lunedì 7 novembre 2016

I servizi di ingegneria e architettura aprono a geometri e tecnici diplomati

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/11/normativa/i-servizi-di-ingegneria-e-architettura-aprono-a-geometri-e-tecnici-diplomati_54830_15.html

La novità nel decreto del Ministero delle Infrastrutture che definisce i requisiti per la partecipazione alle gare di progettazione

Alle gare di ingegneria e architettura potranno partecipare anche i geometri e i soggetti in possesso di altri diplomi tecnici attinenti alla tipologia dei servizi da affidare.
 
Lo prevede il decreto del Ministero delle Infrastrutture, attuativo del Codice Appalti (D.lgs.50/2016), che ha definito i requisiti per la partecipazione alle gare di progettazione.
 
Una novità, sostiene il Consiglio di Stato, che con il parere 2285/2016 ha dato il via libera al decreto. Come si legge nel parere espresso dai giudici, “i tecnici non laureati erano esclusi dalla partecipazione in base alla previgente disciplina”. La partecipazione sarà possibile quando la prestazione non richieda il possesso della laurea.
 
Non si tratta dell’unica novità. D’ora in avanti tutti i soggetti che partecipano alle gare d’appalto dovranno indicare i requisiti di idoneità, mentre prima quest’obbligo ricadeva solo sulle società di ingegneria. Nei raggruppamenti temporanei dovranno inoltre essere inseriti giovani professionisti.
 

Professionisti singoli o associati, laurea o diploma

I professionisti devono risultare in possesso della laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara.
 
Nelle procedure di affidamento che non richiedono il possesso della laurea, è necessario avere il diploma di geometra o un altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare.
 
A prescindere dal titolo di studio richiesto, i professionisti devono essere abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Albo professionale o, in alternativa, essere abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione Europea di appartenenza.
 
Il decreto vieta la partecipazione in forma singola ad una gara in cui concorre anche una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista fa parte.
 

Società di professionisti

Le società devono essere costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Devono inoltre indicare l’organigramma aggiornato comprendente i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità.
 

Società di ingegneria

In base al decreto del Mit, devono avere almeno un direttore tecnico che collabori alla definizione delle strategie e controlli le prestazioni dei progettisti. Il direttore tecnico deve possedere una laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società ed essere abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni. Il direttore tecnico ha il compito di controfirmare i progetti ed è responsabile, in solido con la società di ingegneria, nei confronti della Stazione Appaltante.
 
Anche le società di ingegneria, per essere considerate in regola, devono avere un organigramma aggiornato.
 
Due società di ingegneria con lo stesso direttore tecnico non possono infine partecipare alla medesima gara d’appalto. In questi casi è infatti prevista l’esclusione. Il Consiglio di Stato ha sollevato qualche critica su questo limite affermando che il regolamento ha inserito un divieto aggiuntivo rispetto alla norma primaria.
 

Raggruppamenti temporanei e giovani professionisti

I raggruppamenti temporanei devono avere all’interno almeno un giovane professionista, cioè laureato e abilitato da meno di cinque anni. Le Stazioni Appaltanti possono prevedere punteggi premianti per le realtà che accolgono più di un giovane professionista o che stipulano accordi di formazione professionale con le Università.
 
Nel caso in cui gli affidamenti non richiedano la laurea, è necessario che il giovane professionista abbia conseguito il diploma di geometra, o un altro diploma tecnico attinente, ed essere abilitato da meno di cinque anni.
 
Oltre ad essere iscritti nel proprio Albo di riferimento, i componenti dei raggruppamenti temporanei devono essere liberi professionisti singoli o associati o amministratori, soci, dipendenti e consulenti delle società di professionisti e di ingegneria.
 
Nel caso dei consulenti, per essere idonei devono aver fatturato alla società una quota superiore al 50% dei loro introiti.

Il CdS ha criticato anche l'obbligo di presenza di giovani professionisti. Secondo i giudici si tratta di una duplicazione normativa rispetto a quanto già previsto dalle linee guida Anac sui servizi di ingegneria e architettura.
 

Obblighi di comunicazione all’Anac

Le società devono comunicare all’Autorità nazionale Anticorruzione (Anac):
- l’atto costitutivo entro trenta giorni dall’adozione
- l’organigramma entro dieci giorni
I- l fatturato speciale entro trenta giorni dall’approvazione dei bilanci,
- la delibera di nomina del direttore tecnico entro cinque giorni dall’adozione.
 
Tutti i dati confluiscono nel casellario informatico dell’Anac e costituiscono una banca dati utilizzabile per eventuali verifiche.
 

Durc

Alle attività delle società di professionisti e di ingegneria si applica il contributo integrativo eventualmente previsto dalle Casse di previdenza de firmatari del progetto. Le società dovranno quindi risultare in regola con i versamenti.
 
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