domenica 30 giugno 2013

La detrazione del 50% sarà estesa agli elettrodomestici da incasso

Emendamento del Senato: accederanno al ‘bonus mobili’ anche gli elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+

di Rossella Calabrese 28/06/2013 - La detrazione fiscale del 50% sulle spese per l’acquisto di mobili nell’ambito delle ristrutturazioni si applicherà anche agli elettrodomestici da incasso. Lo prevede un emendamento approvato dalle Commissioni Finanze e Industria del Senato, nel corso dell’esame del ddl di conversione del DL 63/2013 che ha prorogato le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni e del 65% per la riqualificazione energetica.

L’emendamento propone di estendere il beneficio fiscale, il cosiddetto 'bonus mobili', agli elettrodomestici da incasso di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) e alle apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Quindi, salvo ulteriori modifiche, rientreranno nel ‘bonus mobili’ anche forni, lavastoviglie e frigoriferi da incasso acquistati per arredare un immobile ristrutturato.

Ricordiamo, infatti, che il DL 63/2013, all’articolo 16, comma 2, prevede - per i contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% sulle ristrutturazioni fino ad massimo di spesa di 96.000 euro, tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013 - una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione delle spese per i mobili sarà calcolata su un ammontare massimo di 10.000 euro (max 5.000 euro di bonus) e dovrà essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. La procedura per la detrazione sarà la stessa della ristrutturazione: occorrerà effettuare i pagamenti con bonifico e conservare la documentazione per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il bonus mobili si applica alle spese per l'acquisto di mobili sostenute tra il 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013) e il 31 dicembre 2013, nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, mentre la detrazione delle spese per gli elettrodomestici scatterà solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 63/2013, che conterrà la modifica.

Il disegno di legge di conversione del DL 63/2013 approderà il 2 luglio in Aula al Senato e dovrà completare il suo iter entro il 6 agosto 2013, data di scadenza del Decreto-Legge.
  (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/la-detrazione-del-50-sar%C3%A0-estesa-agli-elettrodomestici-da-incasso_34350_27.html

Certificatori energetici e impianti termici, i Regolamenti in gazzetta

Definiti i criteri di accreditamento per i certificatori, semplificati i controlli su impianti sotto i 100 Kw

di Rossella Calabrese 28/06/2013 - Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il Regolamento sull’accreditamento dei certificatori energetici (Dpr 75/2013 http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2013/schema-di-dpr-di-attuazione-dell-articolo-4-comma-1-lettera-c%29-del-dlgs-192-2005-e-successive-modificazioni_13967.html) e il Regolamento sulla manutenzione degli impianti termici negli edifici (Dpr 74/2013http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2013/schema-di-decreto-del-presidente-della-repubblica-recante-regolamento-in-materia-di-esercizio-conduzione_13973.html) . Entrambi entreranno in vigore il 12 luglio 2013. Con i due provvedimenti l’Italia completa, in ampio ritardo, il recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, Direttiva da poco sostituita dalla 2010/31/UE, mettendo fine ad una lunga serie di richiami della Commissione europea, deferimenti alla Corte di Giustizia e rischio di nuove condanne da parte della Corte di Giustizia, dopo quella di pochi giorni fa per l’attestato di certificazione energetica (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/rendimento-energetico-degli-edifici-italia-condannata-dalla-ue_34127_27.html). 
CERTIFICATORI ENERGETICI
Il nuovo Regolamento è il tassello che completa il quadro normativo sulla certificazione energetica, costituito dal Dlgs 192/2005 (modificato dal Dlgs 311/2006), dal Regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici (Dpr 59/2009) e dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009).

Il Regolamento - emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005 - consentirà di svolgere l’attività di certificazione energetica a:
- i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario;
- gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti;
- le società di servizi energetica (ESCo).

I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica della durata minima di 64 ore, i cui contenuti sono illustrati nell’Allegato 1 al Decreto. I corsi saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali, a livello regionale dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.

Sono esonerati dall'obbligo del corso i tecnici iscritti al proprio Albo o Collegio e in possesso di abilitazione professionale relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui il tecnico non abbia le competenze in tutti i campi (progettazione di edifici e impianti) deve operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo tale che il gruppo così costituito abbia tutti le professionalità richieste.

Per assicurare la loro indipendenza, i certificatori dovranno dichiarare l’assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione/ristrutturazione dell’edificio certificato.

Il Regolamento si applicherà nelle Regioni e Province autonome che non hanno una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici, e comunque fino all’entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato su questo tema devono adeguare la propria normativa per renderla coerente con quella nazionale.


IMPIANTI TERMICI
Il nuovo Regolamento adegua alle norme europee la disciplina italiana sull’ispezione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per gli esperti e gli organismi cui affidare i compiti di ispezione, nell’edilizia pubblica e privata.

Il provvedimento semplifica le procedure per gli impianti con una potenza minore di 100 Kw, che rappresentano il 90% del totale, prevedendo che i controlli su questi impianti non siano più annuali, ma biennali o quadriennali a seconda della potenza e del tipo di alimentazione.

Vengono fissati i valori massimi della temperatura degli ambienti: per il riscaldamento, 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici a destinazione industriale o artigianale e 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici; per la climatizzazione estiva, 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Gli impianti di riscaldamento potranno restare accesi per un numero massimo di mesi all’anno e di ore giornaliere, differenziati per zona climatica, derogabili dai Comuni.

Il Regolamento definisce i requisiti dei responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva: il responsabile dell’impianto risponde del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. Il responsabile dell’impianto deve essere soggetto diverso dal venditore di energia per l’impianto stesso.

Per gli impianti termici di potenza superiore a 350 kWm il responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa alla gestione e manutenzione degli impianti termici, o di apposita attestazione. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008 “Impianti negli edifici”.

In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici, va effettuato anche un controllo dell’efficienza energetica e redatto apposito Rapporto che va trasmesso al Catasto degli impianti termici. Le autorità competenti effettuano accertamenti e ispezioni per verificare l’osservanza delle norme sul contenimento dei consumi di energia degli impianti termici. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale sopra i 10 kW e di climatizzazione estiva sopra i 12 kW.

Per gli impianti di climatizzazione invernale tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl, e per gli impianti di climatizzazione estiva tra 12 kW e 100 kW, il controllo di efficienza energetica effettuato dal manutentore o dal responsabile sostituisce l’ispezione.

Il Regolamento si applica nelle Regioni e Province autonome che non abbiano già recepito la Direttiva 2002/91/CE. quelle che l’hanno recepita devono assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con il Regolamento.
  (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/certificatori-energetici-e-impianti-termici-i-regolamenti-in-gazzetta_34340_27.html

Normativa sull'argomento

APE per compravendite e nuove locazioni all’esame del Senato

La Commissione Ambiente chiede di prevedere una data di decorrenza dell’obbligo di produrre l’attestato di prestazione energetica

di Rossella Calabrese 28/06/2013 - Prosegue l’esame in Senato del ddl di conversione del DL 63/2013 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico degli edifici e proroga le detrazioni fiscali del 50% e del 65% per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica. Relativamente alle norme per il rendimento energetico degli edifici, la Commissione Ambiente subordina il suo parere favorevole ad una condizione: “prevedere un termine a decorrere dal quale entra in vigore l’obbligo di dotare gli immobili esistenti, oggetto di compravendita o di nuovi contratti di locazione, dell’attestato di prestazione energetica (APE)”.

Ricordiamo che l’articolo 6 del DL 63/2013, prevede che, in caso di vendita o di nuova locazione, ove l’edificio non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’APE e che, nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione sia inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica dell’edificio, compreso l’APE. Un obbligo che scatta da subito, dunque.

Finora l’Italia non era stata così perentoria nel fissare l’obbligo di produrre l’attestato di certificazione/prestazione energetica, tanto da essere condannata dalla Corte di Giustizia europea (leggi tutto). Il DL 63/2013 dovrebbe evitare nuove procedure di infrazione, semprechè non si decida di rinviare l’obbligo di produrre l’APE.


Per quanto riguarda, invece, le norme che prorogano le detrazioni del 50% e del 65% per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica, la Commissione auspica innanzitutto che siano rese permanenti e siano estese agli interventi di messa in sicurezza degli edifici.

Chiede poi che vengano inclusi tra gli interventi destinatari dei bonus fiscali anche i sistemi ad alta efficienza, tra cui la cogenerazione ad alto rendimento, i sistemi di domotica e le reti energetiche private intelligenti, elettriche e termiche, i sistemi di controllo attivo, i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico, le diagnosi e gli audit energetici, le colonnine di ricarica veicoli elettrici.

La Commissione propone, inoltre, di recepire alla lettera la previsione normativa della Direttiva in ordine all’adozione di sistemi alternativi, tra cui la cogenerazione, per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area e, per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area. Questo - spiega la Commissione - sarebbe strategico per l’attuazione del Piano Casa, degli interventi di ristrutturazione urbanistica e del Piano per le Città.

Infine, la Commissione chiede di riammettere agli incentivi le pompe di calore, ma prevedendone l’utilizzo incentivato nell’ambito della produzione efficiente di energia, ad esempio attraverso unità/impianti di microcogenerazione e piccola cogenerazione negli edifici che garantiscono la produzione efficiente di energia anche attraverso le pompe di calore. Questa tipologia di impianti, ricordiamo, è stata esclusa dal bonus del 65% perchè già incentivata dal Conto Termico.
  (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/ape-per-compravendite-e-nuove-locazioni-all-esame-del-senato_34326_27.html

Catasto, torna in campo l’ipotesi di sostituire i vani con i metri quadri

All’esame della Camera due disegni di legge per la riforma del sistema fiscale degli immobili

di Paola Mammarella
28/06/2013 - Revisione del catasto per correggere le sperequazioni tributarie prodotte dalle rendite. Sono stati assegnati alla Commissione Finanze della Camera due disegni di legge che, sulla scia di quanto intrapreso dal Governo Monti, delegano l’Esecutivo ad intraprendere una riforma complessiva del sistema fiscale.Come si legge nelle introduzioni del
primo e del secondo ddl, la riforma del Catasto richiederà qualche anno per il suo completamento, ma non dovrà comportare aumenti del carico fiscale sui fabbricati. Le maggiori rendite dovranno essere compensate dalla riduzione delle aliquote. Per quanto riguarda il pagamento dell’IMU si dovrà inoltre tenere conto delle condizioni socioeconomiche, dell’ampiezza e della composizione del nucleo familiare.

La riforma si basa su un nuovo sistema di valutazione e misurazione delle unità immobiliari, ma anche su una diversa determinazione del loro valore, che si baserà sulla superficie in metri quadrati anziché sul numero di vani.

Il valore patrimoniale medio ordinario degli immobili a destinazione catastale ordinaria avrà il metro quadrato come unità di consistenza. Saranno poi predisposte funzioni statistiche in grado di esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie.

Nelle unità immobiliari a destinazione catastale speciale, si procederà alla stima diretta, con l’applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, si userà il criterio del costo per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale e il criterio reddituale per gli immobili per i quali la redditività costituisce l’aspetto prevalente.

Per le unità immobiliari di interesse storico e artistico bisognerà considerare i particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, nonché i  vincoli legislativi gravanti su destinazione, utilizzo, circolazione e restauro.

Nelle unità immobiliari colpite da eventi sismici o calamitosi, il processo estimativo terrà conto delle condizioni di inagibilità.

Per determinare la rendita media ordinaria si farà riferimento a funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie degli immobili. In mancanza di un consolidato mercato delle locazioni, ai valori patrimoniali saranno applicati specifici saggi di redditività.

Sia per i valori patrimoniali che per le rendite sono previsti meccanismi di adeguamento periodico in grado di rispondere al cambiamento delle condizioni del mercato di riferimento.

Per allineare maggiormente il livello delle imposte alle condizioni reali degli immobili saranno poi definiti gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento e verranno rideterminare le definizioni delle destinazioni d’uso catastali ordinarie e speciali perché si dovrà tenere conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili.

Nel processo di revisione è previsto inoltre il coinvolgimento dei Comuni in modo da individuare gli immobili ancora non censiti e assoggettarli a tassazione.

Dopo l’attribuzione delle rendite, i contribuenti potranno chiederne la rettifica e la risposta dovrà essere fornita entro 60 giorni dalla presentazione delle istanze.

Ricordiamo che  i tentativi di modifiche alla disciplina che regola il funzionamento del Catasto hanno avuto un iter travagliato. Il dpcm 14 giugno 2007 ha decentrato le funzioni catastali ai comuni. Nel 2008, però, convalidando una sentenza del Tar Lazio, il Consiglio di Stato ha negato che i Comuni potessero riclassare gli immobili, salvo poi tornare sui propri passi annullando la pronuncia del Tar Lazio (leggi tutto).

Successivamente,  la riforma del Catasto è stata annunciata alla fine del 2011, proponendo tra le novità di maggior impatto il passaggio dal sistema per categorie e classi a uno che tenesse conto della localizzazione e delle caratteristiche edilizie dell’immobile, ma anche la sostituzione del criterio del numero di vani con quello dei metri quadri (Leggi Tutto).

Le proposte sono confluite nella Delega Fiscale in base alla quale il Governo Monti doveva allineare i valori delle rendite a quelli di mercato, cancellando le sperequazioni esistenti  nelle imposte sugli immobili. A causa della caduta del Governo, la norma non ha mai visto la luce, ma i contenuti sono stati ripresi all’inizio della nuova legislatura.

  (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/catasto-torna-in-campo-l-ipotesi-di-sostituire-i-vani-con-i-metri-quadri_34312_15.html

Marche da bollo, pausa caffè e gadget ecco dove si nascondono le micro tasse

Trovati così 550 milioni per poter rinviare Imu e Iva. Il fisco peserà per il 58% sulle sigarette elettroniche. I produttori: settore distrutto

di ROBERTO PETRINI  ROMA - Dalla pausa caffè alle merendine, dalla borsa termica al telo per il mare allegato alle riviste specializzate, dal pieno di benzina all'imposta di bollo, dallo "svapatore" incallito e ora punito, al rincaro della Robin tax sull'energia anche per le piccole aziende. Le "poor tax", come le ha definite il Wall Street Journal in un articolo dedicato alle imposte più popolari come il tabacco, segnano i primi due mesi del governo guidato dalla coppia Letta-Alfano. In tutto 550 milioni che sono stati utilizzati per coprire nuovi interventi, dal rinvio dell'Iva alla proroga degli ecobonus sulle ristrutturazioni, alla riedizione della vecchia legge Sabatini per favorire gli investimenti in macchinari. "Ossessione dell'Imu e dell'Iva", ha osservato il deputato Pd Marco Causi. E per questa ossessione, unita alla necessità di non "sfasciare" i conti pubblici come dice giustamente il presidente del Consiglio, si aumentano le tasse, spesso su generi di consumo popolari e modesti.

In questa cornice il Pdl, che attizza quotidianamente il fuoco su Imu e Iva, fa la vittima: "Dobbiamo mettere una app sulle nuove tasse, ogni volta deve squillare l'allarme rosso", si è lamentato il vicepremier Alfano. Ma al tempo stesso in uno dei recenti provvedimenti varati dal governo è stata cancellata la tassa sul possesso yacht: fino a 14 metri si pagavano 800 euro, ora non si paga più nulla. Anche per la Tobin tax, la tassa sulle transazioni finanziarie che non tocca certamente le fasce più basse di reddito, si è ottenuto un rinvio: l'aliquota dello 0,2 sul trasferimento di proprietà delle azioni o di altri strumenti finanziari non si pagherà più il 16 luglio, ma il 16 ottobre. Ulteriore contributo all'ingorgo fiscale, a tutto vantaggio dei più abbienti.

Ma le pocket-tax, ovvero quelle tasse che pesano sulla vita quotidiana e che emergono solo quando facciamo i conti a fine mese, aumentano. E' il caso delle sigarette elettroniche: appena usciti dalla schiavitù del tabacco, circa 2 milioni di italiani si troveranno a dover pagare il 58,5% di imposta, con relativo rialzo dei prezzi, sulle e-cig (ieri la protesta dei produttori: settore distrutto). Anche la pausa caffè sarà più cara: proprio per finanziare gli ecobonus è stata aumenta l'Iva sulle macchinette che distribuiscono le merendine e i cappuccini negli uffici e nelle scuole. E' salita dal 4 al 10%. Con relativi aumenti e un gettito di 104 milioni all'anno. Altri 125 milioni vengono invece da un settore in crisi come l'editoria: i gadget allegati ai giornali dovranno sottostare all'aliquota ordinaria del 21% e non più a quella del 4%.

L'aumento più doloroso tuttavia rischia di essere quello strisciante dei bolli. Per chi non se ne fosse accorto, dal 25 giugno la marca da bollo da 1,81 euro è passata a 2 euro, mentre quella da 14,62 è passata 16. In tutto un incasso di 197,2 milioni all'anno che serviranno per la giusta causa del terremoto in Abruzzo. Sicuri perché questa pocket-tax colpisce tutti e in molti momenti della normale attività quotidiana: fatture, atti dal notaio, passaggi di proprietà, iscrizioni all'università, richieste di documenti e passaporti.

Infine l'altra inesorabile tassa invisibile, contenuta nel decreto "del fare": la mini accisa sui carburanti il cui importo sarà quantificato successivamente con un provvedimento dell'agenzia delle dogane: aumenteranno benzina e gasolio. Il tutto per 75 milioni di euro.
(30 giugno 2013) © Riproduzione riservata

giovedì 27 giugno 2013

Accatastamento tardivo di edifici rurali, quando si rischia la multa

Previste sanzioni solo per i fabbricati che al 30 novembre 2012 avevano ancora i requisiti di ruralità di Paola Mammarella 27/06/2013 - Le sanzioni per il tardivo accatastamento dei fabbricati rurali valgono solo per gli edifici che, al momento della scadenza del termine del 30 novembre 2012, erano ancora in possesso dei requisiti di ruralità. Il chiarimento è arrivato con una circolare (vedere http://www.edilportale.com/normativa/circolare/2013/7092/agenzia-del-territorio-sanzioni-per-la-ritardata-presentazione-degli-accatastamenti-dei-fabbricati_14558.html) della Direzione centrale Catasto e cartografie dell’Agenzia del Territorio su richiesta del Consiglio nazionale dei geometri. Come spiegato dall’Agenzia del Territorio, in base al DL 201/2011 (Manovra Salva Italia), il termine per accatastare i fabbricati rurali al catasto edilizio urbano è scaduto il 30 novembre 2012. Le pratiche presentate in data successiva devono quindi essere sanzionate. Dato che alcuni uffici territoriali dell’Agenzia del Territorio hanno applicato le stesse sanzioni anche per gli accatastamenti tardivi dei fabbricati ex rurali o che avevano perso il requisito di ruralità prima del 30 novembre 2012, il Consiglio nazionale dei geometri ha richiesto un chiarimento ufficiale. La Direzione centrale Catasto e cartografia ha affermato che le sanzioni per le dichiarazioni tardive vanno applicate ai fabbricati rurali che al 30 novembre 2012 risultavano ancora in possesso dei loro requisiti ed iscritti al Catasto terreni. Al contrario, spiega la Direzione centrale Catasto e cartografia, le sanzioni non valgono per gli edifici ex rurali o che hanno perso i requisiti di ruralità prima del 30 novembre 2012. Per chiarire meglio la situazione, l’Agenzia del Territorio ha quindi ribadito che i fabbricati rurali in possesso del requisito di ruralità dovevano essere accatastati entro il 30 novembre 2012, come previsto dalla Manovra Salva Italia. Diversamente, i fabbricati ex rurali sono sempre accatastabili entro trenta giorni o dopo cinque anni dal momento in cui perdono i requisiti di ruralità. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/accatastamento-tardivo-di-edifici-rurali-quando-si-rischia-la-multa_34291_15.html

Prestazione energetica edifici, chiarito il passaggio da Ace ad Ape

Sviluppo Economico: fino all’emanazione della nuova metodologia di calcolo, si applicano il Dpr 59/2009 e le norme UNI e CTI di Rossella Calabrese 27/06/2013 - Fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, l’attestato di prestazione energetica (APE), che ha sostituito l’attestato di certificazione energetica (ACE), dovrà essere redatto secondo la vecchia metodologia di calcolo di cui al Dpr 59/2009 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2009/59/regolamento-di-attuazione-dell-articolo-4-comma-1-lettere-a)-e-b)-del-decreto-legislativo-19-agosto_10876.html). Lo chiarisce il Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare 25 giugno 2013 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/circolare/2013/12976/ministero-dello-sviluppo-economico-chiarimenti-in-merito-all-applicazione-delle-disposizioni-di-cui_14559.html) dedicata all’applicazione delle disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici, e rispondendo ai dubbi espressi negli ultimi giorni da moltissimi progettisti. Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, contenute all’articolo 9 del DL 63/2003, faranno dunque riferimento al DPR 59/2009 - che fissa i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti - e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note. Solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4 del DL 63/2013 - chiarisce la circolare - sarà abrogato il DPR 59/2009, come previsto dall’articolo 13 dello stesso DL 63/2013; ciò, al fine di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni. La Circolare precisa anche che l’APE si redigerà secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 192/2005, si continua ad applicare la normativa regionale in materia. La ridefinizione della metodologia di calcolo - spiega il Ministero - è un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del Dlgs 192/2005, in particolare nel Dpr 59/2009 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla Direttiva 2002/91/CE (ormai abrogata dalla 2010/31/UE). Ricordiamo che il nuovo APE, rispondente ai criteri della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, è stato introdotto dal DL 63/2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e ha soppresso l’ACE. L’articolo 4 dello stesso DL 63/2013 prevedeva che la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica sarebbe stata definita con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico. http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/prestazione-energetica-edifici-chiarito-il-passaggio-da-ace-ad-ape_34292_27.html

martedì 25 giugno 2013

Demolizioni e ricostruzioni senza vincolo di sagoma, in Gazzetta il Decreto Fare

http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/demolizioni-e-ricostruzioni-senza-vincolo-di-sagoma-in-gazzetta-il-decreto-fare_34257_15.html Tra le altre disposizioni Durc valido 180 giorni, misure per l’ambiente, sblocco dei cantieri e messa in sicurezza delle scuole di Paola Mammarella 25/06/2013 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore sabato scorso il Decreto Legge “del fare” 69/2013 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2013/schema-di-decreto-legge-per-la-crescita-(decreto-del-fare)_14533.html). La norma, studiata per fornire misure urgenti per il rilancio dell’economia, contiene una serie di semplificazioni, utili a facilitare le attività delle imprese. Edilizia Le ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione non dovranno più rispettare il vincolo della sagoma, ma solo quello della volumetria. Il cambio di sagoma, quindi, non sarà più considerato un intervento pesante e per la sua realizzazione sarà sufficiente la Scia invece che il permesso di costruire. Prima di presentare la Scia o la comunicazione di inizio lavori, l'interessato potrà richiedere al SUE, Sportello unico per l’edilizia, di acquisire gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari funzionalmente autonome qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria. Il Durc avrà una durata di 180 giorni e sarà acquisito d’ufficio, in modo da garantire un rapporto più celere con la Pubblica Amministrazione. Viene meno la responsabilità solidale negli appalti, ma solo per il pagamento dell’Iva. Infrastrutture Per il quadriennio 2013 2017 sono stanziati 2.069 milioni di euro con un fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli interventi finanziabili riguardano il potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento -Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano. Con una delibera del Cipe, da adottare entro il 6 agosto, cioè 45 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto, saranno finanziati: l'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo - Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancello - Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari. Per migliorare la sicurezza degli edifici scolastici, l’Inail mette a disposizione fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego di propri fondi. Il piano verrà adottato sulla base della Programmazione Miur-Regioni-enti locali dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti. Programma “6.000 campanili” 100 milioni di euro per 200 interventi nei Comuni sotto i 5.000 abitanti, per coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. Saranno finanziati lavori di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici o realizzazioni o manutenzioni delle reti viarie e salvaguardia del territorio. I Comuni potranno richiedere contributi (tra 500mila e 1 milione di euro) per singoli progetti, con il limite di un solo progetto per Comune. Per il 2014, questi lavori saranno esclusi dal Patto di stabilità. Terre e rocce da scavo Il DM 161/2012 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2012/161/ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-regolamento-recante-la-disciplina_12358.html) sull’utilizzo delle terre e rocce da scavo si applica solo ai materiali che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto non vale invece per l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte. Le terre e rocce da scavo che non rientrano nel campo di applicazione del decreto ministeriale sono comunque considerate sottoprodotti e non rifiuti se il produttore dimostra che sono destinate direttamente all'utilizzo in un determinato ciclo produttivo nello stesso sito o in un altro luogo, che non contengono fonti di contaminazione, che l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute e che non è necessario sottoporle ad alcun trattamento preventivo, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. Viene inoltre semplificata la disciplina dei materiali di riporto, chiarendone la composizione e prevedendo che siano soggetti a test di cessione per essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo. Ambiente Sono ridotti gli oneri per la gestione delle acque di falda sotterranee estratte per fini di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati. I campeggi non necessitano di permesso di costruire se il posizionamento di allestimenti mobili di pernottamento e relativi accessori, temporaneamente ancorati al suolo, è effettuato in conformità alle leggi regionali e al progetto già autorizzato con il permesso di costruire. Sarà accelerata la realizzazione e la gestione degli impianti di gestione dei rifiuti nella Regione Campania, già previsti dalla normativa e dalla pianificazione vigente ma non ancora realizzati. Ritardi della Pubblica Amministrazione Il decreto introduce multe a carico delle Amministrazioni che non concludono nei tempi prestabiliti i procedimenti amministrativi. Se il procedimento sfora i termini prestabiliti, scatta un risarcimento pari a 50 euro al giorno fino a un massimo di 4 mila euro. Se il responsabile non liquida l’indennizzo, la somma può essere chiesta al giudice amministrativo con una procedura semplificata. Zone a burocrazia zero Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, predisporrà un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitorerà costantemente l’attuazione, pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale. I percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa previsti dal DL semplificazioni 5/2012 saranno inoltre estesi a tutto il territorio nazionale. Fondo di garanzia delle Pmi Il decreto prevede il potenziamento del fondo centrale di garanzia, in modo da consentirne l’accesso ad un numero maggiore di piccole e medie imprese. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Ministro dello Sviluppo economico emanerà una serie di disposizioni per l’aggiornamento dei criteri che danno diritto all’accesso al fondo e la semplificazione delle procedure per la presentazione delle domande. Acquisto di nuovi macchinari Le piccole e medie imprese potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. I finanziamenti, che ammontano complessivamente a 5 miliardi di euro, saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche convenzionate e avranno durata massima di 5 anni e per un valore non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa. Ricerca e innovazione Il Ministero dell’istruzione favorisce attività di ricerca industriale mediante la concessione di contributi alla spesa, con una quota a fondo perduto fino al 50%. Il decreto è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera ed inizierà a breve l'iter per la conversione in legge (riproduzione riservata)

martedì 18 giugno 2013

Rendimento energetico degli edifici, Italia condannata dalla UE

http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/rendimento-energetico-degli-edifici-italia-condannata-dalla-ue_34127_27.html Nella normativa nazionale manca l’obbligo di attestato energetico in caso di vendita o di locazione di un immobile di Rossella Calabrese 18/06/2013 - La Corte di Giustizia europea ha condannato l’Italia per non aver correttamente attuato la Direttiva 2002/91/UE sul rendimento energetico nell’edilizia.L’Italia - si legge nella Sentenza C-345/12 del 13 giugno 2013 - non ha previsto l’obbligo di consegnare un attestato di rendimento energetico in caso di vendita o di locazione di un immobile e non ha notificato alla Commissione europea le misure di recepimento della Direttiva 2002/91/UE. Non è arrivato in tempo dunque il DL 63/2013 di recepimento della Direttiva 2010/31/UE, che dal 1° febbraio ha sostituito la 2002/91/UE (leggi tutto), perché mancano i decreti attuativi necessari a renderlo operativo (leggi tutto). E comunque il DL 63/2013 arriva ben oltre la scadenza, fissata al 9 luglio 2012. Per il recepimento della Direttiva 2002/91/UE - ricordano i giudici europei - l’Italia ha adottato il Dlgs 192/2005 e il DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. Il primo, all’articolo 6, comma 2-ter, stabilisce che “nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica”. Queste norme hanno fatto scattare nel 2006 una procedura di infrazione. E il DM 26 giugno 2009, che consente di autocertificare la classe energetica G e di autodichiarare che “i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti”, ha peggiorato la situazione. La normativa italiana - rileva la Corte - non prevede alcun obbligo di inserire una clausola contrattuale, nella quale il conduttore dichiari di aver ricevuto un attestato di rendimento energetico nel caso in cui quest’ultimo non sia stato ancora rilasciato per l’edificio dato in locazione al momento della firma del contratto di locazione. Tale deroga all’obbligo di consegnare un attestato, in caso di locazione di un immobile ancora privo di attestato al momento della firma del contratto, non è prevista dalla Direttiva. Anche l’autodichiarazione della classe G non è conforme alle norme europee, perché deroga all’obligo di dotare l’edificio di attestato e non permette al consumatore di valutare appieno il rendimento energetico dell’edificio. Su questo punto, va ricordato che la possibilità di autodichiarare la classe G è stata abolita nel dicembre 2012, troppo tardi per l’UE (leggi tutto). Dal 2006 si sono succedute lettere di diffida e pareri motivati, fino al il deferimento alla Corte di Giustizia europea, nell’aprile 2012 (leggi tutto) e alla condanna di qualche giorno fa. Foto: G: Fessy © CJUE (riproduzione riservata)

Dal Governo 3 miliardi di euro per ferrovie, autostrade, metrò, scuole

Nel Decreto Fare anche il Programma ‘6.000 campanili’: 100 milioni di euro per 200 interventi nei Comuni sotto i 5.000 abitanti di Rossella Calabrese 17/06/2013 - Oltre 3 miliardi di euro di investimenti in infrastrutture, con una ricaduta prevista a livello occupazionale di circa 30mila nuovi posti di lavoro (20mila diretti, 10mila indiretti). Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri di sabato scorso, con il Decreto Fare che prevede misure urgenti per il rilancio economico del Paese. In materia di infrastrutture il Decreto prevede: Sblocca-cantieri È istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo di 2.030 milioni di euro per il quadriennio 2013-2017, per consentire la continuità dei cantieri in corso o per l’avvio di nuovi lavori, in particolare: - il miglioramento della rete ferroviaria (interventi immediatamente cantierabili per 300 milioni di euro); - il collegamento ferroviario tra il Piemonte e la Valle d’Aosta; - gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano; - l’Asse di collegamento tra la SS 640 e l’autostrada A19 Agrigento - Caltanissetta. Inoltre, con una delibera del Cipe, saranno finanziati: l’Asse viario Quadrilatero Umbria-Marche; la metro M4 di Milano; il terzo lotto Rho-Monza della Milano-Venezia; la linea 1 della metro di Napoli; l’autostrada Ragusa-Catania; la tratta Cancello-Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari; la tratta Colosseo-Piazza Venezia della metro C di Roma; il Corridoio Tirrenico meridionale A12-Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone. È stato deciso anche lo sviluppo degli investimenti previsti dalla Convenzione vigente per la realizzazione e la gestione delle tratte autostradali A24 e A 25 “Strade dei Parchi”, con una spesa di 78 milioni di euro per il 2013 e 30,7 milioni per il 2014, che verrà restituita dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015. Vedi Mappa Scende da 500 a 200 milioni di euro il valore delle infrastrutture oltre il quale il titolare di un contratto di partenariato pubblico-privato che non preveda contributi pubblici a fondo perduto, può beneficiare di un credito di imposta a valere sull’IRES e IRAP e dell’esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario. Edilizia scolastica Via libera ad un investimento straordinario di edilizia scolastica, finanziato dall’INAIL fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego di propri fondi. Il piano verrà adottato sulla base della Programmazione Miur-Regioni-enti locali dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti. Programma “6.000 campanili” 100 milioni di euro per 200 interventi nei Comuni sotto i 5.000 abitanti, per coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. Saranno finanziati lavori di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici o realizzazioni o manutenzioni delle reti viarie e salvaguardia del territorio. I Comuni potranno richiedere contributi (tra 500mila e 1 milione di euro) per singoli progetti, con il limite di un solo progetto per Comune. Per il 2014, questi lavori saranno esclusi dal Patto di stabilità. Nel Consiglio dei Ministri di sabato è stato approvato anche il disegno di legge per il contenimento del consumo del suolo ed il riuso del suolo edificato (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/via-libera-del-governo-alla-legge-contro-il-consumo-di-suolo_34091_15.html) e le norme di semplificazione per le ristrutturazioni, la gestione delle terre e rocce da scavo e il Durc (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/ambiente/pacchetto-semplificazioni-rinviato-alla-prossima-settimana_34100_52.html). (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/06/lavori-pubblici/dal-governo-3-miliardi-di-euro-per-ferrovie-autostrade-metr%C3%B2-scuole_34113_11.html

venerdì 14 giugno 2013

Condono edilizio, il Pdl ci riprova:Ennesimo tentativo di salvare l'edilizia abusiva da parte dei parlamentari campani.

http://www.repubblica.it/politica/2013/06/14/news/condono_edilizio_pdl-61085921/?ref=HREC1-11 "Abbattimenti da affidare alle prefetture" Martedì la Commissione giustizia del Senato discute un testo che pemetterebbe di tenere in piedi gli ecomostri per motivi di ordine pubblico ROMA - Malgrado gli ormai innumervoli tentativi andati a vuoto e le polemiche che ne sono scaturite, il Pdl (e in particolare i suoi eletti in Campania), non rinuncia all'obiettivo di reintrodurre il condono edilizio. L'ultimo assalto passa attraverso un escamotage. Il senatore campano del Pdl Ciro Falanga ha presentato in Commissione Giustizia del Senato un disegno di legge per trasferire le competenze delle esecuzioni dei provvedimenti di abbattimento dei manufatti abusivi dalla magistratura al prefetto. Il provvedimento è stato già messo in calendario per martedi prossimo. Il capogruppo democratico in Commissione, Giuseppe Lumia, promette battaglia contro il ddl e da parte del ministro dell'Ambiente Orlando sull'ipotesi condono è arrivata nei giorni scorsi una forte presa di posizione contraria, ma si tratta di un tema che anche dentro al Pd trova una certa disponibilità. Di fatto quello di Falanga è un tentativo di introdurre surrettiziamente quella proroga a lungo cercata dal centrodestra, visto che il testo proposto prevede che "il Prefetto nell'ambito delle nuove competenze che gli si attribuiscono, non potrà trascurare, tra gli elementi di valutazione, le esigenze di ordine pubblico". Detto in altre parole per bloccare l'abbattimento di un ecomostro sarà sufficiente organizzare un blocco stradale. "Mi auguro - afferma Falanga - anche a nome degli altri senatori del Pdl, che vengano presto vinte le resistenze da parte degli altri gruppi politici su una problematica molto sentita in vaste aree del Paese e soprattutto in Campania". Di pari passo il presidente della commissione giustizia Francesco Nitto Palma, a suo tempo firmatario di vari tentativi di proroga falliti, ha accompagnato nei giorni scorsi una delegazione di rappresentati politici e istituzionali di Torre del Greco venuta a Roma per chiedere un confronto urgente con il premier Enrico Letta e i ministri Angelino Alfano (Interni) e Annamaria Cancellieri (Giustizia) sul tema dell'abbattimento degli immobili abusivi. A denunciare questa ennesima manovra sono gli ex senatori del Pd Francesco Ferrante e Roberto Della Seta. "Ormai una volta alla settimana il Pdl tenta la via del condono edilizio - dicono - Ora ci provano con l'idea di sottrarre alla magistratura il controllo di legalità. E' un'ossessione che si ammanta di falsi obiettivi sociali, ma che nasce da interessi forti e precisi , quelli cresciuti sull'economia del mattone illegale. Fermare questi arrembaggi è una priorità non solo per difendere l'ambiente e il paesaggio: è una priorità per risollevare l'Italia". L'attuale presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, parla di "segnali scomposti di esponenti politici che promettono nuove sanatorie edilizie", mentre il commento più duro è di Legambiente. "Ci risiamo - dice il presidente Vittorio Cogliati Dezza - Non riuscendo a far passare il condono edilizio, sono 18 i tentativi fatti (e per fortuna falliti) dal gennaio del 2010, ora i paladini dell'abusivismo provano ad attaccare su un altro fronte". "Il senatore Falanga - denuncia ancora l'associazione - lega le mani a chi, in un paese devastato dal mattone illegale, fino a oggi ha provveduto alle demolizioni". (14 giugno 2013) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera del Senato al Decreto per le emergenze ambientali

1,2 miliardi di euro all’Abruzzo, risorse per l’Alta Velocità e deroghe per le rocce da scavo, proroga per le centrali di committenza

14/06/2013 - Stanziamenti per le zone terremotate, nuove risorse per le ferrovie e deroghe alla normativa sulle terre e rocce da scavo, proroga al 2014 dell’obbligo per i piccoli Comuni di bandire le gare attraverso le centrali di committenza, misure per il Porto di Piombino. Sono alcune delle novità inserite nel ddl di conversione del DL 43/2013 sulle emergenze ambientali approvato dal Senato. Ricostruzione post-sisma Sono stanziati 1 miliardo e 200mila euro per la ricostruzione in Abruzzo. I fondi - 98,6 milioni per il 2013 e 197,2 milioni di euro all’anno tra il 2014 e il 2019 - sono destinati alla ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 2009 oppure all’acquisto di abitazioni sostitutive. La copertura finanziaria sarà garantita con l’aumento da 1,81 a 14,62 euro e da 2 a 16 euro dell’imposta di bollo. 15 milioni di euro sono stanziati per interventi di ricostruzione dei danni causati in Molise dal sisma del 2002. I fondi si sono resi disponibili grazie all’allentamento del Patto di stabilità regionale. E ancora, 50 milioni di euro in Emilia Romagna, 5 milioni in Lombardia e Veneto e 30 milioni in Abruzzo potranno essere spesi per riparare i danni dei terremoti, grazie alla riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità. Infrastrutture ferroviarie Sono stanziati 120 milioni di euro all’anno dal 2015 al 2024, per il Terzo valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso alla galleria di base del Brennero. Per la Torino-Lione si è deciso di escludere dai limiti del Patto di stabilità i pagamenti per la riqualificazione del territorio interessato dal progetto, nella misura di 10 milioni di euro all’anno per il 2013, 2014 e 2015; la ripartizione di dettaglio sarà individuata dai Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia. Inoltre, le risorse destinate al contratto di programma di Rfi per spese ordinarie negli anni 2012 e 2013 potranno essere utilizzate anche per la manutenzione straordinaria dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. Terre e rocce da scavo Si potrà derogare alla normativa sulle terre e rocce da scavo, di cui al DM 161/2012, nei cantieri di tutti gli interventi previsti dal DL 43/2013 e cioè: post-sima in Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia, area industriale di Piombino, emergenze rifiuti in Campania e a Palermo, Expo di Milano. A prescindere da questi casi specifici, la normativa sulle terre e rocce da scavo nei piccoli cantieri è oggetto di una revisione complessiva nell’ambito del Pacchetto Semplificazioni proposto dal Governo (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/terre-da-scavo-in-arrivo-l-autocertificazione-per-i-piccoli-cantieri_34060_15.html). Centrali di committenza L’obbligo, per i Comuni fino a 5000 abitanti, di fare ricorso alle centrali di committenza è in vigore dal 1° aprile 2013, ma molti enti hanno manifestato le proprie difficoltà a passare al nuovo sistema (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/04/lavori-pubblici/piccoli-comuni-l-80-non-ha-ancora-le-centrali-di-committenza_33159_11.html). Con la proroga appena decisa dal Senato, l’obbligo scatterà il 1° gennaio 2014. Per i bandi pubblicati tra il 1° aprile 2013 e l’entrata in vigore del DL 43/2013 valgono le regole previste per gli appalti stipulati da centrali di committenza, di cui all’articolo 33, comma 3-bis del Codice Appalti. Porto di Piombino Il provvedimento dichiara “area di crisi industriale complessa” la cittadina toscana e definisce le regole per l’ammodernamento e l’adeguamento del porto. Il piano di ammodernamento è già previsto dal Piano regolatore del porto ma, per accelerarne i lavori, il provvedimento dà al Presidente della Regione Toscana l’incarico di commissario straordinario. Tra gli interventi più urgenti: il dragaggio dei fondali, il completamento dello svincolo fra la Tirrenica e il porto, il risanamento dei sedimenti contaminati del porto. Le risorse per completare le opere saranno oggetto di un’intesa fra le istituzioni interessate da concludere entro un mese e mezzo che sbloccherà 90 milioni di euro. Il ddl di conversione del DL 43/2013 passa ora all’esame della Camera. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/06/ambiente/via-libera-del-senato-al-decreto-per-le-emergenze-ambientali_34071_52.html

mercoledì 12 giugno 2013

Condominio, la riforma in vigore da martedì 18 giugno 2013

Via libera ai cambi di destinazione d’uso delle parti comuni e ad interventi di innovazione, risparmio energetico e recupero edilizio13/06/2013 - Entra in vigore il prossimo martedì 18 giugno la riforma del condominio. Tra meno di una settimana diventeranno operative le nuove procedure per il cambio di destinazione d’uso delle parti comuni degli edifici condominiali, la realizzazione di interventi per l’innovazione ed il risparmio energetico e la partecipazione a programmi territoriali di recupero urbano. di Paola Mammarella Cambi di destinazione d’uso L’assemblea può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni per soddisfare esigenze di interesse condominiale. La decisione deve essere presa con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per almeno 30 giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune e deve indicare le parti comuni da modificare nonché la nuova destinazione d’uso proposta. La nuova legge specifica infine che sono sempre vietati i cambi d’uso che possono pregiudicare la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio. Innovazione e manutenzione straordinaria Con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio, l’assemblea può deliberare interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di parcheggi. La nuova legge spiega inoltre che per i lavori di innovazione e manutenzione straordinaria deve essere costituito un fondo di importo pari al costo dell’intervento. L'assemblea può anche autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato. Con questo scopo possono essere decise opere di risanamento di parti comuni degli immobili, demolizioni, ricostruzioni e messa in sicurezza statica. Risparmio energetico I condomini possono deliberare la realizzazione di interventi per la riduzione dei consumi energetici dell’edificio e la produzione di energia attraverso impianti di cogenerazione e fonti rinnovabili. Con questa finalità è quindi consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinati al servizio di singole unità del condominio, sul lastrico solare, su altre superfici comuni idonee e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Nel caso in cui si rendano necessarie delle modifiche alle parti comuni, l’interessato comunica all’amministratore il contenuto e la modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può imporre modalità alternative o particolari cautele cui attenersi durante la realizzazione e ripartisce l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni attenendosi alle forme di utilizzo previste dal regolamento. Ricordiamo che ai sensi del DL 36/2013, fino al 30 giugno 2014 gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni dei condomìni, o su tutte le unità immobiliari del condominio, sono agevolati con la detrazione fiscale del 65% (Leggi Tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/detrazione-65-riqualificazione-energetica-50-ristrutturazioni-e-bonus-mobili-il-dl-in-gazzetta_33917_27.html). Sono esclusi gli impianti di riscaldamento e gli scaldacqua a pompa di calore e gli impianti geotermici, già agevolati dal Conto Termico. Distacco da impianti centralizzati Il singolo condomino può decidere di staccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento a patto che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso dovrà continuare a contribuire al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto, per la sua conservazione e messa a norma. Sito web Su proposta dell’assemblea, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito web del condominio, le cui spese sono a carico dei condomini, su cui sia possibile consultare i documenti previsti dalla delibera assembleare. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/condominio-la-riforma-in-vigore-da-marted%C3%AC-18-giugno-2013_34012_15.html

Terre da scavo, in arrivo l’autocertificazione per i piccoli cantieri

Nel Pacchetto Semplificazioni anche autorizzazione paesaggistica efficace per tutta la durata dei lavori di Paola Mammarella 13/06/2013 - Semplificazione per l’uso delle terre e rocce da scavo estratte dai piccoli cantieri, autorizzazione paesaggistica non più solo quinquennale ma estesa a tutta la durata dei lavori e snellimento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ambientali. Sono le novità contenute nel Pacchetto Semplificazioni, predisposto dal Governo per dare nuovo impulso all’economia.T erre e rocce da scavo La bozza introduce l’autocertificazione per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo estratte dai piccoli cantieri, cioè quando il materiale escavato non supera i 6 mila metri cubi. In base alle norme vigenti, il materiale estratto non viene considerato rifiuto ma sottoprodotto se ricorrono una serie di requisiti. Il produttore deve dichiarare che la destinazione d’uso dei materiali estratti è certa, che non sono superate le soglie di contaminazione indicate dal Codice dell’Ambiente, che l’utilizzo non determina rischi per la salute e che non è necessario un trattamento preventivo delle terre e rocce escavate. Col nuovo pacchetto semplificazioni, nei cantieri in cui i materiali estratti non superano i 6 mila metri cubi i requisiti possono essere autocertificati dal produttore. La norma potrebbe essere integrata con delle disposizioni ad hoc per determinate categorie di cantieri. Efficacia dell’Autorizzazione paesaggistica Il testo propone di estendere l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica per tutta la durata dei lavori se questi iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione. Al momento, invece, l’autorizzazione paesaggistica ha una durata di cinque anni, scaduti i quali l’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Se l’intervento non è stato ultimato entro cinque anni è quindi necessario affrontare una nuova procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Con la semplificazione proposta dal testo all’esame del Governo, i lavori non conclusi entro il termine potrebbero evitare il doppio iter burocratico. Valutazione di Impatto Ambientale a e Autorizzazione Integrata Ambientale Il pacchetto semplificazioni mira ad evitare che, per una stessa opera, il richiedente sia obbligato a seguire due procedimenti presso due diversi uffici del Ministero dell’Ambiente, con un notevole risparmio per le imprese in termini di tempo e costi connessi agli oneri burocratici. Allo stesso tempo, per accelerare il procedimento di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) la norma propone modifiche al Codice dell’Ambiente sopprimendo, sia per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l’obbligo di acquisire il parere di Ministeri diversi da quelli direttamente coinvolti nel procedimento. Le misure si inseriscono in un contesto più ampio di snellimrnti procedurali, che comprendono una serie di semplificazioni per il rilancio dell'attività edilizia (Leggi Tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/demolizioni-e-ricostruzioni-senza-vincolo-di-sagoma-baster-la-scia_34033_15.html). (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/terre-da-scavo-in-arrivo-l-autocertificazione-per-i-piccoli-cantieri_34060_15.html

Demolizioni e ricostruzioni senza vincolo di sagoma, basterà la Scia abolito silenzio rifiuto

La proposta nel Pacchetto Semplificazioni, con l’abolizione del silenzio-rifiuto sul permesso di costruire e la proroga dei titoli abilitativi di Paola Mammarella 12/06/2013 - Le ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione non dovranno più rispettare il vincolo della sagoma dell’edificio preesistente. È una delle proposte contenute nel pacchetto per le semplificazioni all’esame del Governo. Nel testo, studiato per dare una boccata d’ossigeno al settore edile, spiccano anche l’obbligo di adottare un provvedimento espresso per il rilascio del permesso di costruire per lavori su beni vincolati e la proroga di due anni dei titoli abilitativi. Ristrutturazioni Le ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione potrebbero non dover più rispettare il vincolo della sagoma, ma solo quello della volumetria. Ciò significa che le ristrutturazioni degli edifici con un cambio di sagoma non sarebbero più considerate “pesanti”. Di conseguenza diventerebbe sufficiente la Scia e non ci sarebbe più bisogno del permesso di costruire. Permesso di costruire In caso di interventi sui beni vincolati, la normativa attuale prevede che se uno degli atti di assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo non è favorevole, dopo 30 giorni dalla proposta di provvedimento scatta il silenzio-rifiuto. Il Pacchetto Semplificazioni propone invece che, dopo il rilascio dell’atto di assenso da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, il Comune concluda il procedimento per il rilascio del permesso di costruire con un provvedimento espresso e motivato. Nel caso in cui l’atto di assenso venga negato, scaduto il termine per il rilascio del permesso di costruire, questo si intende respinto. Come si legge nella relazione illustrativa, il cittadino risulta maggiormente tutelato da questa soluzione perché può subito impugnare il silenzio rifiuto. Per quanto riguarda gli immobili vincolati, il testo del Pacchetto Semplificazioni specifica che, in caso di inerzia da parte della Soprintendenza, il Comune può pronunciarsi a prescindere dal parere. Proroga dei titoli abilitativi Per agevolare la prosecuzione delle attività edilizie, la bozza propone la proroga di due anni per Permesso di costruire, Dia e Scia. Se la misura dovesse passare, i lavori non dovranno più iniziare entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo e concludersi entro tre anni dall’avvio dei lavori, ma avranno a disposizione un tempo maggiore. In questa direzione si stanno muovendo già alcune Regioni, come le Marche (leggi tutto). Scia e Sportello unico per l’edilizia Secondo la normativa attuale, lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), deve acquisire direttamente o tramite conferenza di servizi gli atti di assenso necessari per il rilascio del permesso di costruire. Il Pacchetto Semplificazioni prevede che l’interessato, anche prima di presentare la Scia o la comunicazione di inizio lavori, possa richiedere al SUE di acquisire gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio. In questo caso i termini sono dimezzati perché se entro 30 giorni gli atti di assenso non vengono rilasciati il SUE indice la conferenza di servizi. Attività di edilizia libera Il testo della bozza propone di eliminare l’obbligo di allegare alla comunicazione di inizio lavori la relazione asseverata dal tecnico abilitato che dichiara di non avere rapporti di dipendenza né con l’impresa né con il committente. Durc La bozza all’esame del Governo estende la possibilità di rilascio del Durc con procedura compensativa anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile. Ciò significa che sarà possibile avere diritto al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione. Il testo prevede inoltre che il Durc abbia durata di 180 giorni, sia acquisito solo con procedura informatica e venga richiesto solo nei momenti fondamentali del contratto. I commenti I contenuti del Pacchetto Semplificazioni hanno riscosso l’approvazione del Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, che nelle nuove norme vede la chiave per affrontare la grave crisi del settore delle costruzioni e per dare nuovo impulso allo sviluppo del Paese. Secondo il Cnappc, la rimozione di una serie di vincoli darà nuovo impulso non solo alle ristrutturazioni, ma anche a politiche di rigenerazione urbana e ad altri interventi sull’involucro edilizio per l'efficientamento energetico. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/demolizioni-e-ricostruzioni-senza-vincolo-di-sagoma-baster%C3%A0-la-scia_34033_15.html

martedì 11 giugno 2013

Pubbliche Amministrazioni: via libera al pagamento dei debiti compensazione crediti dei professionisti

La legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale: compensazione dei crediti dei professionisti e sospensione dei lavori se l’ente non paga di Paola Mammarella 11/06/2013 - Sono in vigore le disposizioni per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione a favore di professionisti e imprese. La Legge 64/2013 per la conversione del DL 35/2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso ed è diventata operativa il giorno successivo. Queste nel dettaglio le novità: Certificazione dei crediti dei professionisti Il testo approvato specifica che possono essere oggetto di certificazione e ricognizione non solo i crediti relativi a forniture e appalti, ma anche quelli per le prestazioni professionali. Ciò significa che i crediti vantati dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione potranno essere certificati e utilizzati per compensare le somme dovute per il pagamento di imposte e contributi. Sospensione lavori per mancato pagamento Fino al 31 dicembre 2015, l’esecutore potrà sospendere i lavori per il mancato pagamento del corrispettivo se l’ammontare delle rate di acconto per cui non è stato emesso tempestivamente il certificato o il titolo di spesa raggiunge il 15% dell’importo netto contrattuale. Durc Su richiesta degli operatori del settore, la legge approvata dà vita al Durc retrodatato. Il Documento unico di regolarità contributiva potrà essere ottenuto dal momento in cui viene riconosciuto il diritto al pagamento dalla Pubblica Amministrazione e non da quando il pagamento viene erogato. In questo modo le imprese possono partecipare alle gare d’appalto ed evitare di dover fermare la propria attività. Si evita inoltre di cadere in un circolo vizioso in base al quale le imprese senza Durc a causa dei mancati pagamenti possono essere escluse delle procedure di rimborso. Patto di stabilità Le sanzioni a carico degli enti locali che nel 2012 hanno sforato i vincoli del patto di stabilità non saranno conteggiate sulle somme erogate per saldare i debiti dovuti ad imprese e professionisti per la realizzazione di lavori e la prestazione di servizi. Per consentire l’erogazione dei pagamenti, il disegno di legge esclude, inoltre, dal patto di stabilità interno degli enti locali una somma pari a 5 miliardi di euro. Se l’ente locale ottiene la deroga sul patto di stabilità, ma non effettua i pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi, la Corte dei Conti provvede a irrogare ai responsabili dei servizi interessati una sanzione pari a due mensilità di retribuzione. Ricordiamo che la legge appena entrata in vigore sblocca i pagamenti di debiti commerciali delle PA verso imprese, cooperative e professionisti, per un importo di 40 miliardi di euro. L’operazione sarà effettuata senza sforare il limite di debito del 3% ammesso dall’Unione Europea (Leggi Tutto). Secondo l’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, “è stato finalmente segnato un punto di svolta importante nei rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione, ma occorre continuare su questa strada virtuosa e dare alle imprese tutto ciò che gli spetta, saldando i debiti entro il 2014.” Secondo il presidente dell’Ance Paolo Buzzetti, infatti, la nuova legge rappresenta un primo passo dopo il quale è necessaria la modifica del patto di stabilità per le spese in conto capitale in modo da smaltire tutto il pregresso dell’edilizia e consentire nuovi investimenti utili alla crescita. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/pubbliche-amministrazioni-via-libera-al-pagamento-dei-debiti_33994_15.html

lunedì 10 giugno 2013

Prestazione energetica edifici, attese le nuove linee guida L'APE sostituisce l'ACE ed è obbligatorio

nel caso di nuova costruzione, vendita o locazione. Previste multe da 3mila a 18mila euro di Giovanni Carbone 10/06/2013 - Con le modifiche al Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico nell'edilizia, il DL 63/2013 preannuncia cambiamenti in materia di certificazione energetica degli edifici. Una delle maggiori novità riguarda l’attestato di prestazione energetica (APE) che sostituisce quello di certificazione energetica (ACE) quale documento comprovante la prestazione energetica di un edificio e che fornisce raccomandazioni per migliorarne l'efficienza. Per la redazione dell’attestato si dovranno applicare metodi e criteri di calcolo riguardanti le caratteristiche termiche dell’edificio, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda, in prospettiva “Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ)”. EEQZ dovranno essere tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione a partire dal 31 dicembre 2018; tale disposizione sarà estesa a tutte le nuove costruzioni dal 1° gennaio 2021. Il DL 63/2013 annuncia la ri-edizione delle linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, introdotte con il DM 26 giugno 2009 quale strumento attuativo per i tecnici certificatori. L’adeguamento del DM 26 giugno 2009 dovrà definire le caratteristiche dell’APE e contenere, inoltre, metodologie di calcolo semplificate, utili anche per gli edifici di ridotte dimensioni e con caratteristiche prestazionali energetiche di modesta qualità. L’APE dovrà comprendere i dati di efficienza energetica in modo da consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi; in particolare: - la prestazione energetica globale dell’edificio; - la classe energetica; - i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; - le raccomandazioni per il miglioramenti energetici dell’edificio, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; - le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario. È prevista anche la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. Il rilascio dell’APE è d’obbligo nel caso di nuova costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari; anche prima della sua costruzione il venditore o locatario dovrà dotarsi dell'attestato della prestazione energetica futura dell'edificio; la mancata presenza dell'APE comporterà sanzioni amministrative tra 3 mila e 18 mila euro. Inoltre, nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con cui l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto informazioni e documenti sulla prestazione energetica dell'immobile comprensivi dell'APE. L’APE avrà una validità temporale massima di 10 anni e dovrà essere aggiornato in caso di modifica della classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è vincolata al rispetto delle operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici, pena la decadenza della validità dell’attestato; per agevolare le operazioni di controllo, si dovranno allegare all’APE i libretti d’impianto degli edifici o delle singole abitazioni. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/06/certificazione/prestazione-energetica-edifici-attese-le-nuove-linee-guida_33958_7.html

domenica 9 giugno 2013

Pompe di calore: con il Conto termico incentivi da 1.497 a 499 euro

ANIMA: con il 65% la detrazione sarebbe stata pari a 5.440 euro di Rossella Calabrese 10/06/2013 - Tutti soddisfatti per la proroga del bonus per la riqualificazione energetica degli edifici e per l’innalzamento dal 55 al 65% della percentuale di detrazione, previsti dal Decreto-Legge 63/2013? Non proprio tutti: la novità che ha scontentato alcuni settori industriali è stata l’esclusione dalla detrazione degli impianti di riscaldamento e degli scaldacqua a pompa di calore e degli impianti geotermici, esclusione dovuta al fatto - come spiegato nei giorni scorsi dal Ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato - che questi interventi sono già agevolati dal Conto Termico. (vedere http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2012/incentivazione-di-interventi-di-piccole-dimensioni-per-l-incremento-dell-efficienza-energetica-e-per_13450.html) Abbiamo chiesto ad ANIMA, la Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine, affiliata a Confindustria, di confrontare la detrazione del 65% con gli incentivi del Conto Termico. L’intervento preso come esempio è la sostituzione di una caldaia con una pompa di calore aria/acqua di 10kW. Il costo dell’impianto finito e consegnato all’utente è di circa 800 €/kW installato, per un costo complessivo di 8.000 euro. Con la detrazione del 65% questo impianto avrebbe ricevuto una detrazione complessiva di 5.440 euro da spalmare in 10 anni (544 euro/anno). Con il Conto Termico lo stesso impianto riceve un contributo diretto, spalmabile in due anni, che varia da 1.497 euro a Bormio (zona F); 1.414 euro a Milano (zona E); 1.164 euro a Roma zona D; 915 euro a Napoli (zona C); 707 euro a Reggio Calabria (zona B) a 499 euro a Porto Empedocle (zona A). Una bella differenza dunque, che rende il Conto Termico molto meno conveniente della detrazione del 65% per chi voglia installare questo tipo di impianti (vedi Tabella http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2012/incentivazione-di-interventi-di-piccole-dimensioni-per-l-incremento-dell-efficienza-energetica-e-per_13450.html). (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/pompe-di-calore-con-il-conto-termico-incentivi-da-1.497-a-499-euro_33959_27.html

SCIA, in arrivo modelli standardizzati a livello nazionale

Intanto Puglia, Marche, Emilia-Romagna e Provincia di Trento approvano i modelli unici regionali di Giovanni Carbone 10/06/2013 - Sono in arrivo modelli nazionali standardizzati per la Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (Scia) e per le autorizzazioni ambientali. Ad annunciarlo è il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Gianpiero D'Alia durante la presentazione delle linee programmatiche del suo dicastero alle commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera La semplificazione amministrativa, anche in materia di edilizia, si conferma una delle priorità del nuovo governo; essa pero' ha riguardato negli ultimi mesi anche l’azione di governo di molte Regioni. Ultima in ordine di tempo è l'Emilia-Romagna che sta per approvare il progetto di legge regionale “Semplificazione della disciplina edilizia”; il provvedimento sostituirebbe l’attuale LR 31/2002 che disciplina in generale l’attività edilizia, in definizione di procedure più snelle relative alla gestione degli sportelli unici (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/02/normativa/debutta-oggi-il-nuovo-sportello-unico-per-l-edilizia_31723_15.html).La norma propone la standardizzazione a livello regionale della modulistica dei titoli abilitativi con atti tecnici di coordinamento da approvare in condivisione con gli enti locali. Si propone, inoltre, l’acquisizione della Scia come titolo abilitativo principale, in sostituzione della Dichiarazione di inizio attività (Dia); tale modifica amplierebbe i compiti di vigilanza svolti dai Comuni nell’arco dell’intero processo edilizio relativo al controllo iniziale sul progetto e quello finale sull’opera effettivamente realizzata. Altre misure di semplificazione previste dalla legge riguardano: - l’estensione degli interventi classificati come “attività edilizia libera”; - il rafforzamento degli sportelli per l’edilizia; - la proroga della validità dei titoli edilizi relativa ai termini di inizio e di fine lavori. Quest’ultima misura è l’oggetto di una legge approvata dal Consiglio della Regione Marche che, in un momento di forte crisi del settore, proroga di due anni i termini relativi a lavori in corso, Dia, Scia e Permessi di costruire (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/marche-2-anni-in-pi%C3%B9-per-l-inizio-e-la-fine-dei-lavori-edili_33914_15.html?idregion=10). Misure di semplificazione dell'attività edilizia hanno riguardato anche la Provincia Autonoma di Trento che ha pubblicato la Delibera 987/2013 recante la sostituzione della Dia con la Scia e la Regione Puglia che ha promosso la diffusione di modelli standard di titoli abilitativi in tutti i Comuni del suo territorio (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/04/professione/titoli-edilizi-modelli-unici-per-tutti-i-comuni-della-puglia_32861_33.html ), (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/scia-in-arrivo-modelli-standardizzati-a-livello-nazionale_33966_15.html

sabato 8 giugno 2013

Per la riforma del Catasto servono 500 milioni di euro per un sistema impositivo più equo

http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/per-la-riforma-del-catasto-servono-500-milioni-di-euro_33934_15.html Agenzia delle Entrate: necessari cinque anni di lavoro per giungere ad un sistema impositivo più equo di Paola Mammarella 07/06/2013 - La riforma del Catasto richiede 500 milioni di euro. È la stima fatta dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, durante l’indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili in Italia, svolta dalla Commissione Finanze del Senato.Secondo Befera, a causa della complessità del quadro attuale e dell’elevato numero di immobili, il processo di revisione porterebbe via non meno di cinque anni, per un costo stimato in cento milioni di euro annui. La revisione del Catasto porterebbe ad un sistema impositivo più equo, tarato sul valore di mercato degli immobili e non più su rendite poco aggiornate. Un’iniziativa in tal senso era stata presa nel corso della scorsa legislatura con un ddl di riforma che, a causa della caduta del Governo, non ha mai visto la luce (Leggi Tutto http://www.edilportale.com/news/2012/12/normativa/crisi-di-governo-a-rischio-la-riforma-del-catasto-e-l-esenzione-irap-per-i-professionisti_30778_15.html). L’impianto della norma sarà però ripreso in un altro ddl, che le Commissioni Finanze di Camera e Senato si sono impegnate ad approvare in tempi brevi.Perché la riforma è necessaria Come riferito dal direttore Attilio Befera, le rendite attualmente attribuite alle unità immobiliari urbane sulla base del vigente modello di classamento, fanno rilevare una diffusa iniquità, riconducibile all'inadeguatezza delle attuali categorie catastali. L'insieme delle distorsioni ha effetti sul livello di equità della tassazione. Con l'introduzione dell'Imu e la rivalutazione dei coefficienti che consentono il passaggio dalle rendite catastali ai valori imponibili patrimoniali degli immobili, da una parte si è ridotta la distanza con i valori di mercato, ma dall’altra è aumentata l'iniquità. Dato che lo strumento per l'accesso alle prestazioni di welfare è l'Isee, Indicatore della situazione economica equivalente, che viene determinato tenendo conto anche del patrimonio immobiliare valutato su base catastale, una valutazione catastale iniqua degli immobili trasferisce ha ripercussioni anche sull'accesso alle prestazioni di welfare. La situazione degli immobili in Italia Dalla relazione di Befera emerge che il patrimonio immobiliare italiano è ampio e diversificato, con un valore stimato pari a circa 5.600 miliardi di euro, quasi 3,6 volte il PIL italiano. Le unità immobiliari iscritte al Catasto Edilizio Urbano sono circa 70,5 milioni, di cui 61,6 con rendita catastale attribuita complessivamente pari a 35,7 miliardi di euro. Il maggior numero di unità immobiliari urbane, 55% del totale, è rappresentato dalle abitazioni per una rendita catastale complessiva che supera i 16 miliardi di euro. Gli immobili a destinazione speciale, come opifici, capannoni industriali e alberghi, rappresentano solo il 2% del totale. A loro è però collegata una rendita catastale complessiva di oltre 10 miliardi di euro, pari al 29% del totale. Per la revisione del Catasto Befera ritiene necessaria la collaborazione dei Comuni, attivi già nell’emersione degli edifici non dichiarati al Catasto, che hanno contribuito a far luce sulla reale situazione immobiliare del Paese. (riproduzione riservata)

giovedì 6 giugno 2013

Quinto Conto Energia: raggiunti i 6,7 miliardi di euro Lo stop agli incentivi per il fotovoltaico è previsto tra poco più di un mese

di Rossella Calabrese 07/06/2013 - Il Contatore Fotovoltaico presente sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha raggiunto il valore di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi e 700 milioni di euro. Lo fa sapere lo stesso GSE con un comunicato. Ciò significa che il quinto Conto Energia per il fotovoltaico (DM 5 luglio 2012) cesserà di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data di pubblicazione della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la quale verrà individuata la data di raggiungimento del valore annuale di 6,7 miliardi di euro. Gli impianti che alla data del 6 giugno 2013 hanno presentato la richiesta d’incentivazione sono 531.242, per una potenza complessiva pari a 18.217 MW. Di questi 531.242 impianti, 4.779, per una potenza complessiva di 1.136 MW e un costo indicativo annuo di 94 milioni di euro, sono iscritti nei Registri in posizione utile ma non ancora entrati in esercizio. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/quinto-conto-energia-raggiunti-i-67-miliardi-di-euro_33954_27.html

Detrazione 65% riqualificazione energetica, 50% ristrutturazioni e ‘bonus mobili’: il DL in Gazzetta

Nel Decreto anche il recepimento della Direttiva ‘‘Edifici a energia quasi zero’ con i nuovi requisiti di prestazione energetica degli edifici

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06/06/2013 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto-Legge 63/2013 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2013/schema-di-decreto-legge-recante-recepimento-della-direttiva-2010-31-ue-del-parlamento-europeo-e-del_14440.html) per le misure energetiche nell’edilizia.Tante le novità contenute nel provvedimento, dalla proroga delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli edifici, all’introduzione di un bonus fiscale per l’acquisto di mobili, al recepimento della Direttiva ‘Edifici a energia quasi zero’. Vediamo nel dettaglio le singole misure. Detrazione 65% per la riqualificazione energetica La detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici sale dal 55% al 65% e varrà da oggi 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013, e non dal 1° luglio 2013 come indicato nella bozza di DL) fino alla fine del 2013 per i privati, e fino a giugno 2014 per interventi sulle parti comuni dei condomìni o su tutte le unità immobiliari del condominio. Sono esclusi gli impianti di riscaldamento e gli scaldacqua a pompa di calore e gli impianti geotermici, già agevolati dal Conto Termico (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/conto-termico-al-via-da-oggi-le-domande-per-gli-incentivi_33836_27.html). Restano confermate le altre tipologie di interventi, i beneficiari, i tetti massimi degli importi da portare in detrazione, la procedura di accesso al bonus e la ripartizione della detrazione in dieci rate annuali (tutti i dettagli del nuovo 65% http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/riqualificazione-energetica-come-funzioner%C3%A0-la-detrazione-del-65_33861_27.html). Il DL pubblicato in Gazzetta non contiene l’Allegato 1 relativo all’articolo 14, presente in una bozza circolata nei giorni scorsi, che fissava nuovi limiti di trasmittanza termica, costi unitari massimi al mq, obbligo di installazione di valvole termostatiche, e che aveva allarmato i costruttori di serramenti di Uncsaal (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/uncsaal-un-65-inutile-se-non-dannoso-per-il-mercato-e-le-famiglie_33899_15.html). Restano quindi in vigore i limiti di trasmittanza indicati nel DM 26 gennaio 2010. Scarica la NUOVA GUIDA ALLA DETRAZIONE 65% http://www.edilportale.com/Guida65percento_giugno_13.pdf Estensione del bonus 65% agli interventi antisismici Stando al Decreto-legge, la detrazione fiscale del 65% non si applica agli interventi di consolidamento antisismico, come auspicato nelle scorse settimane; tali interventi restano nell’elenco di quelli agevolabili al 50%. Tuttavia, i presidenti delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato si sono impegnati ad estendere la detrazione del 65% ai lavori di adeguamento antisismico, in sede di conversione in legge del DL (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/la-detrazione-del-65-sar%C3%A0-estesa-agli-interventi-antisismici_33906_15.html). Detrazione 50% per le ristrutturazioni e ‘bonus mobili’ La detrazione fiscale del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili è prorogata fino al 31 dicembre 2013. Sono confermati il tetto massimo di spesa di 96.000 euro e la ripartizione in dieci rate annuali. La detrazione del 50% si applica anche all’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino ad un massimo di spesa di 10.000 euro. La procedura è la stessa delle ristrutturazioni (tutti i dettagli del ‘bonus mobili’http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/con-il-nuovo-bonus-mobili-anche-gli-arredi-sono-detraibili-al-50_33886_15.html ). Recepimento della Direttiva ‘Edifici a energia quasi zero’ Il Decreto-legge recepisce la Direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, la cosiddetta Direttiva “Edifici a energia quasi zero”. Modificando il Dlgs 192/2005, il DL introduce la nuova metodologia nazionale di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. I nuovi edifici dovranno essere “a energia quasi zero”, dal 31 dicembre 2018 quelli della Pubblica Amministrazione e dal 2021 quelli privati. L’‘attestato di certificazione energetica’ diventa ‘attestato di prestazione energetica’, da redigersi a cura di esperti qualificati e indipendenti; fornirà raccomandazioni per il miglioramento delle performance energetiche e sarà obbligatorio in caso di costruzione, vendita o locazione e per tutti gli immobili della P.A. Importante il capitolo sulle sanzioni per i certificatori, i direttori dei lavori e i proprietari (tutti i dettagli http://www.edilportale.com/news/2013/05/risparmio-energetico/recepita-la-direttiva-europea-edifici-a-energia-quasi-zero_33697_27.html). Norme per la qualificazione degli installatori di rinnovabili Il Decreto-legge introduce la possibilità di qualificarsi come installatore e manutentore di impianti da fonti rinnovabili facendo valere l’esperienza lavorativa già svolta per almeno tre anni. Questo requisito si aggiunge agli altri, alternativi: diploma di laurea in materia tecnica specifica, diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa al settore degli impianti, attestato di formazione professionale. Per quanto riguarda l’obbligo di conseguire l’attestato, la bozza diffusa nei giorni scorsi conteneva la proroga di un anno della scadenza, (dal 1° agosto 2013 ex Dlgs 28/2011, al 1° agosto 2014 - tutti i dettagli). Invece, il DL 63/2013 pubblicato in Gazzetta elimina la decorrenza dell’obbligo, ma conferma l’obbligo per Regioni e Province autonome di attivare i corsi di formazione entro il 31 ottobre 2013. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/detrazione-65-riqualificazione-energetica-50-ristrutturazioni-e-bonus-mobili-il-dl-in-gazzetta_33917_15.html