lunedì 7 novembre 2016

Appalti, CdS: ‘professionisti e imprese estromessi per illeciti professionali gravi non abituali’

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/11/lavori-pubblici/appalti-cds-professionisti-e-imprese-estromessi-per-illeciti-professionali-gravi-non-abituali_54842_11.html

Bocciate le linee guida Anac sulle cause di esclusione dalle gare. Chieste correzioni anche su durata dell’esclusione e self cleaning

Professionisti e imprese devono essere esclusi dalle gare d’appalto in caso di illeciti professionali gravi. Non è necessario che i comportamenti scorretti siano anche abituali.
 
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, che con il parere 2286/2016 ha bocciato le linee guida Anac, attuative del Codice Appalti, sulle cause di esclusione dalle gare. A finire nel mirino dei giudici sono state anche altre disposizioni contenute nelle linee guida.
 

Cause di esclusione: illeciti professionali

Secondo i giudici, tra le cause di esclusione dalle gare d’appalto (all’articolo 80, comma 5 lettera c) il Codice Appalti individua “carenze significative”. Nelle linee guida si afferma che le carenze devono essere anche sintomatiche di persistenti carenze professionali.
 
Il CdS ha chiesto di modificare questa disposizione perché non rispecchia l’intento del legislatore né nazionale né comunitario. Nella Direttiva 2014/24/UE, infatti, si fa riferimento a significative o persistenti carenze. Questo significa che, per giustificare l’esclusione, l’inadempimento del professionista o dell’impresa non deve essere contemporaneamente grave e persistente. Si può quindi essere esclusi, sostengono i giudici, anche per un illecito grave commesso una sola volta.
 

Cause di esclusione: il subappalto

Il CdS ritiene che dovrebbe essere spiegato cosa accade in caso di subappalto, cioè se viene escluso l’aggiudicatario o se è sufficiente sostituire il subappaltatore.
 

Cause di esclusione e self cleaning

Le linee guida contengono delle misure di self-cleaning, cioè azioni volontarie per rimettersi in regola. Secondo l’Anac un professionista o un’impresa dimostra di essere in regola se, dopo la contestazione dell’illecito, ottiene altri contratti e se dimostra di aver risolto eventuali controversie con metodi alternativi al tribunale.
 
A detta del CdS, però, questi possono essere considerati effetti delle azioni intraprese, ma non dimostrano che ci si sia messi effettivamente in regola.
 

Durata dell’esclusione

In base alle linee guida, dopo aver accertato un comportamento scorretto, si viene puniti con l’esclusione per tre anni. I giudici hanno contestato il momento a partire dal quale il professionista o l’impresa vanno esclusi. Secondo il CdS, l’esclusione dovrebbe scattare dal momento in cui si commette l’illecito. Nelle linee guida si afferma invece che l’esclusione parte dal momento in cui la Giustizia accerta il comportamento scorretto.
 
Secondo il CdS, questa impostazione è rischiosa perché lascia campo libero nel periodo necessario alla Giustizia per condurre i dovuti accertamenti.
 
Sull’argomento, ha sottolineato il CdS, il Codice Appalti non si pronuncia, però le Direttive europee stabiliscono che il periodo di esclusione deve partire “dalla data del fatto”. Le linee guida, hanno concluso i giudici, non possono discostarsi dalla normativa europea.
 
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