Ancora in stand-by il decreto relativo ai requisiti acustici passivi degli edifici
Il Consiglio dei Ministri di giovedì scorso ha approvato, in via preliminare, due decreti legislativi in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.
I due provvedimenti sono volti ad armonizzare la normativa nazionale in attuazione della delega di cui all’articolo 19 della Legge Europea 2013 bis (Legge n. 161 del 30 ottobre 2014).
Non è stato esaminato un terzo decreto, circolato alcune settimane fa insieme agli altri due, relativo alla semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, che disciplinerà la certificazione acustica e introdurrà il certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici (leggi i dettagli).
Il primo dei due decreti approvati giovedì armonizza la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'articolo 19 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 161/2014, con l’obiettivo di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell’Italia in materia di rumore ambientale e di risolvere in modo definitivo alcune criticità normative, soprattutto in materia di applicazione dei valori limite e di azioni mirate alle autorizzazioni all’esercizio di sorgenti sonore, quali le infrastrutture dei trasporti e le attività produttive, oltre che la mitigazione dell’inquinamento acustico e la salvaguardia delle popolazioni e degli ecosistemi.
Altro obiettivo del decreto è quello di regolamentare attività particolarmente sensibili al rumore ambientale e fino ad oggi escluse dalle normative quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.
Il secondo decreto reca disposizioni per far aderire la normativa italiana con la Direttiva 2000/14/CE e con il Regolamento CE 756/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere I), L) e M) della Legge 161/2014. Nello specifico ha l’obiettivo di ricondurre a norma l’insieme delle macchine rumorose operanti all’aperto, importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio per le quali mancava la certificazione e la marcatura CE. Si affida la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all’utenza.
Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione sia nei procedimenti di autorizzazione degli Organismi di certificazione, sia per i rinnovi in concomitanza con gli accreditamenti o il loro rinnovo da parte di ACCREDIA. Viene inoltre rafforzata la disciplina sanzionatoria prevista, conferendo ad ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica.
I due provvedimenti sono volti ad armonizzare la normativa nazionale in attuazione della delega di cui all’articolo 19 della Legge Europea 2013 bis (Legge n. 161 del 30 ottobre 2014).
Non è stato esaminato un terzo decreto, circolato alcune settimane fa insieme agli altri due, relativo alla semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, che disciplinerà la certificazione acustica e introdurrà il certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici (leggi i dettagli).
Il primo dei due decreti approvati giovedì armonizza la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'articolo 19 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 161/2014, con l’obiettivo di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell’Italia in materia di rumore ambientale e di risolvere in modo definitivo alcune criticità normative, soprattutto in materia di applicazione dei valori limite e di azioni mirate alle autorizzazioni all’esercizio di sorgenti sonore, quali le infrastrutture dei trasporti e le attività produttive, oltre che la mitigazione dell’inquinamento acustico e la salvaguardia delle popolazioni e degli ecosistemi.
Altro obiettivo del decreto è quello di regolamentare attività particolarmente sensibili al rumore ambientale e fino ad oggi escluse dalle normative quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.
Il secondo decreto reca disposizioni per far aderire la normativa italiana con la Direttiva 2000/14/CE e con il Regolamento CE 756/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere I), L) e M) della Legge 161/2014. Nello specifico ha l’obiettivo di ricondurre a norma l’insieme delle macchine rumorose operanti all’aperto, importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio per le quali mancava la certificazione e la marcatura CE. Si affida la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all’utenza.
Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione sia nei procedimenti di autorizzazione degli Organismi di certificazione, sia per i rinnovi in concomitanza con gli accreditamenti o il loro rinnovo da parte di ACCREDIA. Viene inoltre rafforzata la disciplina sanzionatoria prevista, conferendo ad ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica.
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