mercoledì 30 marzo 2016

Programma Scuolebelle, in arrivo 64 milioni di euro per il 2016

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/03/lavori-pubblici/programma-scuolebelle-in-arrivo-64-milioni-di-euro-per-il-2016_51100_11.html

Prorogato al 30 novembre 2016 il piano per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici

31/03/2016 – Prorogato fino al 30 novembre 2016 il programma Scuole Belle. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 42/2016, approvato dall’ultimo Consiglio dei Ministri, che rifinanzia il piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici.
 
Il decreto autorizza una spesa di 64 milioni di euro per il 2016 per assicurare la prosecuzione degli interventi di ripristino degli immobili che si trovano in condizioni non decorose.
 
Viene così messo nero su bianco l’impegno del Governo di salvaguardare i posti di lavoro degli operatori impegnati nel ripristino del decoro e della funzionalità di molte scuole.
 
Alle dichiarazioni era poi seguito un accordo siglato da Governo e sindacati Cgil, Cisl e Uil. In quella sede l’Esecutivo aveva annunciato che avrebbe messo a disposizione del Ministero dell’Istruzione , dell’Università e delle ricerca (Miur) un mix di fondi per consentire la prosecuzione delle attività.
 

Il programma Scuolebelle

Ricordiamo che il programma Scuolebelle è il capitolo del Programma di edilizia scolastica del Governo che riguarda gli interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale degli edifici scolastici.
 
Per la realizzazione delle opere il Miur versa gli importi direttamente alle scuole. Sono poi i dirigenti scolastici ad ordinare gli interventi attraverso gli appalti.
 
Nel 2014 sono state coinvolte 7.235 scuole, con un finanziamento di 150 milioni di euro. Per il 2015 la Legge di Stabilità ha stanziato 130 milioni di euro. In base alle risorse disponibili le attività sarebbero durate fino ad oggi e le aziende avrebbero dovuto poi licenziare gli operatori impegnati nelle attività di ripristino. Con il nuovo finanziamento il programma continuerà anche nel 2016 e potrebbe poi essere valutata una soluzione a regime.

 
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martedì 29 marzo 2016

Abusi edilizi, l’ordine di demolizione può basarsi su una norma successiva alla costruzione

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/03/normativa/abusi-edilizi-l-ordine-di-demolizione-pu%C3%B2-basarsi-su-una-norma-successiva-alla-costruzione_51087_15.html

Tar Lazio: gli abusi costituiscono illeciti permanenti e va ristabilito l’ordine urbanistico che hanno compromesso

30/03/2016 – L’ordine di demolizione di un edificio abusivo può basarsi su una norma che non esisteva nel periodo in cui è stato realizzato l’abuso. Ciò che conta, ha spiegato il Tar Lazio con la sentenza 2588/2016, è accertare l’irregolarità dell’opera e ristabilire l’ordine urbanistico che questa ha compromesso.
 
Nel caso preso in esame, un Comune aveva emesso un ordine di demolizione nei confronti di un edificio realizzato negli anni ’70 senza nessuna autorizzazione. Per prendere tempo, i proprietari avevano contestato la validità dell’atto del Comune che giustificava la demolizione con le disposizioni contenute nel Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), cioè una norma adottata dopo la costruzione dell’edificio abusivo. Secondo i ricorrenti, per essere valido l’ordine di demolizione doveva invece rimandare alla Legge 47/1985, in vigore nel momento in cui era stato realizzato l’abuso.
 
Nel ricorso erano state sollevate anche altre motivazioni, tutte respinte dai giudici.
 

Abusi edilizi e norme vigenti

Il Tar Lazio ha spiegato che, una volta accertato che l’edificio è stato realizzato abusivamente, non ha importanza se le motivazioni contenute dell’ordine di demolizione si riferiscono ad una normativa entrata in vigore dopo la costruzione dell’immobile irregolare.
 
In ambito edilizio, si legge nella sentenza, le misure sanzionatorie, come le multe, non possono avere un’applicazione retroattiva. Lo stesso non vale per le misure ripristinatorie, come gli ordini di demolizione, che mirano a ristabilire l’ordine urbanistico violato. L’abuso ha infatti effetti permanenti, quindi la sua demolizione può anche essere giustificata da una norma entrata in vigore dopo la sua realizzazione.
 
L’ordine di demolizione, hanno concluso i giudici, è un atto vincolato, quindi non richiede particolari motivazioni, ma per ritenerlo valido è sufficiente accertare l’abusività delle opere.
 

Ordine di demolizione e responsabile degli abusi edilizi

Il Tar ha ribadito anche che l’ordine di demolizione deve essere rivolto a chi ha la disponibilità dell'opera, anche se l’abuso è stato realizzato da un altro soggetto, ad esempio un proprietario precedente.
 
Questo sempre perché, hanno affermato i giudici, l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente e l’ordine di demolizione rappresenta un provvedimento ripristinatorio che non prevede l’accertamento del dolo o della colpa né l’individuazione del responsabile.
 

Abusi edilizi e pertinenze

Per opporsi ad un ordine di demolizione non si può affermare che il manufatto realizzato senza autorizzazioni costituisce una pertinenza di un edificio preesistente e rientra quindi nelle attività di edilizia libera.
 
Perché un immobile sia considerato pertinenziale non è sufficiente il vincolo di strumentalità con l’edificio principale, ma è necessario che abbia dimensioni minime e che non possa essere valutato autonomamente né sotto l’aspetto funzionale né dal punto di vista del valore di mercato.

 
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Nuova Sabatini, le PMI potranno fare domanda dal 2 maggio

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/03/normativa/nuova-sabatini-le-pmi-potranno-fare-domanda-dal-2-maggio_51048_15.html

Le richieste devono essere compilate in formato elettronico utilizzando solo i modelli predisposti dal Mise ed essere inviati tramite Pec

29/03/2016 – Le domande per accedere agli incentivi della Nuova Sabatini potranno essere presentate a partire dal 2 maggio. Lo prevede la circolare 26673/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha definito le modalità con cui le piccole e medie imprese possono accedere alle agevolazioni per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
 

Come funziona la Nuova Sabatini

La misura serve a sostenere gli investimenti per acquisto, anche in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali.
 
Il contributo, a disposizione delle PMI, copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari ed è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75%, su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento.
 
Il contributo è correlato a un finanziamento bancario (o leasing), che può essere assistito fino all’80% dell’importo dal Fondo di garanzia, compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro.
 
Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro.

Non sono ammissibili neanche le spese:
- relative a “terreni e fabbricati”, incluse le opere murarie, e “immobilizzazioni in corso e acconti”;
- per l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
- relative a commesse interne;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati;
- di funzionamento;
- relative a imposte, tasse e scorte;
- relative al contratto di finanziamento.
 

Nuova Sabatini, come fare domanda

La domanda di agevolazione deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico, utilizzando solo i modelli predisposti dal Mise, essere corredata da firma digitale del legale rappresentante e inviata tramite Pec alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione. L’elenco può essere consultato sui siti web www.mise.gov.it ewww.abi.it.
 
Alla domanda di agevolazione bisogna allegare:
 
- nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa, copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura;
- nel caso in cui l’impresa sia associata/collegata, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa;
- nel caso in cui il contributo sia superiore a 150 mila euro o il finanziamento superi il limite di 1,9 milioni di euro, la documentazione antimafia.
 
Ogni banca o intermediario finanziario, dopo aver verificato la documentazione ricevuta, dal primo al sesto giorno del mese prenota le risorse e il Ministero conferma la disponibilità totale o parziale entro cinque giorni lavorativi.
 
Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di disponibilità delle risorse, la banca o l’intermediario finanziario adotta la delibera di finanziamento e trasmette al Ministero l’elenco dei finanziamenti deliberati con tutti i dati dei beneficiari.
 
Entro trenta giorni dalla ricezione dell’elenco dei finanziamenti deliberati, il Ministero adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione.
 
Successivamente, l’impresa stipula con la banca o l’intermediario finanziario il contratto di finanziamento.
 

I commenti

Secondo Teresa Bellanova, viceministro allo Sviluppo economico, ”dal 2 maggio le piccole e medie imprese avranno una carta in più per ripartire, guardare al futuro con fiducia, per fare investimenti. La nuova Sabatini o Sabatini-ter è quello strumento di legge che abbiamo voluto dare per accrescere la competitività del sistema produttivo e migliorare l’accesso al credito per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Insomma, per ripartire davvero”.
 
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Latina e l'urbanistica Locali tecnici, il trucco al Catasto

Le indagini della polizia locale svelano il sistema impiegato dai palazzinari per ricavare i superattici al posto dei “lavatoi”
Una parte dei costruttori di Latina ha collaudato negli anni un vero e proprio sistema per incrementare gli affari gonfiando le volumetrie in maniera fraudolenta. È sotto gli occhi di tutti, ma emerge in modo chiaro anche dall’indagine condotta ad ampio raggio della Polizia Locale attraverso una serie di ispezioni: i cacciatori di cubature non trasformavano occasionalmente in superattici i locali tecnici degli ultimi piani, ma lo facevano in maniera sistematica attraverso una serie di escamotage studiati per approfittare dell’ambiguità di alcune norme.
La chiave di lettura di questo sistema, gli specialisti dell’antiabusivismo del nucleo di polizia edilizia, l’hanno decodificata ispezionando la palazzina costruita da un noto costruttore proprio accanto al loro comando, in via Roccagorga: l’imprenditore si è dimostrato tanto spregiudicato da non farsi troppi scrupoli ad applicare quel sistema sotto gli occhi della polizia locale, tra l’altro sapendo di essere sotto controllo visto che le ispezioni sono iniziate quando i lavori erano ancora nel pieno dello svolgimento.
L'articolo completo in edicola con Latina Oggi (30 marzo 2016) http://www.latinaoggi.eu/news/news/15905/Locali-tecnici--il-trucco-al.html

lunedì 28 marzo 2016

il comune di Pontinia boicotta il referendum del 17 aprile contro la devastazione delle trivelle?

Manca qualsiasi informazioni sul referendum, vedere per esempio le informazioni del comune di Latina http://comune.latina.it/a-13139/elettorale/referendum-abrogativo-concernente-le-trivellazioni-in-mare---17-aprile-2016
ecco cosa compare cliccando su:

Referendum abrogativo 17 aprile 2016

Pubblicata il 23/02/2016

In allegato il modello opzione per l'esercizio del voto

Allegati

NOMEDIMENSIONE
Allegato Mod_Opzione_Voto_ReferendumAbrogativo2016.pdf1.06 MB
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comune di Latina entro il 31 marzo Domanda di agevolazione TARI anno 2015

Avviso Pubblico: Domanda di agevolazione TARI anno 2015

21 Marzo 2016
Foto
In allegato, domanda di agevolazione TARI 2015

Il Lazio approva la legge sulla geotermia

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2016/03/risparmio-energetico/il-lazio-approva-la-legge-sulla-geotermia_51052_27.html

L’installazione degli impianti geotermici sarà vietata nelle aree a rischio di dissesto idrogeologico

29/03/2016 – La Regione Lazio ha approvato la legge sulla geotermia che disciplina e semplifica le procedure per l’utilizzo di piccoli impianti geotermici in edifici residenziali e pubblici.
 

Legge regionale sulla geotermia

Le norme approvate regolano infatti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico ottenute tramite l’esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde e fluidi geotermici, comprese le acque calde sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2000 Kw termici.
 
L’obiettivo del provvedimento è infatti “sostenere l’uso delle risorse geotermiche a bassa entalpia (cioè quella con le sonde meno profonde e che usa le temperature più basse, quindi molto poco impattante dal punto di vista ambientale) e l’installazione di impianti di produzione di calore e raffrescamento da risorsa geotermica, al fine di promuovere una adeguata diffusione della geotermia quale fonte di produzione di calore ed energia da fonti rinnovabili”.
 
La legge non stanzia fondi nell’immediato ma prevede la possibilità di individuare risorse per incentivare la diffusione e l’installazione degli impianti nell’ambito della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Inoltre definisce la classificazione delle tipologie di geotermia, e stabilisce la classificazione degli impianti geotermici a seconda della sorgente termica utilizzata.
 
Al fine di provvedere a un costante monitoraggio e controllo della diffusione delle piccole utilizzazioni di calore geotermico sul territorio regionale, la legge istituisce, presso la struttura regionale competente in materia, la banca dati degli impianti geotermici (“Registro regionale degli impianti geotermici” – Rig).
 
Anche i proprietari degli impianti di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico esistenti prima dell’entrata in vigore della legge saranno tenuti a effettuare la registrazione al Rig. La Regione, inoltre, provvederà alla redazione della “Carta idro-geo-termica regionale” entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
 
L’installazione degli impianti geotermici sarà vietata nelle aree di rispetto delle risorse idropotabili, nelle aree critiche per i prelievi idrici e nelle aree sottoposte a vincoli relativi al rischio di dissesto individuate dagli atti di pianificazione regionale in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e salvaguardia degli acquiferi vulnerabili, tenendo conto delle aree adibite a sfruttamento termale delle acque.
 
Mario Buschini, assessore all’ambiente della Regione ha commentato: “Uno strumento normativo importante, per un Lazio che diventa sempre più sostenibile anche attraverso una corretta diffusione della geotermia come fonte di produzione di calore e di energia tratta da fonti rinnovabili e che procede, così, al contenimento dei consumi energetici. Un’opportunità di sviluppo anche per le imprese che potranno investire per l’innovazione dei sistemi energetici con le conseguenti opportunità occupazionali importanti in un settore che vede il Lazio un modello positivo per l’intero Paese”.
 

Impianti geotermici

Ricordiamo che la geotermia è una fonte di energia rinnovabile che utilizza il calore della terra o l’acqua delle falde per produrre calore o raffreddare attraverso le pompe di calore.
 
Rappresenta una soluzione moderna dal punto di vista delle tecnologie ma anche dal punto di vista economico, infatti porta ad un risparmio nel tempo per i cittadini, che possono usufruire anche di detrazioni fiscali, e porta ad una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 50%.

 
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Latina e l'urbanistica, edifici in R3 (palazzi dietro lo stadio) ed R6 (via Isonzo) è il giorno della verità: la società Apus Immobiliare chiede il rilascio del permesso di costruire e il comune decide di non costituirsi

Latina e l'urbanistica, la case dei vip, Rita Santucci proprietaria e acquirente lancia la sfida al comune, attesa per la prima discussione sulla vicenda delle palazzine costruite sul verde pubblico in Q1. Arrivano altri ricorsi. Nicolosi nuovo abuso edilizio

urbanistica a Latina, un dossier contro i piani particolareggiati sospesi dopo le varianti contestate. Palazzina l'impresa Riccardo può ottenere la rivincita al Tar

per le case dei vip in Q1 a Latina, secondo i giudici si deve pagare non essendoci il rischio di una danno grave e irreparabile, bocciato il ricorso di un acquirente contro le multe del comune. Urbanistica per le case e i negozi in R6 comune di Latina e licenza negata in via Isonzo, dirigente sotto accusa, l'amministrazione non si costituisce e rischia di perdere

Lido di Latina terzo sequestro (Lido Cercello) nonostante la decisione del Tar di Latina, l'accusa è occupazione del demanio marittimo. Per il Tar i vincoli urbanistici restano, le norme del comune di Latina non sono in contrasto con la regione

lido di Latina stabilimenti concessione degli stabilimenti salvate dalla sentenza del Tar - Bollette Tosap in ritardo rischio sanzioni per gli utenti

Sabaudia la confusione urbanistica e amministrativa per la gestione dei consorzi, per quello di Bella Farnia i privati vincono facile al Tar contro il comune.

Latina Lido e gli stabilimenti riaperti dalla sentenza del Tar: un bel giorno torniamo a lavorare, l'intervento di Massimo Perin dell'associazione mare di Latina

venerdì 25 marzo 2016

Cortile in condominio, se non ne alterano l’uso i singoli possono costruirci dentro

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/03/normativa/cortile-in-condominio-se-non-ne-alterano-l-uso-i-singoli-possono-costruirci-dentro_51035_15.html

Cassazione: necessario accertare che i manufatti realizzati non occupino la colonna d’aria che sovrasta il giardino comune

25/03/2016 – I condòmini possono realizzare costruzioni nel cortile comune a condizione di non alterarne la destinazione e non occupare parte della colonna d’aria sovrastante. Questo principio generale è stato espresso dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza 5551/2016 ha imposto la demolizione di un manufatto, costruito nella corte comune, che non rispettava queste condizioni. 
 
Nel caso preso in esame, un condòmino era stato citato in giudizio per aver realizzato un manufatto in aderenza al fabbricato condominiale e con colonne sulla corte comune.  
 
Secondo la Corte d’Appello, il nuovo corpo di fabbrica rispettava gli articoli 1102 e 1120 del Codice Civile sull’uso della cosa comune e le innovazioni in condominio perché non impediva agli altri condòmini di utilizzare il cortile.
 
Il resto dei condòmini, però, non la pensava così perché a loro avviso la costruzione non rispettava le norme sulle distanze e avrebbe creato problemi statici all’edificio.
 
La Cassazione ha dato ragione ai condòmini ricorrenti prendendo in esame un altro fattore: la colonna d'aria o spazio aereo che sovrasta la corte comune.
 
Secondo i giudici, la funzione dei cortili comuni è quella di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano, quindi la colonna d'aria che li sovrasta non può essere occupata dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto.
 
La Cassazione ha sottolineato inoltre che, ai sensi dell’articolo 840 del Codice Civile, non si può usare a proprio vantaggio la colonna d’aria che sovrasta l’area comune se l’utilizzo ne compromette la destinazione naturale.
 
Dal momento che il manufatto realizzato sottraeva parte della colonna d’aria all’uso comune, i giudici hanno quindi ordinato la demolizione e il ripristino della situazione preesistente.
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Tax credit alberghi, potrebbero essere ammessi anche villaggi e campeggi

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/03/normativa/tax-credit-alberghi-potrebbero-essere-ammessi-anche-villaggi-e-campeggi_51018_15.html

Il Ministero dei beni culturali valuterà l’estensione del credito di imposta sulle ristrutturazioni alle strutture ricettive all’aperto

25/03/2016 – Le agevolazioni per la riqualificazione delle strutture alberghiere potrebbero essere estese anche a campeggi e villaggi turistici. L’ipotesi è stata ventilata dal sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact), Dorina Bianchi, che ha risposto ad un’interrogazione presentata alla Camera da due deputati di Scelta Civica.
 

Tax credit per gli alberghi

Il Decreto “ArtBonus” (DL 83/2014)ha riconosciuto un incentivo alle imprese alberghiere, esistenti alla data 1° gennaio 2012, che effettuano interventi di riqualificazione.
 
L’agevolazione, regolata in seguito dal DM 7 maggio 2015, prevede un credito di imposta del 30%, fino a un massimo di 200mila euro, delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, ripartito in 3 quote annuali di pari importo (utilizzabile esclusivamente in compensazione), non cumulabile con altre agevolazioni fiscali.

Possono accedervi le strutture alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, con almeno 7 camere, compresi alberghi, villaggi-albergo, residenze turistiche, alberghi diffusi. Lespese agevolabili sono quelle sostenute per:

ristrutturazione edilizia (rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma, miglioramento sismico, realizzazione o integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, a patto che non si alteri la volumetria complessiva degli edifici e la destinazione d’uso, sostituzione di serramenti esterni e interni, sostituzione di pavimentazioni);
restauro e risanamento conservativo;
riqualificazione energetica (globale, sull’involucro edilizio, di sostituzione degli impianti di climatizzazione, impianti da fonti rinnovabili);
eliminazione delle barriere architettoniche (rifacimento di scale, ascensori e servoscala, realizzazioni di bagni e sistemi domotici per disabili);
acquisto di mobili, componenti d’arredo, cucine professionali, arredi outdoor, attrezzature sportive e per centri benessere.
 

Estensione della Tax credit anche alle strutture all’aperto

Dato il successo registrato dalla misura, è stato chiesto al Mibact se la possibilità di partecipare al bando per la concessione del credito di imposta sarà riconosciuta anche alle imprese operanti nel turismo all'aria aperta.
 
Il sottosegretario Bianchi ha spiegato che al momento, in base al modo in cui è formulata la norma, il bonus è riservato ai soggetti che svolgono l'attività alberghiera in forma di impresa e non una qualsiasi attività ricettiva. Questo significa che per presentare domanda l’attività deve essere classificata nella categoria ATECO 55.10 - Alberghi e strutture simili.
 
Dato che le domande delle sole imprese alberghiere hanno superato di 40 milioni di euro la disponibilità del Governo, il sottosegretario Bianchi ha spiegato che l’estensione del bonus ad altre tipologie di strutture ricettive non rientra tra le priorità del Ministero, ma sarà valutata vista l’importanza delle strutture turistiche all’aria aperta in termini di presenze, lunghezza del soggiorno e fidelizzazione della clientela.
 
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Immobiliare, la fase negativa si è esaurita ed è iniziato il ‘recupero’

di Rossella Calabrese http://www.edilportale.com/news/2016/03/mercati/immobiliare-la-fase-negativa-si-%C3%A8-esaurita-ed-%C3%A8-iniziato-il-recupero_51032_13.html

I dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare presentato da Nomisma

25/03/2016 - Nei primi mesi del 2016 hanno trovato riscontro i segnali di lenta ripresa del mercato immobiliare italiano con i quali si era chiuso il 2015. La fase negativa dell’attuale ciclo immobiliare si è esaurita e ha preso avvio il ‘recupero’ anche se, come racconta la storia immobiliare italiana, i tempi della svolta tendono continuamente a dilatarsi.
 
È quanto emerge dal 1° Osservatorio Immobiliare 2016 di Nomisma, presentato il 23 marzo scorso, che ha monitorato, tra l’altro, il mercato delle 13 città intermedie: Ancona, Bergamo, Brescia, Livorno, Messina, Modena, Novara, Parma, Perugia, Salerno, Taranto, Trieste e Verona.
 

Aumento degli scambi, riduzione degli sconti sui prezzi

Le tendenze dei mercati cosiddetti ‘intermedi’ - spiega Nomisma - mostrano segnali più positivi rispetto a quelli delle grandi città, ad esclusione di Milano e Roma che sembrano anticipare tali inclinazioni. Si assiste all’aumento degli scambi, alla riduzione degli sconti praticati sui prezzi richiesti e allo stabilizzarsi dei tempi necessari alla vendita.
 
L’esiguità dell’offerta di qualità disponibile nei mercati maggiori (si consideri che il 52,8% delle abitazioni italiane ha più di 40 anni) ha contribuito al parziale spostamento degli investitori verso i mercati di secondo livello.
 

Trend positivo per le transazioni

Nei primi mesi del 2016 i segnali di ripresa non sono più circoscritti solo al settore residenziale. Per il secondo anno consecutivo le transazioni si sono confermate in territorio positivo: a crescere con intensità maggiore sono le compravendite di abitazioni che hanno fatto registrare un +3,6% nel 2015 e +6,5 % nel 2016 (444.636 compravendite secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate).
 
Nel segmento degli immobili destinati alle attività economiche, all’incremento del 2014 ha fatto seguito la stabilità del numero di contratti stipulati nell’anno successivo (44.319 compravendite). Le componenti che contribuiscono ad un’inversione di rotta nel non residenziale sono i negozi, e in parte - limitatamente al 2014 - i capannoni per l’industria.
 
Il segmento terziario soffre ancora di scarso interesse, sia nei mercati maggiori che in quelli minori, oltre ad essere caratterizzato da una domanda molto selettiva interessata quasi esclusivamente ad alcuni mercati metropolitani, in particolare Milano, Roma e, in misura minore, Torino e Firenze.
 

In aumento i mutui per l’acquisto dell’abitazione

Ritorna l’interesse per la proprietà dell’abitazione, che continua ad essere favorito da una minore selettività da parte del settore bancario riscontrabile nella quota di mercato assistita da mutuo. I mercati intermedi detengono il primato in termini di incidenza delle compravendite intermediate sostenute da credito che si attestano intorno al 70% rispetto al 60% dei mercati metropolitani.
 

Prezzi, tempi di vendita e sconti

La tendenziale ripresa del mercato è stata sostenuta dall’ulteriore calo dei prezzi, seppure in progressiva riduzione rispetto al passato. A questo proposito - come si legge nel Rapporto - i valori dei mercati intermedi presentano una minore resistenza all’innesco della ripresa. L’ultima variazione annuale dei prezzi (2016/2015) è risultata compresa tra il -3,5% dei capannoni e il -1,5% delle abitazioni nuove. Le abitazioni usate, gli uffici e i negozi hanno fatto registrare flessioni del 2%, 2,1% e 2,3%.
 
In un confronto tra i 13 mercati intermedi e quelli maggiori, si segnalano tempi di vendita più lunghi (8,7 mesi in media per le abitazioni) e sconti più sostenuti nel primo gruppo di mercati, non si ravvisa anche in questo caso un’intensificazione del miglioramento in atto.
 

Le locazioni

L’altra componente del mercato immobiliare è rappresentata dal segmento della locazione che, a consuntivo della fase recessiva, offre rendimenti piuttosto bassi e compressi in termini di variabilità tra i diversi mercati, nell’arco di un paio di punti percentuali in tutti i principali segmenti.
 
La locazione dell’abitazione risponde ad una domanda legata soprattutto alle nuove generazioni che, oltre a ricercare nuove soluzioni abitative per emancipazione dal nucleo di origine, nell’ultimo anno si sono spostate per motivi di studio o lavoro lungo la direttrice Mezzogiorno/Centro Nord (di 41.000 unità, il 70% è rappresentato da giovani). La componente di domanda che si rivolge all’opzione dell’affitto continua quindi ad essere consistente e pari a circa il 50%. Tra le tipologie di contratti stipulati si segnala la maggiore diffusione nell’ultimo biennio delle locazioni a canone concordato (che rappresentano oggi il 44,1% del totale). 

Negli ultimi dieci anni i prezzi di mercato e i canoni degli immobili locati hanno fatto segnare andamenti simili: in entrambi i casi la crescita si è interrotta attorno al 2007 e da lì è iniziata una fase di declino non ancora conclusa. L’adeguamento al ribasso dei canoni è stata la risposta di mercato alla debolezza economica della maggior parte della domanda che si rivolge a tale segmento. La variazione annuale dei canoni per gli immobili dei mercati intermedi si è attestata nell’ordine del -1,4% per le abitazioni usate, -1,7% per gli uffici e -1,9% per i negozi.
 

Ripresa e criticità

In ultima analisi, seppure la ripresa in atto mostri evidenze di consolidamento, non mancano i fattori potenzialmente critici. L’ulteriore indebolimento del quadro macro-economico, l’ampliamento dell’eccesso di offerta derivante da un’accelerazione nel processo di cessione delle garanzie immobiliari alla base dei non performing loans e un’attenuazione di interesse degli investitori corporate stranieri per il nostro Paese, sono i fronti da cui potrebbe scaturire un rallentamento - anche significativo - del processo di graduale risalita.
 
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mercoledì 23 marzo 2016

Riqualificazione energetica in condominio, ecco come cedere il credito

di Rossella Calabrese http://www.edilportale.com/news/2016/03/normativa/riqualificazione-energetica-in-condominio-ecco-come-cedere-il-credito_50998_15.html

Pronte le regole per i contribuenti che rientrano nella ‘no tax area’ che vogliono fruire dell’ecobonus 65%

24/03/2016 - Con il Provvedimento 43434 del 22 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato le regole per consentire ai contribuenti che rientrano nella ‘no tax area’ di usufruire dell’ecobonus 65% attraverso la cessione del credito corrispondente ai fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni, come parte del pagamento dovuto.
 
Tale possibilità è prevista a partire da quest’anno dall’articolo 1, comma 74, dellaLegge di Stabilità 2016, ma attendeva le istruzioni delle Entrate per poter diventare effettiva.
 

Cos’è la cessione del credito

La disposizione riguarda esclusivamente le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, per le quali spetta la detrazione dall’imposta lorda del 65%.
 
I contribuenti che ricadono nella “no tax area”, cioè i possessori di redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir, normalmente non possono fruire di tale agevolazione, che spetta solo fino a concorrenza dell’imposta lorda.
 
Con la cessione del credito, invece, la detrazione per la riqualificazione energetica apre anche a questi contribuenti, che possono farla valere come parte del pagamento da loro dovuto in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali.
 

Come optare per la cessione del credito

La scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.
 
Per rendere efficace tutta l’operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline contenente:
- il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese;
- il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno;
- il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
 
Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
 

Come i fornitori utilizzano il credito

I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.
 
Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L’Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24.

Scarica la Guida di Edilportale all'Ecobonus 65%
 

I commenti

“Positivo che siano uscite, seppur in ritardo come avevo ricordato in una interrogazione al Mef presentata insieme ai colleghi Misiani e Braga, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate”. “Mi auguro che ora i condomini possano sfruttare questo nuovo strumento. È comunque evidente che sarà necessario un suo prolungamento per renderlo efficace”. Così Ermete Realacci, Presidente della Commissione Ambiente della Camera.
 
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Ecobonus 65%: attivo il portale Enea per i lavori conclusi nel 2016

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2016/03/risparmio-energetico/ecobonus-65-attivo-il-portale-enea-per-i-lavori-conclusi-nel-2016_50990_27.html

La documentazione per gli interventi di building automation sarà accettata solo dopo le indicazioni del Ministero

24/03/2016 – Attivo il portale ENEA 2016, il sito dedicato all’invio telematico della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali del 65%, per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente terminati nel 2016.
 
L’Enea però precisa che per il momento “il sito non può accettare l’inserimento di documentazione relativa agli interventi di “building automation” (dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti)” poiché in attesa di indicazioni operative da parte dei Ministeri e degli enti preposti.
 

Ecobonus 65%: i lavori detraibili

La Legge di Stabilità 2016che ha prorogato le detrazioni fiscali del 65% fino al 31 dicembre 2016, ha anche introdotto il bonus per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di sistemi domotici per il controllo del riscaldamento, della produzione di acqua calda e della climatizzazione nelle unità abitative.
 
I dispositivi devono:
- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
 
La detrazione Irpef del 65% riguarda anche gli interventi di:

Riqualificazione globale degli edifici esistenti: deve portare a un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 marzo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010). In questo caso, il tetto del risparmio ottenibile è pari a 100 mila euro.
 
Interventi sugli involucri degli edifici, vale a dire strutture opache verticali, coperture, pavimenti, finestre e infissi, comprese le demolizioni e ricostruzioni eventualmente connesse con la loro realizzazione che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008. L’agevolazione massima per questi lavori arriva a 60 mila euro.
 
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Anche in questo caso, la detrazione massima ottenibile è 60 mila euro.
 
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sostituzione con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Rientrano in questo gruppo la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati, con contabilizzazione del calore, e l’applicabile della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati. È invece esclusa la trasformazione dell’impianto da centralizzato ad autonomo. Questi interventi danno diritto ad una detrazione massima di 30 mila euro.

Interventi di adeguamento antisismico delle prime case e degli edifici produttivi ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Opcm 3274/2003).
 
Scarica la GUIDA AL 65% DI EDILPORTALE
 

Ecobonus 65%: a quali edifici si applica

Ricordiamo che la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico può essere richiesta per gli edifici in tutte le categorie catastali, compresi quelli strumentali, a condizione che non siano ancora in costruzione e abbiano già un impianto di riscaldamento. Quest’ultima condizione non vale per l’installazione dei pannelli solari. Se nell’intervento di riqualificazione è compresa una demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’agevolazione è riconosciuta solo per i lavori effettuati sulla parte di edificio esistente.

Anche i lavori sulle parti comuni dei condomìni usufruiscono dell’Ecobonus, ma dal 1° gennaio 2016 questi interventi avranno una nuova leva perché i condòmini incapienti potranno cedere la loro quota di detrazione alle imprese che praticheranno uno sconto corrispondente. 

 
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