martedì 27 luglio 2010

comune di Sezze e i problemi dell'autovelox

Martedì 27 Luglio 2010 Il messaggero
di CHRISTIAN CAPUANI

Crea sempre più difficoltà per il Comune di Sezze la vicenda degli autovelox giudicati irregolari dal giudice di pace, che nelle ultime settimane ha accolto decine di ricorsi presentati dagli automobilisti multati. A dirsi preoccupato dagli ultimi sviluppi e a chiedere informazioni al sindaco Andrea Campoli è addirittura il collegio dei revisori dei conti del Comune lepino. L’organo chiamato a vigilare sulle casse comunali ha chiesto conferma all’amministrazione degli ultimi sviluppi del caso sottolineando che «le notizie apprese attraverso la stampa locale, se confermate, prospettano rilevanti conseguenze per il bilancio dell’ente». Chiedendo di conoscere quali iniziative il Comune intenda mettere in campo per tutelare la propria posizione, i tre componenti del collegio dei revisori invita la giunta «a una gestione prudenziale di tutte le poste di bilancio collegate con la gestione degli autovelox».
L’esame dei ricorsi dei multati, dopo che la perizia tecnica ha evidenziato numerose irregolarità nell’autorizzazione e nell’installazione dei due autovelox su via Monti Lepini, sta in effetti producendo conseguenze negative per il Comune. Dopo la presentazione di una fotocopia dell’ordinanza dell’Anas che attesta la riduzione dei limiti di velocità da 90 a 70 km orari, ma risultata relativa a un tratto di strada diverso da quello scelto per collocare gli autovelox, il Comune è stato condannato dal giudice di pace anche per “lite temeraria”, facendo così triplicare le spese legali per il ricorso vinto dai multati. Gli ultimi sviluppi alimentano peraltro le critiche politiche dell’opposizione: il consigliere del Pdl Rinaldo Ceccano ha presentato una nuova interrogazione al sindaco chiedendo, tra le altre cose, «perché l’amministrazione continua a non ricorrere all’annullamento delle multe in autotutela e su quali capitoli del bilancio troverà capienza la spesa prevista per gli avvocati» a cui il Comune si è affidato dopo l’accoglimento dei primi ricorsi.
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domenica 25 luglio 2010

"Rischio-stress per i dipendenti, ancora cinque mesi per adeguarsi"

"Rischio-stress per i dipendenti, ancora cinque mesi per adeguarsi"
fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro
19/07/2010 - Altri cinque mesi per adeguare le misure di sicurezza contro lo stress sul lavoro. L'entrata in vigore delle disposizioni del T.u. prevista per il prossimo l agosto slitta al 31 dicembre. Sia per le p.a., (già previsto dal dl n. 78/2010) che per le aziende. La gestione del rischio stress da lavoro-correlato ha fatto esordio nel T.u. (dlgs n. 81108), che lo esplicita con riferimento ai principi dell'accordo europeo 8 ottobre 2004. Le modifiche del dlgs n. 106/09 hanno stabilito che la valutazione del relativo rischio deve essere effettuata nel rispetto di specifiche indicazioni da elaborarsi a cura della Commissione consultiva permanente e che il nuovo obbligo di valutazione del rischio stress, per aziende e p.a., decorre dal 1° agosto 2010, termine che, con l'approvazione della manovra correttiva, slitterà al 31/12/2010. La manovra dà poi altri 12 mesi di tempo per «l'individuazione delle effettive particolari esigénze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative», che devono essere individuate con appositi decreti interministeriali. La norma interessa le forze armate e di polizia, i vigili del fuoco, i servizi di protezione civile, le strutture giudiziarie penitenziarie, le università, gli istituti di istruzione, l'arma dei carabinieri, le forze di polizia. Il termine prorogato (di un anno) era stabilito il 24 mesi dall'entrata in vigore del T.u. (15 maggio 2008). http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=3558

Classificazione acustica edifici: pubblicata la norma UNI 11367

Classificazione acustica edifici: pubblicata la norma UNI 11367
A breve in Consiglio dei Ministri il decreto relativo alla classificazione dei requisiti acustici degli edifici
di Rossella Calabrese 23/07/2010 - È stata pubblicata ieri 22 luglio la norma UNI 11367 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera”.
La norma definisce la classificazione acustica degli edifici, basata su misure effettuate al termine dell’opera, che consentirà di informare i futuri proprietari/abitanti sulle caratteristiche acustiche dell’abitazione e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, ecc.) da possibili successive contestazioni.

La UNI 11367 si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli ad uso agricolo, artigianale e industriale. Nell’ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono definiti da una specifica appendice.

La UNI 11367 prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso): va considerato che, seppure il livello prestazionale “di base” sia rappresentato dalla terza classe, la stragrande maggioranza degli edifici italiani attualmente esistenti non raggiunge neppure la quarta classe.

La classe viene attribuita - sulla base di misurazioni dei livelli sonori e non solo di dati progettuali - alle singole unità immobiliari e non all’intero edificio (ad esempio, nel caso di un condominio, la classe deve essere assegnata ad ognuno degli appartamenti che lo compongono, e non genericamente all’intero condominio). Se, da un lato, questo rende più complicata la determinazione di efficienza acustica, dall’altro è una maggiore garanzia sul risultato finale.

La valutazione complessiva di efficienza sarà obbligatoriamente accompagnata da valutazioni per ogni singolo requisito considerato: sono infatti oggetto di classificazione l’isolamento di facciata, l’isolamento rispetto ai vicini (sia per i rumori aerei, sia per i rumori di calpestio) e il livello sonoro degli impianti. Nel caso degli alberghi sono considerati altresì gli isolamenti acustici fra ambienti della stessa unità immobiliare (es. fra le camere).

All’elaborazione della norma hanno partecipato oltre 60 esperti in rappresentanza di tutti gli interessi “in gioco”. Infatti, tutte le fasi che convergono nel processo di realizzazione dell’edificio sono determinanti ai fini del risultato acustico: la progettazione, l’esecuzione dei lavori, la posa in opera dei materiali, la direzione dei lavori, le eventuali verifiche in corso d’opera, ecc.

“La norma sulla classificazione acustica degli edifici - ha spiegato Piero Torretta, presidente UNI- si aggiunge a quella sulle prestazioni energetiche degli edifici (UNI TS 11300), migliorando il quadro delle informazioni a disposizione dell’utente del bene edilizio. Quadro che, con il meccanismo della classificazione graduata, conferisce al bene edilizio un nuovo valore economico legato alla capacità dello stesso di soddisfare esigenze spesso immateriali dell’utilizzatore (comfort, privacy, emissioni CO2, consumo materiali...).


Ricordiamo che entro luglio 2010 il Governo dovrà emanare la nuova normativa in materia di isolamento acustico in edilizia, in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge n. 88 del 7 luglio 2009.

Uno dei prossimi Consigli dei Ministri esaminerà due provvedimenti:
- un decreto legislativo relativo alle norme sull’inquinamento acustico;
- un decreto legislativo riguardante la classificazione dei requisiti acustici degli edifici.

La definizione dei “criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico” arriveranno con un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente (leggi tutto).

Fonte: UNI (riproduzione riservata)

http://www.edilportale.com/news/2010/07/normativa/classificazione-acustica-edifici-pubblicata-la-norma-uni-11367_19672_15.html

sabato 10 luglio 2010

Detrazioni 36% e 55%: parte la ritenuta del 10% sui bonifici di pagamento delle spese

Detrazioni 36% e 55%: parte la ritenuta del 10% sui bonifici di pagamento delle spese
05/07/2010 - È operativa dall'1 luglio 2010 la ritenuta del 10%, prevista dall'art. 25 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che banche e Poste Italiane SPA dovranno operare a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito dovuta ai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per le spese agevolate con la detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, o con quella del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.

Per far fronte all'operatività della ritenuta, l'Agenzia delle Entrate, lo scorso 30 giugno 2010, ha emanato il provvedimento n. 94288 concernente appunto l'effettuazione delle ritenute alla fonte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. In particolare, con il provvedimento n. 94288/2010 l'Agenzia ha individuato le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la ritenuta alla fonte, nonché gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA, che dovranno:
operare, all'atto dell'accreditamento delle somme, la ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Il provvedimento dell'Agenzia stabilisce, inoltre, che la ritenuta del 10% deve essere effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Il provvedimento dell'Agenzia ha anche specificato gli altri adempimenti, successivi e collegati, cui sono tenuti gli operatori finanziari:
versare la ritenuta con F24, utilizzando il codice tributo 1039, istituito con la risoluzione n. 65/E
certificare la stessa al beneficiario del bonifico entro il 28 febbraio dell'anno successivo
riportarla nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

Segnaliamo, infine, l'iniziativa dell'ANCE che sta cercando di ottenere un ripensamento del Governo in merito a questa ritenuta nella convinzione che, per le imprese "regolari", questa si traduce unicamente in una minor disponibilità monetaria, che va ad aggiungersi alle già ingenti problematiche finanziarie legate all'attuale congiuntura economica negativa ed alla "stretta creditizia" che sta vivendo il settore. In ogni caso, anche per le difficoltà operative legate all'effettuazione della ritenuta da parte delle Banche e di Poste Italiane, sembra probabile che, in sede di conversione del D.L. 78/2010 (attualmente all'esame del Senato), sia prevista una proroga dell'entrata in vigore della disposizione.


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A cura di Ilenia Cicirello

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