procedura semplificata se si conosce la preesistente consistenza dell’edificio, altrimenti serve il permesso di costruire
Per poter considerare ristrutturazione edilizia (assoggettata al regime semplificato della Scia) un intervento di ripristino o di ricostruzione di un vecchio edificio vincolato (eventualmente crollato o demolito) bisogna accertarne, in base a riscontri documentali e verificabili, la preesistente "consistenza”.
A ribadire questo principio è la Corte di Cassazione nella sentenza 44921/2016 in cui il proprietario aveva demolito e ricostruito due vecchie pajare vincolate (costruzione rurale realizzata con la tecnica del muro a secco) qualificando l’intervento edilizio come ristrutturazione, per la quale non è necessario il permesso di costruire, ma solo la Scia.
La Corte ha ricordato che, nel caso di edifici vincolati, “la possibilità di considerare un intervento edilizio come ristrutturazione, per i quali non è necessario il permesso di costruire, richiede che esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura”.
In alternativa è necessario l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile (intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio, quali volumetria, altezza, struttura complessiva ecc) in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, rispettando sempre la sagoma della precedente struttura.
Secondo i Giudici, infatti, la mancanza anche di uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, impedisce di ritenere sussistente il requisito dell’art 30 del Dl 69/2013 e di conseguenza, configurandosi come un intervento di nuova costruzione, è assoggettato al permesso di costruire.
A ribadire questo principio è la Corte di Cassazione nella sentenza 44921/2016 in cui il proprietario aveva demolito e ricostruito due vecchie pajare vincolate (costruzione rurale realizzata con la tecnica del muro a secco) qualificando l’intervento edilizio come ristrutturazione, per la quale non è necessario il permesso di costruire, ma solo la Scia.
La Corte ha ricordato che, nel caso di edifici vincolati, “la possibilità di considerare un intervento edilizio come ristrutturazione, per i quali non è necessario il permesso di costruire, richiede che esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura”.
In alternativa è necessario l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile (intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio, quali volumetria, altezza, struttura complessiva ecc) in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, rispettando sempre la sagoma della precedente struttura.
Secondo i Giudici, infatti, la mancanza anche di uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, impedisce di ritenere sussistente il requisito dell’art 30 del Dl 69/2013 e di conseguenza, configurandosi come un intervento di nuova costruzione, è assoggettato al permesso di costruire.
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