Dal Ministero del Lavoro la circolare esplicativa a seguito delle modifiche apportate alle norme
04/11/2016 – Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare 38/2016 con cui spiega le modifiche apportate recentemente dal DM 23 febbraio 2016al DM 30 gennaio 2015 in materia di Durc online.
Le modifiche hanno riguardato soltanto due articoli del Decreto: l’articolo 2 che definisce l’ambito soggettivo ed oggettivo della verifica contributiva e l’articolo 5 che detta regola specifiche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Infatti, l’iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia. Al riguardo il Ministero del Lavoro ha già spiegato in precedenti circolari che sussiste l’obbligo di iscrizione alle Casse edili per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”.
Pertanto, le modifiche apportate sono volte a chiarire l’ambito d’intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile. Al fine di evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alla Cassa edile da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, si è specificato che la verifica riguarda anche queste ultime.
La circolare spiega che le modifiche apportate sono volte ad estendere l’ambito di applicazione della predetta condizione di regolarità anche a quelle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. n. 347/2003.
Inoltre il DM 23 febbraio 2016 non contempla più tra i requisiti necessari per il configurarsi di tale condizione di regolarità, l’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali, con la conseguenza che l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
Le modifiche hanno riguardato soltanto due articoli del Decreto: l’articolo 2 che definisce l’ambito soggettivo ed oggettivo della verifica contributiva e l’articolo 5 che detta regola specifiche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Durc online: verifica di regolarità contributiva
La circolare specifica che la verifica da parte delle Casse edili debba essere effettuata non solo nei confronti delle “imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per l’attività edilizia”, ma anche “per le imprese che applicano il relativo contrattocollettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”.Infatti, l’iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia. Al riguardo il Ministero del Lavoro ha già spiegato in precedenti circolari che sussiste l’obbligo di iscrizione alle Casse edili per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”.
Pertanto, le modifiche apportate sono volte a chiarire l’ambito d’intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile. Al fine di evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alla Cassa edile da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, si è specificato che la verifica riguarda anche queste ultime.
Durc online: regolarità contributiva nelle procedure concorsuali
Le disposizioni precedenti già riconoscevano all’impresa in fallimento e all’impresa in amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999 una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti, rispettivamente, prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura.La circolare spiega che le modifiche apportate sono volte ad estendere l’ambito di applicazione della predetta condizione di regolarità anche a quelle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. n. 347/2003.
Inoltre il DM 23 febbraio 2016 non contempla più tra i requisiti necessari per il configurarsi di tale condizione di regolarità, l’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali, con la conseguenza che l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
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