mercoledì 27 febbraio 2013

Mercato immobiliare in calo, giù i prezzi delle case a fine 2012

Omi, Tecnoborsa e Banca d’Italia: più abitazioni in vendita forse per le maggiori imposte sulla proprietà di Paola Mammarella 28/02/2013 - Continua il calo del mercato immobiliare italiano. Lo rivela il sondaggio sulle compravendite di abitazioni, realizzato da Banca d’Italia, Tecnoborsa e Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate sull’ultimo trimestre del 2012. Secondo i dati raccolti, a fronte di una diminuzione dei prezzi delle case è stato registrato un aumento delle abitazioni messe in vendita. A questa tendenza ha contribuito probabilmente, si legge nel documento del sondaggio, l’inasprimento dell’imposta sulla proprietà. Secondo quanto emerge dall’indagine effettuata, basata sulla situazione riscontrata dalle agenzie immobiliari, i prezzi delle abitazioni hanno subito un calo nel 79,3% dei casi. Al contrario, nel precedente trimestre la diminuzione dei prezzi è stata avvertita dal 74,8% degli operatori. In generale, i prezzi sono diminuiti in tutto il Paese, ma hanno tenuto nel Nord Est. Il tempo medio impiegato per le trattative di vendita sale inoltre a 8,5 mesi, mentre lo sconto medio ottenuto dall’acquirente sul prezzo iniziale dell’immobile raggiunge il 16%. Lo stallo riguarda anche gli affitti, che nel 58,1% dei casi hanno fatto registrare una diminuzione dei canoni di locazione. In definitiva, dopo il parziale recupero del periodo tra luglio e settembre torna a peggiorare l’attesa sull’andamento del mercato nazionale. Il pessimismo sulle tendenze a breve del mercato nazionale è più accentuato nel Nord Est. Sull’orizzonte di medio periodo (due anni), invece, per la prima volta dopo il terzo trimestre del 2010 le attese tornano a segnalare un modesto ottimismo. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/02/normativa/mercato-immobiliare-in-calo-gi%C3%B9-i-prezzi-delle-case-a-fine-2012_32033_15.html

Sì al permesso costruire in deroga per gli impianti sportivi

Tar Lazio: offrendo un servizio alla collettività, l’impianto sportivo rientra tra le opera di interesse pubblico di Paola Mammarella 8/02/2013 - Un impianto sportivo può essere realizzato grazie ad un permesso di costruire rilasciato in deroga agli strumenti urbanistici. È la posizione espressa recentemente dal Tar Lazio. (vedere http://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2012/9023/tar-lazio-per-la-realizzazione-di-impianti-sportivi-pu%C3%B2-essere-rilasciato-il-permesso-costruire-in_14044.html) A detta del Tribunale Amministrativo, la deroga è consentita nel momento in cui sussiste l’interesse pubblico dell’immobile o dell’opera da realizzare. Nel caso esaminato dal Tar Lazio, un gruppo di cittadini aveva presentato ricorso contro gli atti con cui era stata concessa l’area per la realizzazione di un impianto sportivo e i relativi permessi di costruire. A detta dei ricorrenti, la zona comprendeva un percorso pedonale e ciclabile ed era una delle pochissime aree verdi di proprietà comunale presente nei dintorni. Al contrario, la realizzazione dell’impianto avrebbe provocato un aggravio del carico urbanistico, anche in termini di rumorosità, traffico e problemi di sosta. Per i ricorrenti, dopo l’aggiudicazione della gara, alla quale si era opposto l’Assessorato alle Politiche ambientali, l’Amministrazione avrebbe dovuto disporre la revoca della concessione, mentre aveva ritenuto di poter ristorare il pregiudizio sostituendo l’area oggetto della gara con un’area diversa. L’impianto non poteva infine essere qualificato come un’opera pubblica o di interesse pubblico. Diversa la posizione del Tar Lazio, che ha osservato come l’espressione “edifici ed impianti di interesse pubblico” non deve essere intesa in senso restrittivo, facendovi rientrare soltanto quelli corrispondenti a compiti assunti direttamente dalla pubblica Amministrazione, ma includendo anche gli edifici e gli impianti in cui è offerto un servizio alla collettività. Ne consegue che, in base a questa interpretazione, un impianto sportivo rientra tra le opera di interesse pubblico per cui può essere rilasciato il permesso di costruire in deroga. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/02/normativa/s%C3%AC-al-permesso-costruire-in-deroga-per-gli-impianti-sportivi_32038_15.html

martedì 26 febbraio 2013

rivalutazione aree edificabili perizia giurata entro 30 giugno

Il diritto a edificare può essere rivalutato Agenzia delle Entrate: valgono le stesse regole previste per il valore degli immobili se il diritto esiste dal primo gennaio 2013 di Paola Mammarella 27/02/2013 - I diritti edificatori possono essere assimilati agli immobili ed essere oggetto di rivalutazione. Perché ciò sia possibile, precisa l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 1/E/2013 (http://www.edilportale.com/normativa/circolare/2013/1-e/agenzia-delle-entrate-chiarimenti-interpretativi-relativi-a-quesiti-posti-dalla-stampa-specializzata_14031.html), bisogna essere titolari del diritto al primo gennaio 2013 e far redigere la perizia entro il 30 giugno.Rispondendo alle domande poste dalla stampa specializzata, il Fisco ha ricordato che lo schema contrattuale della cessione di cubatura, già diffuso nella prassi, è stato tipizzato dal DL Sviluppo 70/2011 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2011/70/semestre-europeo-prime-disposizioni-urgenti-per-l-economia-(dl-sviluppo)_11911.html) per liberalizzare le costruzioni private.Secondo le Entrate, i contratti che trasferiscono, modificano o costituiscono i diritti edificatori godono dello stesso regime dei diritti reali su beni immobili e rientrano tra i redditi diversi dell’articolo 67 del Tuir, Testo unico delle imposte sui redditi. Appartengono ai redditi diversi quelli non conseguiti grazie al lavoro dipendente o all’esercizio di arti e professioni, come le plusvalenze realizzate con la cessione degli immobili o la lottizzazione dei terreni. In base a queste considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che il diritto edificatorio è diverso ed autonomo rispetto al diritto di proprietà. Nel consegue che il valore dei diritti a edificare può essere rideterminato. Per la rivalutazione, però, al primo gennaio 2013 il contribuente deve risultare titolare del diritto edificatorio. Allo stesso tempo, è necessario che entro il 30 giugno 2013 sia redatta la perizia giurata di stima. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/02/normativa/il-diritto-a-edificare-pu%C3%B2-essere-rivalutato_32012_15.html

lunedì 25 febbraio 2013

sanatoria paesaggistica per i vani tecnici e impianti tecnologici

Vani tecnici, ok alla sanatoria paesaggistica Tar Puglia: i volumi che ospitano gli impianti tecnologici non aumentano il carico urbanistico di Paola Mammarella 26/02/2013 - I vani tecnici possono ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Lo sostiene il Tar Puglia, che con la sentenza 35/2013 (http://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2013/35/tar-puglia-la-realizzazione-di-volumi-tecnici-pu%C3%B2-ottenere-l-autorizzazione-paesaggistica-in-sanatoria.._14025.html) ha accolto il ricorso presentato dal proprietario di un immobile che dopo aver effettuato dei lavori di manutenzione era incappato nello stop della Soprintendenza ai Beni Architettonici.Secondo il Tribunale Amministrativo, possono ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria tutti i lavori che non comportano un aumento dei volumi o delle superfici. Caso in cui rientrano i volumi tecnici, destinati ad ospitare gli impianti tecnologici, che non provocano un aumento del carico urbanistico. Nel caso preso in esame dal Tar, il proprietario di un’abitazione aveva presentato la comunicazione di inizio lavori per la manutenzione ordinaria del suo immobile. Le opere comprendevano lavori di riparazione, rinnovamento, sostituzione delle finiture e mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici. A tal fine era stata effettuata la sopraelevazione di alcuni muri esistenti e la ricostruzione della copertura a tetto. Dopo una serie di accertamenti era stato disposto il sequestro e la sospensione dei lavori. In seguito alla presentazione del permesso di costruire in sanatoria, il Comune aveva rilasciato il titolo abilitativo perché si trattava della realizzazione di un vano tecnico, che non influiva sul volume né sulla superficie esistente e si inseriva nel contesto architettonico e paesaggistico. La Soprintendenza ai Beni Architettonici aveva però espresso parere contrario sulla compatibilità paesaggistica. Contro il parere, che aveva bloccato l’iter del procedimento, il proprietario aveva presentato ricorso. Il Tar ha accolto le motivazioni del proprietario in considerazione del rapporto di pertinenza con l’immobile principale e delle misure ridotte del vano tecnico realizzato, che ospitando al suo interno gli impianti tecnologici non comporta un aumento del carico urbanistico. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/02/normativa/vani-tecnici-ok-alla-sanatoria-paesaggistica_32000_15.html

domenica 24 febbraio 2013

Sicurezza sul lavoro, dal Ministero la normativa aggiornata

Tra le novità, le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di Rossella Calabrese 15/01/2013 - Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito web il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro coordinato con le disposizioni integrative e correttive del Dlgs 106/2009 e aggiornato alle ultime novità normative sullo stesso tema. Il corposo documento (scarica il testo http://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2013/ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-dlgs-9-aprile-2008-n.-81-testo-unico-sulla-salute_13800.html) contiene le ultime novità in materia di sicurezza sul lavoro, come il DM 30 novembre 2012 che introduce le “procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2012/12/sicurezza/dal-ministero-del-lavoro-la-procedura-per-la-valutazione-dei-rischi_30733_22.html), ai sensi dell’articolo 29 comma 5 del TU Sicurezza sul lavoro, come modificato dalla Legge di Stabilità 2013 (Legge 228/2012 http://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2012/228/disposizioni-per-la-formazione-del-bilancio-annuale-e-pluriennale-dello-stato-(legge-di-stabilit%C3%A0-2013)_13314.html). Nel testo sono evidenziate le modifiche e le integrazioni apportate al Testo Unico (Dlgs 81/2008 http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2008/81/attuazione-dell-articolo-1-della-legge-3-agosto-2007-n.-123-in-materia-di-tutela-della-salute-e-della_10441.html) dal Dlgs 106/2009 http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2009/106/disposizioni-integrative-e-correttive-del-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n.-81-in-materia-di-tutela_11148.html; in particolare in rosa scuro le disposizioni sanzionate con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, in marrone chiaro quelle sanzionate soltanto con un’ammenda e in giallo le disposizioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. Le norme non evidenziate con un colore sono quelle sanzionate amministrativamente e non penalmente. Il Ministero chiarisce che il Documento non riveste carattere di ufficialità e rimanda ai testi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/01/sicurezza/sicurezza-sul-lavoro-dal-ministero-la-normativa-aggiornata_31191_22.html