lunedì 30 settembre 2013

Rinnovabili, col decreto Fare 2 gli incentivi cambierebbero così La nuova bozza propone l’eliminazione del prezzo minimo garantito, proteste da Assorinnovabili

01/10/2013 - Non ha ancora iniziato la discussione, ma già accende il dibattito sui suoi contenuti. È la bozza di Decreto del Fare 2, che contiene diverse misure per la revisione degli incentivi alle rinnovabili. Tra le misure che hanno destato qualche contestazione da parte di Assorinnovabili c’è l’eliminazione del prezzo minimo garantito, pagato nel momento in cui il produttore immette l’energia elettrica prodotta da rinnovabili nella rete, e la sostituzione col prezzo di mercato, in molti casi inferiore. Il testo rivede il ritiro dedicato, introdotto dal Decreto legislativo 387/2003 e dalla Legge 239/2004 che, come spiegato dalla relazione illustrativa, riguarda principalmente gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili di potenza fino a 10 MW o di potenza qualunque se alimentati da fonti non programmabili. Al momento, il ritiro dedicato prevede che, su richiesta del produttore, l’energia sia ritirata dal Gse a un prezzo determinato dall’Aeeg, Autorità per l’energia elettrica e il gas, con riferimento alle condizioni di mercato, e collocata sul mercato. Come si legge nella relazione, per alcune produzioni il prezzo è superiore a quello ricavato dal GSE (perché comprensivo dell’incentivo) e la differenza viene posta a carico della componente A3 delle tariffe elettriche. Attualmente, inoltre, per produzioni realizzabili da impianti di potenza non superiore a 1 MW e fino a un limite di produzione di 2000 MWh annui, il prezzo di ritiro è superiore ai prezzi di mercato e almeno il 60% del costo del ritiro dedicato va a vantaggio di impianti che accedono agli incentivi sull’energia prodotta. Secondo il testo del DL del Fare 2, per gli impianti a fonti rinnovabili incentivati il prezzo di ritiro dovrebbe essere pari al prezzo zonale orario. Tenuto conto dell’incremento degli impianti nel 2013, ci si attende una riduzione degli oneri in bolletta di circa 170 milioni di euro all’anno. A detta di Assorinnovabili, associazione che riunisce i produttori di energia da fonti rinnovabili, la misura costituirebbe una penalizzazione per i “pionieri della generazione distribuita”. Per il presidente, Agostino Re Rebaudengo, la cancellazione dei prezzi minimi garantiti colpirebbe infatti retroattivamente più di 10 mila piccoli impianti. Le altre misure Sempre in materia di rinnovabili, il decreto propone di differenziare la durata e la percentuale degli incentivi per ridurre il loro peso sulla bolletta elettrica. I produttori dovrebbero scegliere se continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo o optare per una diminuzione dell’incentivo, che durerebbe però sette anni in più. Quest’ultima possibilità non si applicherebbe però agli impianti diversi dal fotovoltaico, incentivati ai sensi del DM 6 luglio 2012, ad eccezione di quelli ricadenti nel regime transitorio, e agli impianti incentivati dal provvedimento 6/1992 del Comitato interministeriale dei prezzi, che stabilisce quando una fonte energetica può essere considerata rinnovabile. Per contenere il peso delle rinnovabili sulla bolletta elettrica, cresciuto da 4,5 a 11 miliardi di euro all’anno dal 2010 al 2013, la bozza propone infine di mettere sul mercato delle obbligazioni che possono avere durata, anche differenziata, fino a 30 anni. Ipotizzando che si ricorra al mercato finanziario per 2 miliardi di euro l’anno, nello stesso periodo si potrebbe ottenere una riduzione del peso degli oneri sulle tariffe del 15-20%. di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2013/10/normativa/rinnovabili-col-decreto-fare-2-gli-incentivi-cambierebbero-cos%C3%AC_35642_15.html (riproduzione riservata)

DL Fare bis: 500 euro di multa per le compravendite senza Ape Proposta l'abolizione della nullità dei contratti cui non è allegato l’attestato di prestazione energetica

di Paola Mammarella 01/10/2013 - Eliminare l’obbligo di allegare l’Ape, attestato di prestazione energetica, nei trasferimenti di immobili a titolo gratuito e sostituire la nullità dei contratti a cui non sia allegato l’Ape con una multa di 500 euro. Sono alcune delle proposte del Decreto del Fare 2, messo a punto nei giorni scorsi dopo una serie di consultazioni con i Ministeri competenti. I contenuti ricalcano in gran parte le anticipazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/compravendite-anche-senza-ape-la-proposta-nel-decreto-del-fare-2_35204_15.html),intervenuto per semplificare le compravendite e le locazioni di immobili in un particolare momento di crisi, in cui sono in molti a chiedere di snellire le procedure per ridare linfa al mercato. Il decreto rivede le modifiche introdotte al Decreto Legislativo 192/2005 durante la conversione in legge del DL 63/2013, che ha inserito l’obbligo di allegare l’Ape anche ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito e ha previsto la nullità per i contratti di vendita, locazione e trasferimento di immobili a titolo gratuito a cui non sia allegato l’Ape. Con l’obiettivo di introdurre delle semplificazioni utili alla ripresa del mercato, per quanto riguarda gli atti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito è quindi previsto il venir meno dell’obbligo di allegare l’Attestato di prestazione energetica. La prescrizione di allegare l’Ape resterebbe invece per le compravendite e le locazioni, ma la punizione in caso di violazione dell’obbligo diventerebbe più soft. Non più nullità del contratto, ma una sanzione amministrativa da 500 euro. La situazione attuale, in cui la mancanza dell’Ape genera la nullità dei contratti, è invece appoggiata dal Consiglio Nazionale del Notariato, che in una nota illustrativa (vedere http://www.edilportale.com/normativa/nota-informativa/2013/consiglio-nazionale-del-notariato-dl-63-2013-prime-note-interpretative-relative-alla-allegazione_14774.html) ha spiegato che l’obbligo vige non solo per i trasferimenti a titolo oneroso, ma anche in tutti i casi in cui a fronte del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su un immobile da una della parti contrattuali a favore dell’altra, quest’ultima non è tenuta a corrispondere un corrispettivo in denaro o in natura, né ad obbligarsi ad un determinato comportamento (Leggi Tutto http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/l-ape-va-allegato-a-tutti-gli-atti-di-trasferimento-di-immobili_35163_15.html). Allo stesso tempo, la nullità intesa dal Consiglio Nazionale del Notariato èm assoluta perché può essere fatta valere da chiunque, può essere rilevata d’ufficio dal giudice e non è soggetta a prescrizione. Si tratta di novità pensate per semplificare gli oneri burocratici e ridare linfa al mercato, che potrebbero però rimanere paralizzate a causa della crisi di Governo. Durante il Consiglio dei Ministri del 27 settembre scorso l’Esecutivo ha infatti annunciato la sospensione di qualunque decisione in materia economica e fiscale. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/10/normativa/dl-fare-bis-500-euro-di-multa-per-le-compravendite-senza-ape_35661_15.html

Sistri, in vigore da oggi il sistema di tracciabilità dei rifiuti Via per produttori e imprese che gestiscono rifiuti pericolosi, il 3 marzo 2014 sarà la volta degli altri operatori

di Paola Mammarella 01/10/2013 - In vigore da oggi il Sistri, sistema di tracciabilità dei rifiuti, per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi. Si tratta del primo scaglione di avvio, che sarà completato il 3 marzo 2014, quando l’obbligo della tracciabilità diventerà operativo per tutti gli altri operatori, compresi i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania. L’entrata in vigore della tracciabilità, che secondo il DM 17 dicembre 2009 doveva avvenire nell’estate del 2010, è arrivata dopo una serie di proroghe, sollecitate dagli operatori del settore per la presenza di deficit nel sistema informatico. L’operatività del Sistri ha suscitato qualche lamentela. I presidenti di Confindustria Servizi innovativi e Tecnologici, Ennio Lucarelli, e il presidente di Assosoftware, Bonfiglio Mariotti, hanno infatti scritto al Ministro dell’Ambiente Andrea Orlando chiedendo un periodo di sperimentazione senza applicazioni di sanzioni. Nella lettera i presidenti denunciano che “l'improvvisa accelerazione data al progetto, con la conferma della partenza del Sistri al primo ottobre provocherà grandi disagi ai Gestori dei Rifiuti pericolosi, con pesanti ricadute su tutta la filiera dei rifiuti, anche non pericolosi, e rischi di sanzioni pesantissime per le imprese”. Secondo Confindustria Servizi e Assosoftware ci sarebbero “problemi tecnici ancora non risolti”. Le difficoltà riguarderebbero “interoperabilità mai collaudata, impossibilità di effettuare verifiche e simulazioni complete in un ambiente idoneo di test, mancanza di una adeguata formazione degli operatori, data la mole di manualistica e documentazione solo recentemente disponibile; dispositivi usb e black box non funzionanti e/o non consegnati”. La notizia che non ci sarebbero state altre proroghe, fatta circolare nel marzo scorso dall’ex Ministro dell’Ambiente Corrado Clini, aveva destato anche le critiche del Consiglio nazionale deiv Chimici, a detta del quale il sistema non consentirebbe di “distinguere il soggetto che sbaglia involontariamente da quello che delinque in piena volontà” (Leggi Tutto http://www.edilportale.com/news/2013/03/ambiente/da-ottobre-via-al-sistri-per-i-rifiuti-pericolosi_32567_52.html). (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/10/ambiente/sistri-in-vigore-da-oggi-il-sistema-di-tracciabilit%C3%A0-dei-rifiuti_35665_52.html

Latina Salasso Tia per i commercianti Aumenti medi del 30% per ristoranti, bar e generi alimentari

N on solo le famiglie, ma la stangata della Tia andrà a colpire in particolar modo i commercianti. Ancora una volta il sistema di calcolo delle tariffe di igiene ambientale finisce per essere pesantissimo per chi ha una attività commerciale tipo bar, ristorante o frutta e verdura. Aumenti stimati a circa il 30% medio in più rispetto a un anno fa. Numeri alla mano, quel milione in più di Pef rispetto all’anno scorso, finirà per essere pagato, in gran parte, proprio dalla categoria degli esercenti. L’aumento medio sarà del 30%. Un ristorante che un anno fa pagava 7000 euro l’anno di Tia, finirà per pagarne quasi 9000. Per i bar di media dimensione, l’aumento dovrebbe aggirarsi attorno ai 6-700 euro annuali. Le cifre sono state al centro di alcune sedute della commissione bilancio, nel corso dell’analisi del Pef. Ma sono passate in secondo piano, in quanto l’attenzione è stata posta in particolare sugli aumenti, seppur maggiormente contenuti, per le bollette delle utenze domestiche. Ma è evidente che con cifre di questo genere, per molti operatori commerciali, la bolletta della Tia rischia di diventare un vero e proprio colpo mortale, che va ad aggiungersi a una situazione di crisi già pefe, vanno aggiunte per percentuali tares, la nuova tassa varata dal Governo Letta per garantire ai Comuni delle entrate per sostenere in generale i servizi offerti alla cittadinanza. Come si vede, uno scenario fosco per i commercianti. Ad ogni modo la maggio-ranza di centrodestra ha difeso a spada tratta il Pef. «La dimostrazione che non ci sono aumenti nei costi di gestione del servizio rifiuti sta nelle bollette già recapitate che sono più basse rispetto a quelle ante 2010, nonostante l'aumento del costo della vita, dei consumi e dei servizi (rispetto a prima). Ciò evidentemente dà fastidio a chi in questi due anni ha gridato alla città, come sta facendo adesso, che sarebbe accaduto esattamente il contrario». La maggioranza, poi, ha criticato il Pd «secondo cui il Pef avrebbe dovuto scriverlo Latina Ambiente, così da fare pagare altri 2 milioni ai cittadini». Su questo punto, ancora non si conosce la risposta dei revisori dei conti, a cui l’opposizione si era rivolta per ottenere un chiarimento. Gli uffici del settore ambiente, però, hanno garantito che il Pef è a norma di legge e, dunque, perfettamente regolare. Il Partito democratico ha garantito battaglia sul Pef in aula: «Dobbiamo lavorare in commissione per modificare i costi eccessivi ed inutili come quelli delle cooperative che effettuano il riassetto e le guardie ambientali - ha spiegato il capogruppo Giorgio De Marchis - Servizi che costano 800 mila euro l’anno ma non offrono risultati in termini di risparmio. Il problema di questo Pef e dei costi delle bollette è serio». Latina Oggi 30 settembre 2013

Domani scatta l'aumento dell'Iva. Per la benzina rincari da 1,5 cent

La tassa passa dal 21 al 22%, ma per i consumatori l'effetto sui carburanti sarà inferiore rispetto al ventilato aumento delle accise che avrebbe generato rincari di 2,5 cent. Intanto i prezzi medi praticati sono in calo MILANO - Ultime 24 ore prima del nuovo rincaro dei carburanti. Per effetto del mancato slittamento dell'aumento dal 21 al 22% dell'aliquota ordinaria dell'Iva, infatti, il prezzo raccomandato della benzina salirà di circa 1,5 centesimi di euro/litro, quello del diesel di 1,4 ed il gpl di 0,7 centesimi. Anche se l'impatto sui prezzi praticati non dovrebbe essere immediato ma spalmarsi lungo la settimana in funzione della fisiologica rotazione delle scorte.


In realtà - sottolinea Quotidiano Energia - si tratta quasi di un "vantaggio" per i consumatori visto che la bozza del decreto legge che avrebbe dovuto esaminare il cdm venerdì prima del precipitare della crisi di governo prevedeva, a copertura del rinvio, un rincaro delle accise sui carburanti di 2 centesimi al litro per tutto il 2013 e poi di 2,5 fino al 15 febbraio 2015.

Intanto i prezzi praticati sul territorio sono ancora in calo generalizzato, per via delle numerose riduzioni di quelli raccomandati la scorsa settimana. Le medie nazionali della benzina e del diesel sono rispettivamente a 1,796 e 1,724 euro/litro (gpl a 0,813). Le "punte" in alcune aree sono per la "verde" fino a 1,844 euro/litro, il diesel a 1,751 e il gpl a 0,850.

http://www.repubblica.it/economia/2013/09/30/news/iva_benzina_aumenti-67566876/?ref=HRER1-1
 
(30 settembre 2013)© RIPRODUZIONE RISERVATA

domenica 29 settembre 2013

Le Società tra Professionisti possono avere un socio unico Notai Triveneto: i soci professionisti devono raggiungere i due terzi nelle decisioni, ma non necessariamente nel capitale sociale

di Paola Mammarella 30/09/2013 - Le Stp, Società tra professionisti, possono essere costituite da un socio unico. Lo ha affermato sabato il Comitato interregionale dei noti del Triveneto, presentando una serie di conclusioni (vedere http://www.casaportale.com/public/uploads/35600-pdf1.pdf) che potrebbero rendere più chiara e semplice la costituzione di una Stp. In primo luogo è stato spiegato che le Stp non costituiscono un nuovo tipo di società, ma rientrano nelle società tipiche, create per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. A detta dei notai triveneti, questa interpretazione è confermata dal fatto che alle Stp possono partecipare anche soci non professionisti, che si trovano nella stessa posizione di quelli di una società non professionale, potendo cioè ricoprire i ruoli di amministratore o investitore con diritto di voto. Allo stesso tempo, le Stp sono società tipiche cui è consentito avere come oggetto le attività fino ad oggi riservate alle professioni ordinistiche. Ciò non significa, invece, riservare ai professionisti l’esercizio in forma collettiva dello loro professione. Sulla base di questa considerazione, i notai ritengono legittima la costituzione di una Stp unipersonale. Gli altri chiarimenti per la costituzione di una STP Denominazione e ragione sociale Dal momento che le Stp non sono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche, sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto. La denominazione o la ragione sociale deve quindi contenere l’indicazione “società tra professionisti” che non va però a sostituire l’ulteriore precisazione del modello societario prescelto (s.n.c, s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.coop.). Allo stesso modo, l’iscrizione della Stp nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese si aggiunge all’iscrizione nella Sezione Ordinaria o in un’altra Sezione Speciale richiesta dalle norme proprie del tipo societario prescelto. Maggioranza Secondo la normativa che regola le Stp, il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni. Se questa condizione viene meno la società deve essere sciolta e cancellata dall’albo professionale, a meno che non sia stata ristabilita la prevalenza dei soci professionisti nel giro di sei mesi. Ne consegue, sostengono i notai, che il venir meno della maggioranza del due terzi dei soci professionisti non pregiudica la validità delle delibere se queste sono adottate nei sei mesi che precedono lo scioglimento. Oltre a queste regole, restano validi gli altri metodi per la determinazione delle maggioranze decisionali proprie del modello societario prescelto. Ciò significa che, se nello statuto sono previsti quorum decisionali superiori ai due terzi, nell’adozione delle decisioni diventa necessario il concorso dei soci non professionisti. I notai triveneti hanno inoltre spiegato la differenza tra partecipazione al capitale e maggioranze decisionali. In base alla disciplina sulle Stp, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni. Questo non vuol dire che i professionisti devono detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale perché i soci non professionisti possono detenere azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore ad un terzo del capitale sociale. Oggetto della società L’oggetto sociale delle Stp deve essere limitato esclusivamente all’attività professionale in funzione della quale è costituita., mentre non può contenere riferimenti ad altre attività, estranee rispetto a quella per cui la Stp è nata. Attività e beni strumentali La Stp può compiere attività strumentali all’esercizio della professione ordinistica prescelta, così come acquistare beni e diritti strumentali. Requisiti dei soci Per i notai triveneti, inoltre, per costituire une Stp, nella compagine sociale deve essere presente almeno un socio professionista legalmente abilitato. La Stp può anche essere multidisciplinare. In questo caso non è obbligatorio individuare un’attività professionale prevalente. Sia i soci professionisti che quelli per finalità d’investimento o per prestazioni tecniche possono partecipare ad una sola Stp. Ricordiamo che le Società tra professionisti sono regolate dal DM 34/2013 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2012/regolamento-societ%C3%A0-tra-professionisti_12624.html), adottato sulla base della Legge di stabilità per il 2012 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2011/183/disposizioni-per-la-formazione-del-bilancio-annuale-e-pluriennale-dello-stato-(legge-di-stabilit%C3%A0-2012)_12034.html) e della Legge Liberalizzazioni 27/2012 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2012/27/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-24-gennaio-2012-n.-1-recante-disposizioni_12112.html), che hanno introdotto la riforma delle professioni. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/09/professione/le-societ%C3%A0-tra-professionisti-possono-avere-un-socio-unico_35600_33.html

giovedì 26 settembre 2013

Detrazioni 65%, il Governo potrebbe prorogarle al 2014 per la riqualificazione energetica

Chieste misure urgenti per la stabilizzazione dei bonus per riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica di Paola Mammarella 27/09/2013 - Il Governo si impegna a prorogare per il 2014 o a stabilizzare le detrazioni del 65%. E' stata approvata dalle Commissioni riunite Ambiente e Finanze della Camera una risoluzione per l'estensione delle agevolazioni sugli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, in scadenza al 31 dicembre. Le richieste della risoluzione La risoluzione, di cui sono cofirmatari il presidente della Commissione Ambiente della Camera Ermete Realacci, e Daniele Capezzone, impegna il Governo a inserire nella Legge di stabilità per il 2014 una serie di misure urgenti per mettere in sicurezza e riqualificare dal punto di vista energetico il patrimonio edilizio pubblico e privato. Come sottolineato da Realacci, la risoluzione riconosce un vantaggio in più agli interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica rispetto alle altre agevolazioni previste per l’edilizia. Solo il primo gruppo di interventi godrebbe infatti della proroga del 65%, mentre per gli altri, come ad esempio le ristrutturazioni, le detrazioni seguirebbero l’iter previsto dalle norme in vigore. Con la risoluzione è stato inoltre chiesto al Governo di ampliare i fruitori dell’ecobonus, includendo gli interventi sugli edifici destinati all’edilizia residenziale pubblica. Se le richieste dovessero essere accolte, la proroga potrebbe interessare anche il consolidamento antisismico degli edifici ricadenti in aree ad alta pericolosità sismica, che per ragioni amministrative non rientrano ancora nelle zone 1 e 2 dell’ordinanza 3274/2003 (vedi http://www.edilportale.com/normativa/ordinanza/2003/3274/primi-elementi-in-materia-di-criteri-generali-per-la-classificazione-sismica-del-territorio-nazionale_6522.html) del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei beni immobili strumentali e delle strutture alberghiere. Come funzionano le detrazioni Ricordiamo che le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono salite dal 55% al 65% con la Legge “Ecobonus”90/2013. (vedi http://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2013/90/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.-63-recante-disposizioni_14521.html) Possono accedere al bonus i lavori di riqualificazione globale degli edifici, gli interventi sugli involucri, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e la sostituzione degli impianti per la climatizzazione invernale, ma anche i lavori preventivi di adeguamento antisismico degli edifici adibiti a prima casa e ad attività produttive. Scarica la guida Edilportale alla detrazione del 65% http://www.edilportale.com/Guida65percento_giugno_13.pdf L’agevolazione è riservata a privati e condomini. I primi devono aver sostenuto le spese entro il 31 dicembre 2013, mentre per i condomini che intendono intervenire sulle parti comuni o su tutte le unità immobiliari c’è tempo fino al 30 giugno 2014. In assenza di un nuovo intervento normativo, dal 2014 (primo gennaio per i privati e primo luglio per i condomini) le detrazioni fiscali torneranno al 36%, seguendo i bonus sulle ristrutturazioni cui sono state assimilate dalla Manovra Salva Italia (Leggi Tutto http://www.edilportale.com/news/2011/12/normativa/la-manovra-del-governo-monti-%C3%A8-legge_25276_15.html).http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/detrazioni-65-il-governo-potrebbe-prorogarle-al-2014_35592_15.html

Più difficile abbattere le barriere architettoniche La Riforma del Condominio ha innalzato il quorum, ma la Cassazione si pronuncia in senso opposto

di BTicino - Buildingblog 27/09/2013 - La nuova “Riforma condominiale”, ovvero la Legge 220/2012 in vigore dal 18 giugno, ha modificato sensibilmente il quorum necessario per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi comuni di un condominio. In precedenza, infatti, l’art. 2, comma 1, della Legge 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, prevedeva che, in seconda convocazione, fosse sufficiente l'approvazione di un numero di voti rappresentanti di un terzo dei condomini e almeno un terzo del valore dell’edificio. Con le recenti modifiche, invece, è ora necessaria la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (secondo comma dell’art. 1120 c.c.). Una modifica che potrebbe limitare la possibilità di introdurre soluzioni adeguate alle esigenze delle persone anziane o diversamente abili. In questo ambito è però interessante notare come la Cassazione abbia idee decisamente diverse rispetto alla presa di posizione del legislatore. Con la sentenza n. 2156, del 14.2.2012, la Corte di Cassazione si è infatti pronunciata sulla vertenza nella quale un condominio aveva agito per contrastare i lavori di realizzazione di un ascensore nel vano scala dell’edificio. Un'azione dettata, secondo i legali rappresentanti del condominio stesso, dal fatto che i lavori avrebbero pregiudicato la fruibilità comune e la statica. I giudici della Cassazione hanno infatti ritenuto prioritarie le esigenze dei condòmini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati a raggiungere l’abitazione a piedi. Al contrario, per gli altri inquilini il pregiudizio derivante dall’installazione dell’ascensore si sarebbe risolto soltanto in un disagio e scomodità conseguente alla relativa restrizione della scala, a cui si aggiunge la difficoltà in caso di usi eccezionali della stessa. Da qui il riconoscimento, per le persone in condizioni di minorazione fisica, di installare a proprie spese l’ascensore, con conseguente modificazione alla cosa comune. Fonte: BTicino - www.buildingblog.it (riproduzione riservata)

mercoledì 25 settembre 2013

energie rinnovabili non fotovoltaiche, assegnati 4,51 miliardi di euro idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse

I dati aggiornati al 31 agosto 2013 sugli incentivi a idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse di Rossella Calabrese 26/09/2013 - Ammonta a circa 4,51 miliardi di euro il “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico, aggiornato al 31 agosto 2013. Ne dà notizia il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), ricordando che a tale valore contribuiscono, oltre agli impianti incentivati con il provvedimento CIP 6, con i Certificati Verdi o con le Tariffe Onnicomprensive ai sensi del DM 18 dicembre 2008, anche gli impianti incentivati dal DM 6 luglio 2012, che ha ridefinito il sistema di incentivazione per idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas. Sono conteggiati gli impianti ammessi ai registri in posizione utile o vincitori delle procedure d’asta e gli impianti i cui Responsabili hanno presentato richiesta di ammissione agli incentivi del DM 6 luglio 2012 a seguito dell’entrata in esercizio. Il tetto massimo del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi è fissato a 5,8 miliardi euro. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/risparmio-energetico/rinnovabili-non-fotovoltaiche-assegnati-451-miliardi-di-euro_35527_27.html

martedì 24 settembre 2013

Catasto, approvata la sostituzione dei vani coi metri quadri Ok della Camera all’articolo 2 della Delega Fiscale, in arrivo nuove mappe e incentivi ai Comuni che faranno emergere gli immobili non dichiarati

di Paola Mammarella 25/09/2013 - Saranno i metri quadri e non più i vani a determinare il valore degli immobili. La Camera ha approvato l’articolo 2 del ddl sulla Delega fiscale, contenente la Riforma del Catasto.Il decreto ad hoc, che sarà adottato dal Governo per rivedere la materia, dovrà rifarsi ad una serie di direttive. In primo luogo, il valore patrimoniale sarà determinato sulla base dei valori di mercato al metro quadrato per tipologia immobiliare. A questo valore verranno applicati dei coefficienti che terranno conto delle caratteristiche edilizie dell’immobile, come ad esempio la presenza di scale, l’anno di costruzione, il piano e l’esposizione, ma anche della sua localizzazione. Il risultato sarà un algoritmo che, moltiplicato per i metri quadri, rilevati secondo la metodologia catastale, darà il valore patrimoniale dell’immobile. La rendita si calcolerà sottraendo dai valori locativi annui, espressi al metro quadro, le spese necessarie per la manutenzione straordinaria, l’amministrazione, le assicurazioni e gli adeguamenti tecnici prescritti dalla legge. Gli immobili colpiti da calamità naturali potranno usufruire di tasse ridotte in considerazione delle condizioni di inagibilità o della loro inutilizzabilità. Per facilitare le operazioni, il territorio sarà suddiviso in microzone e verranno individuati immobili-tipo. Saranno inoltre introdotte nuove mappe catastali sovrapposte ai rilievi aerofotogrammetrici. I Comuni avranno un ruolo di primo piano nella definizione delle nuove rendite e nella lotta contro la presenza di immobili non censiti o abusivi. Sono infatti previsti incentivi per gli enti locali che contribuiranno all’emersione dei fabbricati sconosciuti al Catasto. Per diventare definitive, le novità dovranno ora essere convalidate dall’altro ramo del Parlamento. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/catasto-approvata-la-sostituzione-dei-vani-coi-metri-quadri_35529_15.html

Opere strategiche, necessari 11 miliardi nei prossimi tre anni Presentato l'Allegato infrastrutture al Def 2014-2016. Expo 2015 e Mezzogiorno tra le priorità

di Giovanni Carbone 25/09/2013 - Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi ha presentato al Consiglio dei Ministri l'Allegato Infrastrutture, il Programma delle infrastrutture strategiche che accompagna il Documento di economia e finanza (Def). Si tratta di un piano finanziario da 11 miliardi di euro da attuare nel triennio 2014-2016 per le principali opere strategiche nazionali. Tra le strategie prioritarie nel campo delle infrastrutture, il ministero riconosce il completamento delle opere in programma per l’Expo 2015, la definizione di un programma delle infrastrutture per i nodi strategici del Paese, una revisione del comparto energetico nazionale e l’avvio della seconda fase delle opere piccole e medie del Mezzogiorno. Altro punto chiave del programma riguarda l’identificazione delle opere consolidate (ultimate, collaudate, consegnate all’esercizio, con lavori in corso, con lavori affidati, con lavori appaltati), al fine di distinguere quelle soggette ad una semplice attività di monitoraggio da quelle per cui è necessaria una fase di approfondimento programmatico e strategico. Infine, con attenzione alle esigenze delle realtà urbane ed alle opere definite “anelli mancanti del sistema città”, il documento programma la realizzazione di reti metropolitane, il rilancio degli insediamenti abitativi e l’ottimizzazione dei servizi legati all’offerta di trasporto pubblico locale. Quest’anno, l’Allegato propone un pacchetto di riforme sostanziali, fra cui: la riforma del Dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti; quella del Codice della Strada e dell’offerta portuale; la riforma della Legge Obiettivo; la riqualificazione urbana (comparto urbanistico, residenziale, dei servizi e della mobilità). Il programma si allinea alle previsioni del Decreto Fare 69/2013 convertito nella Legge 98/2013 con cui il governo ha fissato i principi regolatori della programmazione economica delle infrastrutture (articolo 18), in risposta all’emergenza economica del Paese. Come ogni anno, l’Allegato Infrastrutture inizia ora il suo iter istruttorio passando all’esame del Consiglio dei Ministri, del Parlamento, del CIPE, della Conferenza Stato Regioni e, infine, alla registrazione da parte della Corte dei Conti. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/09/finanziamenti/opere-strategiche-necessari-11-miliardi-nei-prossimi-tre-anni_35514_18.html

L’autorizzazione paesaggistica varrà tre anni in più Estensione per le autorizzazioni valide all’entrata in vigore della legge per il rilancio dei beni culturali

di Paola Mammarella 25/09/2013 - Prorogata di tre anni la durata dell’autorizzazione paesaggistica. La novità è stata approvata con un emendamento al ddl (vedere http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2013/1014/conversione-in-legge-del-decreto-legge-8-agosto-2013-n.-91-recante-disposizioni-urgenti-per-la-tutela_14822.html) per la conversione del DL 91/2013 Valore Cultura (http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2013/91/disposizioni-urgenti-per-la-tutela-la-valorizzazione-e-il-rilancio-dei-beni-e-delle-attivit%C3%A0-culturali_14724.html) per il rilancio dei beni e attività culturali.In sostanza, l’emendamento estende la durata delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione, integrando le semplificazioni introdotte in materia di edilizia dalla Legge del Fare (vedere http://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2013/98/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-21-giugno-2013-n.-69-recante-disposizioni_14650.html). Ricordiamo infatti che secondo la Legge del Fare, se i lavori sono iniziati nei cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, questa si considera efficace per tutta la durata dei lavori. Dato che l’autorizzazione paesaggistica dura cinque anni, ciò significa che se i lavori iniziano prima della scadenza, dopo il quinto anno non sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione, a meno che non ci siano delle variazioni nel progetto. Il Comune non può indire più la conferenza di servizi se il Soprintendente non esprime il proprio parere entro 45 giorni (prima il termine era di 90 giorni). Allo stesso tempo, in mancanza del parere del Soprintendente non si forma più il silenzio assenso, ma l’Amministrazione competente deve assumere un provvedimento finale. Con la Legge del Fare sono stati inoltre prorogati di due anni i titoli abilitativi (permesso di costruire, Dia, Scia) per l’inizio dei lavori, ma anche per la loro ultimazione, e che per usufruire di questa possibilità è sufficiente inviare una comunicazione al comune, che non ha nessun potere discrezionale in materia, ma può solo accertare che i termini non siano decorsi e che non si crei nessun contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Ma non solo, perché la Legge del fare ha anche prorogato di tre anni il termine delle convenzioni di lottizzazione, estendendo quindi i termini per l’inizio e la fine dei lavori connessi. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/l-autorizzazione-paesaggistica-varr%C3%A0-tre-anni-in-pi%C3%B9_35483_15.html

lunedì 23 settembre 2013

Regione Lazio NUOVO PIANO CASA: UNA NUOVA URBANISTICA SOSTENIBILE, PIÙ SEMPLICE E SOCIALE

Tra le modifiche alla legge, l'eliminazione della possibilità di deroghe edilizie che possano stravolgere la pianificazione ambientale nelle aree protette, da cui era nato uno scontro con il Governo. Finisce una stagione di ritardi e incertezze 20/09/2013 - Modificato il Piano Casa approvato dalla precedente amministrazione. Tra le modifiche alla legge, l'eliminazione della possibilità di deroghe edilizie che possano stravolgere la pianificazione ambientale nelle aree protette, da cui era nato uno scontro con il Governo. “Con queste riforme importanti – ha spiegato Michele Civita, assessore alle Politiche del Territorio – abbiamo cancellato gli articoli della precedente legge che erano stati oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali”. Finisce così una stagione di ritardi e confusione. Ecco cosa prevedono le nuove norme: Alloggi a canone calmierato. Il prezzo di affitto non potrà superare i 5 euro al metro quadro, iva esclusa. Inoltre saranno previsti degli organi di controllo. I Comuni devono dotarsi di uffici ad hoc che controllino gli elenchi, forniti dagli operatori, delle persone che usufruiranno degli alloggi ad affitto calmierato. Rigenerazione urbanistica. Gli interventi di rinnovo del tessuto edilizio saranno più facili. Questo per semplificare e garantire interventi come demolizioni e ricostruzione e cambi di destinazione d'uso così come per vincolare risorse per la realizzazione delle opere pubbliche nei territori. Ogni comune nel proprio bilancio dovrà inserire tali risorse in un capitolo speciale affinché siano destinate per fornire nuovi servizi nell’ambito degli stessi interventi e non per altre finalità. Sono stati precisati i meccanismi procedurali per garantire trasparenza, parità di trattamento nella valutazione delle proposte e tempi certi sul rilascio del permesso di costruire e sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Via libera agli agriturismo nelle fattorie. Chi ha un’attività agricola potrà dar vita ad attività connesse come agriturismo, vendita diretta dei prodotti, ristorazione e degustazione. Inoltre, è stata inserita nella procedura relativa al Pua - Piano di utilizzazione aziendale – la possibilità di demolire, ricostruire con sagoma diversa e delocalizzare all'interno della stessa azienda gli edifici esistenti e consentire un nuova funzione per altre attività agricole o per quelle connesse e compatibili. “Vogliamo avviare – ha detto il presidente Nicola Zingaretti - una nuova urbanistica più sostenibile, semplificata e più sociale". La Regione è inoltre al lavoro per un nuovo Testo unico dell'urbanistica che cancellerà le 72 leggi ora in vigore. http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=2183

Semplificare i cambi d’uso, le proposte di ‘Destinazione Italia’

Tra le misure modelli standard per le autorizzazioni e project financing più snello per edilizia scolastica e efficienza energetica di Paola Mammarella 23/09/2013 - Attrarre capitale finanziario e umano dall’estero grazie alla semplificazione di alcune norme edilizie e al rafforzamento degli incentivi per l’efficienza energetica. È l’obiettivo di Destinazione Italia, insieme di misure approvate dal Consiglio dei Ministri per il rilancio della competitività. Cambio della destinazione d’uso degli immobili Il documento approvato dal CdM propone di semplificare la disciplina del vincolo di destinazione d’uso per rendere più facile l’utilizzo di un immobile per finalità diverse da quelle inizialmente stabilite. In questo modo sarebbero favoriti gli investimenti che puntano alla riqualificazione o al riutilizzo. Si tratta, ad esempio, di trasformare un vecchio casale in un agriturismo o di adibire ad abitazione un albergo dismesso. Per facilitare l’afflusso di investimenti in direzione dei processi di sviluppo e riconversione territoriale, Destinazione Italia suggerisce quindi un regime di facilitazione e gratuità per i cambi di destinazione d’uso degli immobili, soprattutto quelli non utilizzati o occupati da imprese in difficoltà, tenendo sempre presente il rispetto delle esigenze di tutela del paesaggio e dei volumi esistenti degli edifici. Modelli standard per le autorizzazioni Per creare uniformità nelle procedure sul territorio, il documento propone di approvare procedure standardizzate e modelli unici a livello nazionale. Entro novembre dovrebbero essere definite le linee guida per i nulla osta edilizi e ambientali. Investimenti in efficienza energetica Il testo individua quattro linee di intervento per lo sviluppo della green economy: rafforzamento del meccanismo dei certificati bianchi (titoli di efficienza energetica), estensione delle detrazioni fiscali (come il 55%), incentivi diretti per gli interventi della Pubblica amministrazione e rafforzamento delle normative per l’efficienza energetica in edilizia. Incentivi per le bonifiche ambientali Secondo Destinazione Italia, la reindustrializzazione o riconversione produttiva di molti siti potrebbe essere agevolata con la semplificazione delle procedure per la bonifica ambientale e l’introduzione di incentivi fiscali per la realizzazione degli interventi. Project financing per edilizia scolastica e efficientamento energetico Dato che edilizia scolastica, edilizia carceraria, edilizia sanitaria, efficientamento energetico degli immobili della PA e beni culturali richiedono ingenti investimenti, ma i limiti di finanza pubblica impongono il ricorso a procedure alternative al tradizionale appalto, il documento propone di creare una disciplina speciale per il partenariato pubblico privato che sia esterna al Codice Appalti e abbia poche regole. Tra queste spiccano la creazione di uno standard unificato per i bandi. Riforma della Conferenza di servizi Il documento approvato ricorda che la conferenza dei servizi è nata come istituto di semplificazione, mirato a mettere intorno a un tavolo tutte le Amministrazioni coinvolte in un procedimento autorizzativo. Nel tempo lo strumento non ha avuto i risultati previsti, diventando spesso un appesantimento burocratico. Con la nuova disciplina si dovrebbe quindi arrivare alla conferenza di servizi svolta in via telematica. Ma non solo, perché si dovrebbe eliminare l’obbligo di presenza delle amministrazioni competenti per l’invio del nulla osta preventivo e concentrare in un’unica seduta le istanze delle diverse amministrazioni. Il provvedimento scaturito dalla conferenza di servizi dovrebbe infine avere carattere di esecutività. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/semplificare-i-cambi-d-uso-le-proposte-di-destinazione-italia_35476_15.html

Pareti mobili: quando la marcatura CE non è obbligatoria

Federlegno Arredo illustra il nuovo Regolamento europeo per il commercio dei prodotti da costruzione di Giovanni Carbone 24/09/2013 - La marcatura CE non è obbligatoria per le pareti interne mobili se non sono in possesso dello specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA).A metterlo in evidenza è Federlegno Arredo, illustrando il nuovo Regolamento europeo 305/2011 “Construction Production Regulation” (vedere http://www.edilportale.com/normativa/regolamento/2011/305/regolamento-(ue)-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-che-fissa-condizioni-armonizzate-per-la-commercializzazione_11810.html) per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, in vigore dal 1° luglio 2013. Tra gli obiettivi del nuovo Regolamento vi è la volontà di chiarire il quadro normativo legato alla marcatura CE ai prodotti edilizi che ha generato non pochi dubbi in precedenza, definendo in particolare le esclusioni dall’applicazione della stessa. Si specifica che il Regolamento ha abrogato la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione e si applica in presenza di ‘norme armonizzate’, cioè norme EN periodicamente aggiornate che, ad oggi, non contengono riferimenti alle pareti mobili. La norma cita le pareti mobili come prodotto oggetto di analisi, in quanto le loro caratteristiche rientrano nei requisiti di base delle opere da costruzione: resistenza meccanica e stabilità; sicurezza in caso di incendio; igiene, salute e ambiente; sicurezza e accessibilità nell’uso; protezione contro il rumore; risparmio energetico e ritenzione del calore; uso sostenibile delle risorse naturali. A fronte di questo, sebbene sia chiaro il coinvolgimento delle pareti mobili nell’applicazione del Regolamento, si configurano due differenti situazioni: - per i prodotti che non sono stati regolarizzati sulla base della vecchia Direttiva 89/106/CEE, cioè che non sono in possesso di Marcatura CE alla data del 1° luglio 2013, non ci sono obblighi specifici; - per i prodotti che sono stati regolarizzati sulla base della Direttiva 89/106/CEE e che quindi hanno ottenuto il Benestare Tecnico Europeo (ETA), i produttori sono obbligati ad accompagnare ogni fornitura con una dichiarazione di prestazione che attesta la conformità del prodotto fornito e quindi ad apporre la Marcatura CE sul prodotto. I produttori che volessero normalizzare la propria posizione rispetto al Regolamento 305/2011 potranno richiedere volontariamente una Valutazione Tecnica Europea sulla base della ETAG 003 e, dopo l’ottenimento del relativo benestare, potranno applicare la Marcatura CE sul proprio prodotto. Si specifica che quanto sopra descritto si applica ai prodotti in kit, ovvero alle pareti mobili oggetto di una produzione seriale, ripetitiva e industrializzata con caratteristiche e prestazioni costanti e certificate. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/tecnologie/pareti-mobili-quando-la-marcatura-ce-non-%C3%A8-obbligatoria_35493_12.html

domenica 22 settembre 2013

Piano Casa Lazio, più margine d’azione per i Comuni Oltre agli edifici storici si potranno escludere dagli interventi anche le aree ad alta densità urbanistica

di Paola Mammarella 23/09/2013 - I sindaci laziali avranno più potere nel limitare gli interventi di ampliamento volumetrico e sostituzione edilizia del Piano Casa. Con la delibera 277/2013 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/delibera-zione/2013/277/regione-lazio-modifica-deliberazione-giunta-regionale-n.-20-del-26.01.2012-di-approvazione-della-circolare_14818.html) la Giunta ha disposto una modifica alla delibera 20/2012 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/delibera-zione/2012/20/regione-lazio-circolare-esplicativa-piano-casa-della-regione-lazio.-primi-indirizzi-e-direttive-per_14162.html), formulata in modo da far credere che i Comuni potessero introdurre limiti all’applicazione del Piano Casa solo in presenza di edifici storici e di valore artistico. Come ricordato nel testo della nuova delibera, il Piano Casa (http://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2009/21/regione-lazio-misure-straordinarie-per-il-settore-edilizio-e-interventi-per-l-edilizia-residenziale_11135.html) ammette interventi di ampliamento, cambi di destinazione d’uso, sostituzione edilizia e di recupero dei volumi accessori e pertinenziali in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi. I Comuni possono però individuare ambiti del proprio territorio o immobili nei quali, per particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi. Dal momento che molti Comuni, avvalendosi di questo strumento, hanno escluso dall’applicazione del Piano Casa interi quartieri o ampie zone comunali, è sorto il dubbio di aver oltrepassato il limite posto dalla legge regionale. La delibera 277/2013 ha però spiegato che non si può limitare l’esercizio della competenza in materia di pianificazione urbanistica ed edilizia dei Comuni. Per questo motivo i Comuni devono individuare gli ambiti urbani nei quali limitare la portata della legge in considerazione del tessuto edilizio, della densità urbanistica, della qualità edilizia e del carattere storico dell’insieme. Le delibere comunali possono quindi escludere dal Piano Casa sia edifici sia aree che risultano rappresentative di un certo periodo storico, di un filone artistico, di una determinata tipologia edilizia discendente da specifiche destinazioni urbanistiche o di un dato stile o carattere architettonico, ma anche caratterizzate da un tessuto urbanistico talmente denso da non consentire l'aggravio di ulteriori quantità edilizie. Le delibere devono inoltre contenere una descrizione puntuale delle caratteristiche degli immobili o delle aree la cui tutela rende necessaria l’esclusione dagli interventi del Piano Casa. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/piano-casa-lazio-pi%C3%B9-margine-d-azione-per-i-comuni_35458_15.html

venerdì 20 settembre 2013

Piano Casa del Lazio, tutte le novità per le aree protette

Cambia il Piano casa della Regione Lazio, oggetto di un duro scontro tra la passata amministrazione e il governo: la giunta di Nicola Zingaretti ha approvato infatti una serie di modifiche al vecchio testo che accolgono le obiezioni sulle aree protette che il Mibac presentò in Corte costituzionale, e che faranno ritirare il ricorso. Inoltre, il Piano casa di Zingaretti prevede la realizzazione di alloggi a canone calmierato, una semplificazione normativa e una serie di interventi che puntano a dare spinta alle aree e alle aziende agricole. http://www.latina24ore.it/lazio/70944/piano-casa-del-lazio-tutte-le-novita
HOUSING SOCIALE. Alloggi di housing sociale a canone calmierato, con un prezzo d’affitto che non potrà superare i 5 euro al metro quadro più iva. È quanto prevede il Piano casa della Regione Lazio dopo le modifiche apportate dalla giunta Zingaretti. Il numero di alloggi che saranno realizzati, ha spiegato l’assessore al Territorio Michele Civita, non è ancora prevedibile ma di certo non più della metà potranno essere della superficie minima prevista dalla legge. «Prevediamo forme di controllo da parte dei Comuni – ha detto Civita – che si doteranno di uffici ad hoc» per vigilare su eventuali inosservanze. Inoltre sono state inserite norme per semplificare e garantire interventi di rinnovo del tessuto edilizio tramite demolizione e ricostruzione e cambi di destinazione d’uso e per vincolare risorse per la realizzazione delle opere pubbliche relative alle nuove costruzioni: ogni Comune dovrà inserirle specificamente in Bilancio, cosicchè non vengano poi stornate su altri usi. «Tutti gli interventi diretti che possono promuovere i privati – ha specificato Civita – hanno premialità e quote certe di produzione di case a canone calmierato. L’housing sociale però, oltre ai servizi, deve prevedere opere pubbliche. Quindi prevediamo forme certe: 120 giorni entro i quali le giunte comunali, sentite le istanze del territorio, come ad esempio a Roma i Municipi, devono destinare le risorse aggiuntive che arriveranno. Noi abbiamo previsto un contributo maggiorato del 50 per cento per realizzare opere pubbliche, servizi e rispetto degli standard». Da parte sua la Regione prevede meccanismi burocratici più snelli e trasparenti «per garantire trasparenza, parità di trattamento nella valutazione delle proposte e tempi per il rilascio dei permessi».
AGRITURISMO E AZIENDE AGRICOLE Aziende agricole «multifunzionali» con la possibilità di introdurre attività connesse e compatibili come agriturismo o vendita di prodotti tipici, grazie a interventi di demolizione-ricostruzione edilizia. È quanto prevede il pacchetto di riforme normative legato alla modifica del Piano casa della Regione Lazio da parte della giunta Zingaretti. La multifunzionalità sarà possibile modificando la legge regionale 38/1999 sul governo del territorio. Parallelamente sarà possibile inserire nelle procedure dei Pua (Piani di utilizzazione aziendali) la demolizione, la ricostruzione con sagoma diversa o lo spostamento nell’ambito dell’azienda stessa degli edifici già esistenti, senza però premialità aggiuntive o cambi di destinazione d’uso, e di riutilizzarli sia per attività agricole che per attività connesse, come appunto quelle turistiche. «Vogliamo in questo modo favorire l’agricoltura e fermare il consumo di suolo» ha commentato l’assessore al Territorio Michele Civita.
CNA «In attesa di conoscere nel dettaglio il Piano Casa, accogliamo con favore la scelta della giunta regionale di privilegiare il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, rispetto al consumo di nuovo territorio. Una scelta che va nella direzione che da tempo indichiamo. Nel mercato delle costruzioni, infatti, il rinnovo e la manutenzione rappresentano quasi 8 miliardi di euro su un totale di circa di 10 miliardi. In questo settore si sono specializzate gran parte delle piccole e medie imprese operanti sul nostro territorio che possono realizzare interventi migliorativi dell’estetica e della funzionalità degli edifici. Le risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche nelle aree interessate da questi interventi, consentiranno inoltre di realizzare programmi strutturali di riqualificazione del territorio. Ci aspettiamo ora che il Consiglio approvi in tempi rapidi il provvedimento». Così, in una nota, Carlo Bellioni, presidente Cna Costruzioni Roma.

giovedì 19 settembre 2013

La detrazione del 65% vale anche per gli immobili da affittare Ctp Varese: il bonus incentiva il risparmio energetico,

non vanno esclusi gli edifici delle società immobiliari di Paola Mammarella 20/09/2013 - Le detrazioni del 65% possono essere applicate anche agli edifici delle imprese immobiliari destinati alla locazione. È la conclusione della Commissione Tributaria provinciale di Varese, che con la sua decisione ha invertito la prassi dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso esaminato dalla Commissione Tributaria, una società immobiliare aveva fatto ricorso contro l’invio di una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva annullato la detrazione fiscale del 55% (aumentata al 65% fino al 31 dicembre 2013 con la Legge Ecobonus) di cui l’impresa aveva beneficiato, chiedendo l’omesso versamento dell’Ires, delle sanzioni e degli interessi correlati. A detta dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione fiscale inizialmente concessa alla società immobiliare per la riqualificazione energetica degli immobili destinati alla locazione doveva essere disconosciuta perché in contrasto con la Risoluzione 340/E del 2008. Secondo la risoluzione, ha fatto notare il Fisco, per fruire dei bonus deve essere accertato che l’intervento ha fatto conseguire una riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. In base a questa interpretazione, l’agevolazione non varrebbe quindi per i beni oggetto dell’attività esercitata, come ad esempio gli immobili destinati dalla società ad essere locati a terzi. Le Entrate avrebbero invece riconosciuto la detrazione agli interventi di riqualificazione degli immobili strumentali, utilizzabili per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Per la società immobiliare, invece, bisognava considerare che l’agevolazione ha un obiettivo generalizzato oggettivo, che riguarda tutte le unità immobiliari appartenenti a qualsiasi categoria catastale, e uno soggettivo perché si applica a persone fisiche, imprenditori e non, società ed enti titolari di reddito di impresa. La Commissione Tributaria provinciale di Varese ha dato ragione alla società immobiliare riconoscendo che la finalità sociale della detrazione fiscale è quella di incentivare il risparmio energetico, elemento che condiziona positivamente lo sviluppo industriale. Per questo motivo ha affermato che per fruire del bonus è necessario solo il rispetto di alcuni adempimenti formali e sostanziali, indicati nel DM 19 febbraio 2007, che certifichino il risparmio energetico ottenuto grazie all’intervento agevolato. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/la-detrazione-del-65-vale-anche-per-gli-immobili-da-affittare_35449_15.html

Bonus mobili, si può pagare anche con bancomat e carte di credito L’Agenzia delle Entrate chiarisce le novità sulle detrazioni 50% e 65%

per ristrutturazioni, mobili, antisismica ed efficienza energetica di Giovanni Carbone 20/09/2013 - Per beneficiare del “bonus mobili” in caso di ristrutturazione edilizia è possibile acquistare mobili o grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o di debito, oltre che di bonifico bancario o postale.A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate la Circolare 29/E riguardante le detrazioni Irpef legate agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (65%) e di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili (50%), aggiornate dopo l’entrata in vigore del DL 63/2013. Con riferimento alle tipologie di interventi agevolabili, ecco i principali chiarimenti dell’Agenzia: MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (50%) Come è noto, il decreto ha introdotto la possibilità di detrarre dall'Irpef il 50% delle spese effettuate fino ad un massimo di 10 mila euro per l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Gli acquisti, agevolati se avvenuti dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013, devono avvenire con bonifici e carte di credito o di debito. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. L’Agenzia precisa che l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche per l’arredo di un ambiente diverso da quello oggetto dell’intervento edilizio. I mobili, inoltre, devono essere nuovi e costituire un necessario completamento dell’arredo e non fungere da complemento. A titolo esemplificativo, è agevolato l’acquisto di: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi. Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, il beneficio si limita all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore e A o superiore per i forni. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. In particolare, l’Agenzia classifica come “grandi elettrodomestici” quelli elencati nell’allegato 1B del Dlgs 151/2005 come frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Si precisa, inoltre, che la detrazione sui mobili spetta in presenza di ristrutturazioni iniziata dopo il 26 giugno 2012. RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (50%) Il DL 63/2013 dispone la proroga al 31 dicembre 2013 del bonus 50% per ristrutturazioni edilizie con un limite massimo di spesa di 96 mila euro. A partire dal 2014, la detrazione scenderà al 36% e il limite massimo di spesa si attesterà sulla soglia standard di 48 mila euro. Per beneficiare della detrazione, l’Agenzia ricorda l’obbligo di pagamento mediante bonifici bancari o postali in cui occorrerà indicare: - la causale del versamento; - il codice fiscale del beneficiario della detrazione; - il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale, del beneficiario del pagamento. Con riferimento al DPR 380/2001 (TU sull’edilizia), la Circolare chiarisce gli interventi agevolabili: - manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici residenziali); - manutenzione straordinaria; - restauro e di risanamento conservativo; - ristrutturazione edilizia; - ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; - restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (65%) La proroga al 31 dicembre 2013 (al 30 giugno 2014 per i condomini) riguarda anche gli interventi per l’efficientamento energetico per i quali, con l’entrata in vigore del DL 63/2013, lo “sconto” è salito dal 55% al 65% delle spese sostenute. A tal riguardo l’Agenzia ricorda che sono agevolati gli interventi previsti dall’articolo 1, commi 344 e seguenti della Legge 296/2006: - interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti; - interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali e orizzontali e finestre comprensive di infissi; - installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; - interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia; - interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La circolare chiarisce che la proroga vale dal 6 giugno 2013 anche per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (inizialmente esclusi dal DL 63/2013 e poi riammessi con la Legge 90/2013 di conversione) (leggi tutto). INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONE AD ALTA PERICOLOSITÀ (65%) Oltre che gli interventi di riqualificazione energetica, rientrano tra le spese detraibili al 65% anche quelle sostenute per l’adeguamento antisismico delle prime case e degli edifici produttivi ricadenti nelle zone ad alto rischio sismico (zone 1 e 2 di cui all’Opcm 3274/2003) (leggi tutto). A tal riguardo, sono detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2013 per la messa in sicurezza statica (in particolare sulle parti strutturali) e per redazione dei progetti a condizione che le procedure autorizzatorie siano state avviate dal 4 agosto 2013. Scarica la Guida Edilportale alla detrazione fiscale del 65%! (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/bonus-mobili-si-pu%C3%B2-pagare-anche-con-bancomat-e-carte-di-credito_35446_15.html

mercoledì 18 settembre 2013

Metri quadri al posto dei vani, più vicina la riforma del Catasto La nuova determinazione del valore patrimoniale e della rendita degli immobili

supera l’esame della Commissione Finanze della Camera di Paola Mammarella 19/09/2013 - Si fa più vicina la riforma del Catasto. Il ddl sulla delega fiscale, contenente la revisione del catasto fabbricati, dopo la pausa estiva ha ripreso il suo iter in Commissione Finanze della Camera.E' confermata la sostituzione dei vani con i metri quadri e l’individuazione di algoritmi per determinare il valore degli immobili, ma anche l’accatastamento telematico e l’attribuzione di maggiori risorse ai Comuni per l’emersione degli immobili non dichiarati, nonché la revisione delle categorie catastali per rispondere ai cambiamenti del mercato. In base al nuovo sistema, il valore patrimoniale delle unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria (gruppi A, B e C) sarà determinato dal valore di mercato per metro quadro. A questo valore si applicheranno dei coefficienti in base alla localizzazione e alle caratteristiche edilizie dell'immobile. In pratica, l’insieme dei coefficienti genera un algoritmo, che può modificare di molto il valore del metro quadro. Moltiplicando il valore ottenuto per il numero di metri quadri, si otterrà il valore patrimoniale dell’immobile. Per determinare il valore delle unità immobiliari a destinazione catastale speciale (gruppo D) si userà invece un sistema di stima diretta grazie all'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, si userà il criterio reddituale o quello del costo per gli immobili strumentali. La rendita catastale sarà calcolata sulla base dei redditi da locazione medi. Il valore delle locazioni al metro quadro, cui deve essere applicata una riduzione per le spese di manutenzione e gli adeguamenti tecnici, verrà moltiplicato per la superficie e il risultato sarà il valore della rendita. I valori patrimoniali e le rendite dovranno essere adeguati periodicamente in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento. Per le unità immobiliari di interesse storico e artistico dovranno invece essere studiate riduzioni dei valori patrimoniali e delle rendite che tengano conto dei più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, del complesso dei vincoli legislativi per la destinazione, l'utilizzo e il restauro. Per seguire l’iter della riforma si dovrà ora attendere l’inizio della discussione in Aula, prevista per lunedì prossimo. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/metri-quadri-al-posto-dei-vani-pi%C3%B9-vicina-la-riforma-del-catasto_35425_15.html

Scuole, una su sette ha lesioni strutturali I dati in uno studio di Cittadinanzattiva,

che chiede di rendere nota l’Anagrafe dell’edilizia scolastica di Rossella Calabrese 19/09/2013 - Lesioni in una scuola su sette, distacchi di intonaco in una su cinque e 29 crolli di diversa entità nel corso dell’ultimo anno scolastico. Migliorano i dati sulle certificazioni ma peggiora lo stato di manutenzione che nel 39% dei casi è del tutto inadeguato, così come la qualità di vita negli ambienti scolastici, interessati da muffe, infiltrazioni e umidità in un’aula su cinque. È questa, in estrema sintesi, la condizione delle scuole italiane, fotografata dall’XI “Rapporto su sicurezza, qualità e comfort degli edifici scolastici” realizzato da Cittadinanzattiva, in collaborazione con l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM). L’indagine, presentata ieri a Roma, ha interessato 165 scuole di 18 Regioni, tutte ad eccezione di Valle D’Aosta e Liguria, ed è stata condotta da 155 cittadini monitori attraverso 446 indicatori. Dal Rapporto di Cittadinanzattiva emerge che in una scuola su sette ci sono lesioni strutturali evidenti, presenti in gran parte sulla facciata esterna dell’edificio, il 20% delle aule presenta distacchi di intonaco: muffe, infiltrazioni e umidità sono stati rilevati in quasi un terzo dei bagni (31%) e in una aula e palestra su quattro. Il 39% delle scuole - rileva lo studio - presenta uno stato di manutenzione del tutto inadeguato (lo scorso anno era il 21%), come rivelano gli stessi responsabili del servizio di protezione e prevenzione intervistati da Cittadinanzattiva. Nell’84% dei casi hanno richiesto interventi mantenutivi all’ente interessato, ma quest’ultimo, nel 21% delle situazioni, è intervenuto con estremo ritardo. Gli interventi di tipo strutturale, che richiedono più soldi e tempo, sono stati richiesti nel 34% delle scuole, ma solo in un caso su quattro l’ente proprietario è intervenuto tempestivamente e nel 14% dei casi l’intervento non è mai arrivato. Il 44% delle scuole possiede il certificato di agibilità statica, il 38% quello di agibilità igienico sanitaria e il 37% quello di prevenzione incendi. Lo scorso anno, solo un quarto delle scuole era in regola con tutte le certificazioni. Il 67% degli edifici scolastici monitorati si trova in zone ad alto rischio sismico, il 12% in zone a rischio idrogeologico. Barriere architettoniche (13%) e pavimenti sconnessi (12%) ostacolano la vita agli studenti con disabilità, sempre più numerosi - rileva l’indagine -. E sedere sui banchi di scuola risulta dannoso per la salute: temperature ed aerazione non sono adeguate nella gran parte delle aule, visto che il 51% di esse è senza tapparelle o persiane e il 28% ha le finestre rotte. E ancora, il 10% delle sedie e dei banchi è rotto e, in oltre un terzo dei casi (39%), gli arredi non sono a norma. Anche il sovraffollamento è un problema: 1 classe su 5 del campione analizzato da Cittadinanzattiva ha più di 25 alunni, dunque non è adeguata alla normativa antincendio. E pur facendo riferimento al pluricontestato art. 64 della Legge 133/2008, che ha innalzato il limite di alunni per classe, lo studio ha riscontrato ben 47 classi fuorilegge. Quanto all’accessibilità e ai servizi per gli studenti con disabilità, emerge che il 64% delle scuole monitorate ha posti auto per disabili nel cortile o nel parcheggio interno; scalini all’ingresso del 27% delle scuole, ascensore assente nel 35% degli edifici e non funzionante nell’11% di quelli che ne sono dotati; barriere architettoniche nel 19% dei laboratori, nel 18% delle palestre, nel 15% dei cortili, nel 13% delle aule. Nel 23% delle scuole non esistono bagni per disabili, e il 15% di essi presenta barriere architettoniche. Delle 97 scuole dell’infanzia e scuole primarie monitorate, una su quattro ha accessi comunicanti direttamente su strade statali, provinciali o ad alto traffico, nel 17% dei casi non c’è antiscivolo sui gradini. Nell’85% sono presenti aree verdi ma nel 32% non sono adeguatamente curate; solo nel 43% dei casi questi spazi sono allestititi ad area gioco dotate delle attrezzature specifiche. Il 28% delle scuole non possiede una palestra interna all’edificio. Laddove presenti, le palestre presentano distacchi di intonaco (19% dei casi), muffe ed infiltrazioni (24%), barriere architettoniche (18%) e fonti di pericolo (23%). I cortili, presenti in 149 delle 165 scuole prese in esame, nella metà dei casi (47%) sono usati per le attività sportive. Nell’83% dei cortili ci sono aree verdi, ma sono ben curate solo nel 65% e attrezzate cure aree gioco sportive nel 36%. “Pur apprezzando il grande sforzo compiuto dall’attuale Governo con lo stanziamento di fondi (150 milioni subito, 300 nel prossimo triennio), è poca cosa rispetto al reale fabbisogno. Basti pensare che il costo di un edificio scolastico di media dimensioni, antisismico, energetico, a norma, è di 5 milioni di euro”, afferma Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale della scuola di Cittadinanzattiva. “E poi basta con l’Anagrafe scolastica eterna incompiuta e fantasma, che invece è indispensabile alle istituzioni per una programmazione seria e attendibile sulle scuole da sistemare e su quali priorità investire i fondi del Decreto del Fare (leggi tutto vedere http://www.edilportale.com/news/2013/09/finanziamenti/edilizia-scolastica-in-arrivo-150-milioni-per-la-messa-in-sicurezza_35160_18.html), ed è indispensabile alle famiglie per sapere in quali scuole si recano ogni giorno i nostri figli. Per questo siamo ricorsi alla procedura di accesso civico agli atti nei confronti del Ministero dell’Istruzione che, entro 30 giorni, come previsto dal decreto 33/2013 sulla trasparenza dovrà risponderci in merito alla Anagrafe. A tutela soprattutto dei più piccoli e degli studenti con disabilità, penalizzati più degli altri dalle pessime condizioni degli edifici scolastici”. In definitiva, Cittadinanzattiva chiede di: - portare a termine e rendere nota a tutti l’Anagrafe dell’edilizia scolastica; - semplificare la procedura e la normativa per gli interventi di messa in sicurezza delle scuole, sulla base di una programmazione decennale; - trovare altri fondi per l’edilizia scolastica, oltre quelli appena stanziati con il Decreto del Fare e, allo stesso tempo, puntare a soluzioni alternative: ad esempio, affidare direttamente alle scuole la piccola manutenzione ordinaria e i fondi ad essa destinati; reinvestire i costi derivanti dall’affitto di edifici privati adibiti a scuole (circa 1.000 in Italia) nella costruzione di nuovi edifici; destinare l’8 per mille di competenza statale alla messa in sicurezza e all’ammodernamento delle scuole; sperimentare l’edilizia dell’‘emergenza’ costruendo prefabbricati come quelli realizzati in Emilia Romagna dopo l’ultimo terremoto, per far fronte a situazioni di particolare urgenza e gravità; - dare piena attuazione alle leggi sull’eliminazione delle barriere architettoniche; - recuperare e costruire nuove palestre e migliorare le condizioni dei cortili; - rivedere l’art. 64 della legge 133/2008 e eliminare incongruenze normative (ad es, con le normative antincendio/spazio vitale) per evitare il sovraffollamento; - regolamentare la somministrazione dei farmaci e l’osservanza di specifici regimi alimentari nelle scuole. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/09/lavori-pubblici/scuole-una-su-sette-ha-lesioni-strutturali_35416_11.html

lunedì 16 settembre 2013

Assicurazione obbligatoria solo per chi firma il progetto

Centro Studi Cni: esenti collaboratori e consulenti che lavorano in uno studio ma non hanno rapporti diretti con la clientela di Paola Mammarella 17/09/2013 - L’assicurazione professionale è obbligatoria dal 15 agostoi 2013 solo per chi firma i progetti e ha rapporti diretti con la clientela, ma a volte può risultare utile anche per regolare i rapporti all’interno degli studi o delle società professionali. Lo chiarisce il centro studi del Cni, Consiglio nazionale degli ingegneri, che ha aggiornato le Faq per rispondere ai dubbi dei professionisti, alle prese con la scelta di una polizza adeguata. Collaboratori di società di ingegneria, società tra professionisti e altri professionisti Il Cni chiarisce che l’obbligo di assicurazione è subordinato allo svolgimento effettivo dell’attività professionale e decorre quindi dal momento dell’assunzione del primo incarico, non dall’iscrizione all’Albo o dal ritiro del timbro professionale. Non deve stipulare un’assicurazione neanche il professionista che non firma i progetti, cioè che lavora per conto di uno studio o di un altro professionista e non assume l’incarico direttamente dal cliente. La stessa conclusione vale per il professionista con partita iva che collabora in modo stabile con una società di ingegneria o di architettura e che non entra in contatto diretto con la clientela. Secondo il Cni, però, il collaboratore potrebbe stipulare un’assicurazione per regolare i rapporti all’interno della società o dello studio, cioè per tutelarsi da possibili azioni di rivalsa da parte del professionista che ha accettato l’incarico dal cliente e che è stato contestato dopo aver affidato il lavoro ad un altro professionista a lui sottoposto. Dipendenti, collaboratori e consulenti di imprese private Le stesse regole valgono se i professionisti sono dipendenti o collaboratori di imprese private. Anche in questo caso, infatti, solo la firma del progetto e il contatto diretto con il cliente per l’assunzione dell’incarico fanno scattare l’obbligo di stipulare un’assicurazione. Se un ingegnere esercita la professione in qualità di amministratore di una società, l’obbligo di tutela della clientela attraverso la stipula di una polizza deve essere assolto dai professionisti o dalla società per conto della quale agiscono. Se l’attività svolta per conto della società è esclusiva il professionista può chiedere che sia la società ad assumersi l’onere del pagamento della polizza assicurativa. Se invece il professionista svolge anche altri incarichi all’esterno della società, dovrà provvedere da solo alla stipula dell’assicurazione. Dipendenti pubblici Non sono tenuti all’obbligo di stipulare un’assicurazione i ricercatori universitari e i docenti, a meno che questi non svolgano, anche solo occasionalmente, attività di progettazione per la quale entrino in contatto con la clientela e firmino gli elaborati. Per far sorgere l’obbligo assicurativo, aggiunge il Cni, non è necessario essere titolari di partita Iva. Gli elementi determinanti sono infatti il rapporto col cliente e la firma del progetto. Società di ingegneria, Società tra professionisti e studi associati La polizza assicurativa stipulata dallo studio del quale il professionista è socio copre solamente i rischi derivanti dall'attività professionale svolta per conto dello studio. Se si svolge la professione anche in forma personale, all’esterno dello studio, bisogna stipulare una polizza assicurativa anche se l’attività è occasionale e riguarda incarichi di modesto valore. Nel caso in cui l’attività sia svolta in forma societaria, nelle società di persone è sufficiente che tutti i soci formalmente chiamati all'assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza siano assicurati. Non avrebbe alcuna utilità, fa notare il Cni, un supplemento di polizza a carico della società dato che questa non gode di autonomia patrimoniale. La società può comunque stipulare una polizza per tenere indenni i soci firmatari degli incarichi rispetto ai danni eventualmente cagionati a terzi da collaboratori o soci non firmatari. Se la società tra professionisti è istituita secondo la forma della società di capitali, che avendo autonomia patrimoniale potrebbe essere utilizzata come schermo protettivo per eludere le azioni di risarcimento verso i soci firmatari degli incarichi assunti, il Cni afferma che sarebbe opportuno che tutti o almeno alcuni dei soci risultassero solidalmente obbligati nei confronti della clientela per gli incarichi professionali assunti dalla società. Ricordiamo che l’obbligo di stipula di un’assicurazione professionale a carico del progettista è sorto con il DL 138/2011 e con il Dpr 137/2012 per la riforma delle professioni. In base a queste norme, i professionisti che assumono un incarico devono rendere noti al cliente gli estremi e il massimale della polizza e il mancato rispetto di questa prescrizione costituisce un illecito disciplinare. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/assicurazione-obbligatoria-solo-per-chi-firma-il-progetto_35354_15.html

10,2 miliardi dagli interventi per l’efficienza energetica con recupero Irpef 65% detrazione dichiarazione dei redditi

Domotecnica: il 58% degli italiani non sa che le detrazioni sono state elevate al 65% per tutto il 2013 di Paola Mammarella 17/09/2013 - Gli interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni potrebbero mettere in circolo 10,2 miliardi di euro nei prossimi dodici mesi, interessando circa 2,6 milioni di famiglie. Il risultato emerge dal secondo Osservatorio sull'efficienza energetica, commissionato da Domotecnica, rete per le aziende di installazione che operano nel campo dell'efficienza energetica. I dati, presentati al quindicesimo Congresso Nazionale Domotecnica a Torino, evidenziano che il 43% di coloro che intendono effettuare gli interventi di riqualificazione si aspetta un risparmio tra il 20% ed il 40%. Allo stesso tempo rimangono però forti resistenze perché l’84% delle persone interpellate, pur essendo consapevole dei vantaggi derivanti dall’efficientamento energetico non crede opportuno fare investimenti in una simile congiuntura economica. Secondo i dati raccolti, tra coloro che effettueranno investimenti, il 65% metterà a disposizione fino a 5 mila euro, mentre un 19% avrà un budget che oscilla tra i 5 mila e i 10 mila euro. Quasi un quarto di chi ha escluso gli interventi, cioè circa 5 milioni di famiglie, dice inoltre di poter rivedere la propria decisione se gli venisse proposto uno strumento di finanziamento dedicato. Dalle rilevazioni effettuate si è poi capito che le famiglie italiane conoscono poco le detrazioni fiscali riconosciute ai lavori di efficientamento energetico degli edifici. Il 58% degli intervistati ha infatti dichiarato di non sapere che il bonus sia stato elevato al 65% per tutto il 2013. Secondo il presdente di Domotecnica, Luca del Fabbro, l’efficienza energetica rappresenta un'occasione unica di rilancio e sviluppo dell'economia perché permette di far lavorare da un lato piccole e medie imprese italiane di installazione presenti sul territorio e dall'altro le imprese fornitrici di tecnologia e il mondo finanziario, aiutando famiglie e imprese a ridurre i propri costi energetici. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/mercati/102-miliardi-dagli-interventi-per-l-efficienza-energetica_35334_13.html

Libretto di impianto, quando bisogna allegarlo all’Ape: il libretto va consegnato al cliente solo dopo la stipula del contratto definitivo

Consiglio nazionale del notariato: il libretto va consegnato al cliente solo dopo la stipula del contratto definitivo di Paola Mammarella 16/09/2013 - Nelle compravendite e locazioni di immobili i libretti di impianto vanno allegati solo all’attestato di prestazione energetica (Ape) che va consegnato al nuovo proprietario dopo la stipula del contratto definitivo. L’obbligo non vale invece durante la trattativa. In questo momento, infatti, al cliente va consegnata una copia dell’Ape, utile a fargli prendere visione delle condizioni dell’immobile, ma non è necessario consegnargli anche i libretti di impianto. Il chiarimento è arrivato dal Consiglio nazionale del notariato, che con una nota dei giorni scorsi ha fatto chiarezza su alcune disposizioni della Legge Ecobonus 90/2013 e sulla Legge del Fare 98/2013. Come spiegato nella nota, la Legge Ecobonus prevede che l’Ape sia allegato a tutti gli atti di trasferimento degli immobili, che abbia una validità massima di dieci anni e che debba essere aggiornato per ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica. Allo stesso tempo, la sua validità è subordinata al controllo dell’efficienza energetica dei sistemi tecnici e degli impianti termici. Se non si rispettano queste condizioni, infatti, l’Ape scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. Per questi scopi, la norma stabilisce che i libretti di impianto siano allegati all’Ape in originale o in copia. La presenza dei libretti è utile per controllare la sussistenza delle condizioni cui è subordinata la validità dell’Ape e il rispetto delle prescrizioni sul controllo dell’efficienza dei sistemi tecnici e degli impianti termici. Si tratta però, sostengono i notai, di aspetti che operano al di fuori dell’Ape come documento. I libretti, continua la nota, costituiscono una documentazione di corredo dalla quale si possono verificare le condizioni di validità dell’Ape. Quest’ultimo però non può essere modificato da libretti di impianto successivi. Detto ciò, prosegue il Consiglio nazionale del notariato, bisogna distinguere tra l’Ape destinato alla consegna e quello da allegare all’atto traslativo. Il primo va consegnato quando si concludono le trattative e si firma il contratto. Il secondo, come previsto dalla Legge del Fare, deve essere visionato fin dall’inizio delle trattative, quando il cliente deve conoscere le condizioni dell’immobile per decidere se stipulare il contratto. I libretti di impianto, spiega il Consiglio nazionale del notariato, vanno allegati all’Ape solo nel primo caso, cioè quando il trasferimento dell’immobile è concluso. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/libretto-di-impianto-quando-bisogna-allegarlo-all-ape_35293_15.html

domenica 15 settembre 2013

Dal 2015 stanziati 40 milioni all'anno per la riqualificazione e la costruzione di nuove scuole

Via a mutui agevolati con ammortamento a carico dello Stato, per la copertura aumentano imposte di registro, ipotecaria e catastale di Paola Mammarella 13/09/2013 -È in vigore il Decreto Legge 104/2013 – L’istruzione riparte. Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, esclude dal patto di stabilità le risorse messe a disposizione dalle Regioni per la riqualificazione e la costruzione di edifici scolastici e compensa le uscite per l’attuazione delle misure con un aumento delle imposte. Il decreto prevede che nella programmazione triennale 2013-2015 le Regioni possano essere autorizzate dai Ministeri dell'economia, dell’istruzione e delle infrastrutture a stipulare mutui trentennali per effettuare interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico o nuova costruzione di immobili scolastici. I mutui devono essere sottoscritti con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti e con altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Per queste finalità, a decorrere dal 2015 il decreto stanzia quindi 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo. I pagamenti effettuati dalle Regioni per svolgere gli interventi di riqualificazione o costruzione delle scuole, finanziati con l'attivazione dei mutui, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Le misure del nuovo decreto saranno compensate da un aumento delle imposte a carico degli alcolici. Ma non solo, perché dal primo gennaio 2014 le imposte di registro, ipotecaria e catastale saliranno dagli attuali 168 euro a 200 euro. L’aumento colpirà gli atti giudiziari pubblicati o emanati, gli atti pubblici formati, le donazioni e le scritture private autenticate, le scritture private non autenticate, le denunce presentate per la registrazione, le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e le domande di annotazione. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/dal-2015-stanziati-40-milioni-all-anno-per-la-riqualificazione-e-la-costruzione-di-nuove-scuole_35320_15.html

venerdì 13 settembre 2013

Sabaudia urbanistica bando per professionisti esterni per rilascio autorizzazioni paesaggistiche

Latina Oggi 13 settembre 2013 A utorizzazioni paesaggistiche da esaminare, il bando per gli incarichi professionali. Il comune di Sabaudia ha infatti indetto una procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione di due tecnici esperti in materia paesaggisto-ambientale a cui affidare l'incarico di servizi tecnico professionali connessi con l'esame delle pratiche di autorizzazioni paesaggistiche delegate ai Comuni dalla Regione Lazio. Figure necessarie per velocizzare iter burocratici che solitamente hanno tempi molto lunghi e che quindi comportano non pochi disagi per i residenti. Si cambia musica quindi all’urbanistica, la gestione «tecnica» dell’assess ore Vincenzo Borrelli comincia a farsi vedere ed a portare i suoi risultati. «La scelta e l’ input dell'Amministrazione - ha commentato l’asses - sore - é stata quella di rinnovare, tempestivamente, un precedente incarico, risalente a diversi anni orsono, procedendo con un bando pubblico in modo da dare a tutti i professionisti, in possesso dei requisiti prescritti dalle norme di riferimento e intessati all'incarico, pari chance competitiva. Inoltre, per garantire la continuità delle attività è stato previsto di selezionare due professionisti, in luogo di uno solo attualmente incaricato».

giovedì 12 settembre 2013

detrazione Irpef ristrutturazioni Bonus 50% anche per ricostruzioni con sagoma diversa

Agefis: i lavori sono diventati ristrutturazioni, detrazioni valide se iniziati con le vecchie norme di Paola Mammarella 13/09/2013 - Le detrazioni fiscali del 36% e 50% e l’Iva agevolata al 10% per le ristrutturazioni si applicano anche alle demolizioni e ricostruzioni con diversa sagoma. Lo ha affermato, con una nota (vedere http://www.edilportale.com/normativa/nota/2013/132/agefis-demolizione-e-ricostruzione-con-stessa-volumetria-detrazione-irpef-del-36-50-per-le-spese_14802.html) dei giorni scorsi, l’Agefis, Associazione dei geometri fiscalisti, che ha ricordato come, dopo l’entrata in vigore della Legge del Fare 98/2013, le demolizioni e ricostruzioni con una sagoma diversa rientrano negli interventi di ristrutturazione. Prima dell’approvazione della Legge del Fare, invece, questa tipologia di lavori era assimilata alle nuove costruzioni e non poteva godere delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni. La novità non riguarda solo gli interventi iniziati dopo il 21 agosto 2013, cioè dopo l’entrata in vigore della Legge del Fare, ma anche quelli già avviati, per i quali ci sono ancora delle rate da pagare. Questi interventi, iniziati con una normativa che li considerava nuove costruzioni, dal 21 agosto 2013 sono infatti diventati ristrutturazioni e possono avere accesso al bonus fiscale. Sulle rate residue si potrà infatti fare domanda per la detrazione Irpef a patto che non sia stata richiesta l’applicazione dell’aliquota agevolata al 4% se i lavori sono effettuati sulla prima casa. Per avere diritto al bonus, precisa la nota di Agefis, gli edifici ricostruiti devono rispettare la volumetria e la destinazione d’uso preesistenti. L’agevolazione, conclude Agefis, è riconosciuta inoltre al ripristino degli edifici o parte di essi eventualmente crollati o demoliti, purchè sia possibile accertare la loro consistenza preesistente. Il via libera alle agevolazioni è ammesso solo per gli edifici realizzati legittimamente. Non è quindi consentita la ricostruzione di edifici abusivi, costruiti in violazione della disciplina edilizia e urbanistica o sorti su aree non edificabili, che nel frattempo sono crollati o sono stati demoliti. Ricordiamo che, come deciso con il Decreto Legge “Ecobonus” 63/2013, la detrazione fiscale del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili si applica fino al 31 dicembre 2013, il tetto massimo di spesa incentivabile ammonta a 96 mila euro e il rimborso avviene in dieci rate annuali. Dal 2014, invece, il bonus fiscale torna al 36% e il tetto di spesa scende a 48 mila euro senza limiti di tempo, come stabilito dalla Manovra Salva Italia, che ha stabilizzato le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/bonus-50-anche-per-ricostruzioni-con-sagoma-diversa_35267_15.html

Autorizzazione unica ambientale AUA chiarimenti da Confindustria, come funziona, quando si applica

Diffuse le linee guida che spiegano come funziona la procedura autorizzativa semplificata di Paola Mammarella 13/09/2013 - A chi e quando si applica l’Aua, Autorizzazione unica ambientale. Lo chiarisce Confindustria, che ha redatto le linee guida (vedere http://www.edilportale.com/normativa/linee-guida/2013/confindustria-linee-guida-applicative-sul-dpr-59-2013-(autorizzazione-unica-ambientale)_14804.html) per familiarizzare con la procedura più leggera, studiata per agevolare l’attività delle imprese. Cos'è l'AUA L’AUA è un provvedimento abilitativo unico in cui confluiscono l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti dall’allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi e delle acque reflue provenienti dalle imprese che esercitano esclusivamente attività di coltivazione, allevamento, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la comunicazione o il nulla osta sull’impatto acustico, l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, le comunicazioni in materia di rifiuti. A chi si applica e come funziona L’Autorizzazione Unica Ambientale si applica a tutte le imprese che non sono soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), indipendentemente dalla loro dimensione. Non si può ricorrere all’AUA nei progetti sottoposti a procedimenti di VIA. Oltre a questi l’AUA non è utilizzabile nel procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, negli interventi di bonifica, nelle procedure di concessione per uso di beni demaniali e nei procedimenti autorizzativi già semplificati ai sensi del D.lgs 387/2003. Negli stabilimenti, impianti o attività nuovi, l’AUA è richiesta dal gestore prima della messa in esercizio. In quelli esistenti va richiesta allo scadere della prima autorizzazione o comunicazione e in caso di modifica sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda. La domanda deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) del Comune in cui si trova lo Stabilimento. Successivamente, il Suap la trasmette all’autorità competente e alle amministrazioni chiamate a partecipare al procedimento. Nella domanda devono essere indicati gli atti per i quali si chiede il rilascio dell’AUA, nonché tutte le altre informazioni richieste dalle relative normative settoriali. L’istanza dovrebbe essere gestita con procedure informatiche, ma fino all’emanazione di un decreto ministeriale dedicato si utilizzeranno le modalità previste per ciascuno dei titoli per i quali si chiede il rilascio dell’autorizzazione unica. Si potrà quindi presentare la domanda al Suap tramite posta elettronica certificata, alla quale si dovranno allegare i documenti ad oggi richiesti dalle diverse autorità competenti in relazione ai differenti titoli settoriali nonché i bollettini di pagamento delle spese istruttorie. Fino a quando il SUAP non avrà implementato un sistema che consenta la verifica informatica, il riscontro di invio è sostituito dalla ricevuta di PEC che attesta l’avvenuta consegna al SUAP. Per l’imposta di bollo, qualora il SUAP del Comune dove insiste lo stabilimento non disponga dell'autorizzazione che ne consente il pagamento in modo virtuale, l’impresa dovrà inserire nella segnalazione o nell’istanza i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate. Le imprese che intendono avvalersi di soggetti terzi per la presentazione e la sottoscrizione dei procedimenti di competenza del SUAP possono ricorrere al potere di rappresentanza. Per il conferimento della procura non è necessaria l’autentica notarile, ma è sufficiente un documento informatico sottoscritto con firma digitale. Confindustria chiarisce che le amministrazioni non possono chiedere ai privati i documenti da acquisire tramite il SUAP. Dopo la fase istruttoria, la Provincia adotta il provvedimento e lo invia allo SUAP, che provvede al rilascio formale. L’AUA ha una durata di 15 anni e il rinnovo deve essere richiesto sei mesi prima della scadenza. Se la documentazione presentata risulta incompleta, il Suap può chiedere all’impresa delle integrarazioni, indicando gli elementi mancanti e il termine entro cui produrli. In questo caso il termine è sospeso fino al deposito dei documenti richiesti. L’impresa può inoltre chiedere una proroga del termine per depositare le integrazioni. Se l’AUA riguarda titoli abilitativi i cui procedimenti hnno una durata inferiore o pari a 90 giorni, la Provincia adotta il provvedimento in 90 giorni e lo trasmette immediatamente al Suap, che rilascia il titolo. Il Suap può indire una conferenza di servizi che deve terminare entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire assensi da altre amministrazioni e non li ottenga entro 30 giorni. Se i titoli abilitativi per cui è richiesta l’AUA seguono procedimenti di durata superiore ai 90 giorni, il Suap indice una conferenza di servizi e l’autorità competente adotta l’AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o150 giorni in caso di integrazione documentale. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/autorizzazione-unica-ambientale-chiarimenti-da-confindustria_35280_15.html

Difetti di costruzione, i tempi per l’azione legale Il termine per citare il costruttore decorre dalla perizia che accerta i danni e non dalla denuncia

di Paola Mammarella 12/09/2013 - Se in un manufatto edilizio vengono riscontrati difetti di costruzione, il termine di un anno per ricorrere contro il costruttore non decorre dal momento in cui viene inviata la lettera per la denuncia dei vizi, ma dalla data di asseveramento della perizia stragiudiziale che accerta i danni. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 20644/2013. Nel caso preso in esame dalla Corte, un condominio aveva citato l’impresa costruttrice per la presenza di vizi e difetti della costruzione, chiedendo un risarcimento e il ripristino dell’immobile. Dato che il Tribunale ordinario aveva condannato l’impresa al risarcimento, questa aveva fatto ricorso sostenendo che il termine di un anno a disposizione del condominio per l’azione legale era scaduto perché aveva iniziato a decorrere dall’invio delle lettere con cui si denunciavano i vizi. Di parere contrario si sono mostrate, invece, sia la Corte d’Appello sia la Cassazione, che hanno spiegato come il termine iniziasse a decorrere non dalle lettere, ma dall’asseveramento della perizia con cui i condomini avevano potuto conoscere non solo i vizi, ma anche le loro cause. Se, infatti, la presenza di gravi vizi rende necessarie indagini tecniche, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui i difetti sono realmente accertati. La Cassazione precisa inoltre che gli accertamenti tecnici non possono costituire un escamotage per guadagnare maggiore tempo per fare ricorso, ma che spetta al giudice di merito stabilire se è necessario un accertamento per conoscere la consistenza dei vizi tale da giustificare l’iniziativa giudiziale. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/difetti-di-costruzione-i-tempi-per-l-azione-legale_35257_15.html

martedì 10 settembre 2013

Impianti termici, dal 2015 obbligatoria l’etichetta energetica per scaldacqua, serbatoi e dispositivi solari

Dall’Ue il regolamento per scaldacqua, serbatoi e dispositivi solari che integra la Direttiva 2010/30/Ue di Paola Mammarella 11/09/2013 - Risparmiare energia combinando scaldacqua e serbatoi per l'acqua calda con i dispositivi solari adeguati. È l’obiettivo del Regolamento 812/2013 che integra la Direttiva 2010/30/Ue sull’etichettatura dei prodotti indicante il loro consumo energetico.Il regolamento si applica agli scaldacqua aventi una potenza termica nominale ≤ 70 kW, ai serbatoi per l'acqua calda aventi un volume utile ≤ 500 litri e agli insiemi composti da scaldacqua ≤ 70 kW e dispositivo solare che, come si legge nell’introduzione, sono l’unico abbinamento in grado di ottenere la classe di massima efficienza A +++ . Nell’introduzione del regolamento si legge inoltre che il consumo di energia elettrica degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda rappresenta una parte considerevole della domanda globale di energia elettrica. Per questo è necessario incentivare i fabbricanti a migliorare l'efficienza energetica di tali prodotti e incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare modelli efficienti. Responsabilità dei fornitori Dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano o mettono in servizio scaldacqua, anche sotto forma d'insieme di scaldacqua e dispositivo solare, devono rispettare una serie di adempimenti. Ogni scaldacqua deve essere munito di un’etichetta stampata contenente, il nome o marchio del fornitore, il modello, la funzione di riscaldamento dell’acqua, compreso il profilo di carico dichiarato espresso mediante la lettera adeguata, la classe di efficienza energetica, il consumo annuo di energia elettrica in kWh e il livello di potenza sonora. Gli scaldacqua devono essere dotati di una scheda prodotto indicante nome, marchio e modello del fornitore, profilo di carico dichiarato, classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in percentuale, consumo annuo di energia in kWh, la presenza di altri profili di carico, le impostazioni di temperatura del termostato, il livello di potenza sonora, eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione. Se il valore smart è uguale a 1, le informazioni relative all'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, al consumo annuo di elettricità e di combustibile si riferiscono alle sole impostazioni del controllo intelligente attivato. Negli scaldacqua solari e a pompa di calore deve essere riportata l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in percentuale in condizioni climatiche più fredde e più calde e il consumo annuo di energia in kWh. Negli scaldacqua solari bisogna inoltre indicare l'area di apertura del collettore, in metri quadri, l'efficienza a perdita zero, il coefficiente del primo e secondo ordine, il modificatore dell'angolo di incidenza, il volume utile in litri, il consumo energetico della pompa, il consumo in stand-by. In quelli a pompa di calore è necessario infine rendere noto il livello di potenza sonora. Tutte le informazioni sui consumi in condizioni climatiche medie devono essere disponibili nei punti vendita e nel materiale promozionale. Dal 26 settembre 2015 i fornitori devono assicurare che i serbatoi per l'acqua calda siano dotati di un’etichetta indicante i riferimenti del fornitore, la funzione di serbatoio per l’acqua calda, la classe di efficienza energetica, la dispersione e il volume utile. Le stesse informazioni devono inoltre essere contenute nelle schede prodotto. Per quanto riguarda i dispositivi solari, dal 26 settembre 2015 le schede prodotto devono riportare i dati del fornitore, l'area di apertura del collettore, l'efficienza a perdita zero, il coefficiente del primo e secondo ordine, il modificatore dell'angolo di incidenza, il volume utile in litri, il contributo calorifico non solare annuo, il consumo energetico della pompa in W, il consumo in stand-by e il consumo ausiliario di elettricità. A partire dalla stessa data, negli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari l’etichetta deve contenere i dati del fornitore, la funzione di riscaldamento dell’acqua, comprendente il profilo di carico, l’indicazione se un collettore solare e un serbatoio per l’acqua calda possano essere compresi nell’insieme di scaldacqua e dispositivi solari, la classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua . La scheda prodotto deve riportare il valore dell'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua dello scaldacqua, espressa in percentuale, e il risultato di espressioni di calcolo contenute nell’Allegato 7 in base ai profili di carico M, L, XL o XXL. Responsabilità dei rivenditori Nei punti vendita, l’etichetta messa a disposizione dai fornitori deve essere visibile e collocata all’esterno della parte anteriore degli apparecchi. Le informazioni devono inoltre essere riportate nella pubblicità e nel materiale promozionale. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/impianti-termici-dal-2015-obbligatoria-l-etichetta-energetica_35254_15.html