giovedì 19 aprile 2018

Latina urbanistica, troppe pratiche edilizie il comune valuta il sorteggio


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sabato 7 aprile 2018

Il dramma. Altri due casi a Crotone, +50% nell’edilizia grazie a poche ispezioni, addetti usurati e nero Ripresa senza controlli: salgono i morti a lavoro

il fatto quotidiano 6 aprile 2018 di Roberto Rotunno
dati
159
le “mor ti
bianche”
da gennaio
secondo
l’osservatorio
di Bologna:
1400 casi
nel 2017
40%
il calo
del numero
di aziende
ispezionate
dall’Inail tra
2014 e 2017

venerdì 6 aprile 2018

giovedì 5 aprile 2018

mercoledì 4 aprile 2018

Ampliamento volumetrico, è una ristrutturazione o crea una pertinenza?

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2018/03/normativa/ampliamento-volumetrico-%C3%A8-una-ristrutturazione-o-crea-una-pertinenza_63111_15.html
La Cassazione spiega quando è obbligatorio il permesso di costruire in base alle caratteristiche dell’intervento
L’ampliamento di un fabbricato preesistente non crea una pertinenza, ma deve essere classificato come “ristrutturazione edilizia”. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 4139/2018.
 

L’ampliamento non crea una pertinenza

I giudici hanno spiegato che la parte realizzata come ampliamento diventa parte integrante dell’edificio preesistente, lo completa per soddisfare meglio i bisogni cui è destinato. Manca quindi l’autonomia rispetto all’edificio principale, che è uno dei requisiti che un manufatto deve possedere per essere considerato pertinenziale.
 
L’intervento di ampliamento si classifica quindi come ristrutturazione edilizia e richiede il permesso di costruire. Questo perché, in base al testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) si tratta di un lavoro che porta ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che altera la volumetria dell’edificio.
 
Chi realizza un intervento, ha illustrato la Cassazione, deve essere consapevole della sua rilevanza e deve verificare quale procedura sia necessario seguire.
 

Ampliamento. ristrutturazione o pertinenza? Il caso

Nel caso preso in esame dalla Cassazione, il proprietario di un immobile vincolato ai sensi del Codice dei beni ambientali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) aveva realizzato un intervento di ampliamento senza permesso. Il Comune aveva rilevato la presenza di un abuso edilizio e imposto il ripristino della situazione preesistente oltre al pagamento di una sanzione.
 
Il proprietario sosteneva invece che si trattasse di un manufatto pertinenziale e che non fosse quindi richiesto il permesso di costruire. In base al Testo unico dell’edilizia, infatti, possono essere considerate come nuove costruzioni solo le pertinenze con un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale.
 
I giudici hanno smontato queste argomentazioni facendo leva, a monte, sulla qualificazione dell’intervento edilizio. La Cassazione ha spiegato che l’ampliamento è una ristrutturazione edilizia e che, trattandosi di un edificio vincolato, non ci sono dubbi sull’obbligo di ottenere preventivamente il permesso di costruire.
 
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Opere pubbliche incompiute: in arrivo l’elenco aggiornato

di Rossella Calabrese

http://www.edilportale.com/news/2018/04/lavori-pubblici/opere-pubbliche-incompiute-in-arrivo-l-elenco-aggiornato_63365_11.html

Dal triennio 2019-2021 occorrerà indicare il destino delle incompiute: completamento, riutilizzo o demolizione

È scaduto il 31 marzo scorso, per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, il termine entro cui segnalare le opere pubbliche incompiute al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
 
Sulla base dei dati ricevuti, il Ministero, le Regioni e Province autonome, con il supporto di Itaca, entro il 30 giugno 2018 pubblicheranno l’aggiornamento annuale dell’anagrafe delle opere incompiute.
 
La ricognizione delle incompiute - spiega il MIT - assume particolare rilevanza anche alla luce delle indicazioni del recente Regolamento 16/2018, previsto dal Codice dei Contratti, che disciplina le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione della programmazione di lavori, servizi e forniture.
 
Il Regolamento prevede, a partire dalla programmazione triennale dei lavori 2019-2021, la pubblicazione delle incompiute da parte degli enti locali, indicando per ciascuna opera il destino, dal completamento, al riutilizzo, alla demolizione.
 
Il Sistema informativo di monitoraggio delle opere incompiute (Simoi) attivato nel 2013 - ricorda il MIT -, è accessibile dal sito del Servizio Contratti Pubblicied è una banca dati delle opere incompiute di competenza delle amministrazioni statali, regionali e locali. Si tratta di uno strumento conoscitivo, a supporto delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, che consente di monitorare, ogni anno, lo stato di avanzamento delle opere incompiute secondo parametri oggettivi e predeterminati.
 
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Abusi edilizi, possono nascondersi nelle opere per attività agricole

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2018/04/normativa/abusi-edilizi-possono-nascondersi-nelle-opere-per-attivit%C3%A0-agricole_63363_15.html

CdS: la suddivisione di un terreno e la realizzazione di strade o pozzi può nascondere l’intenzione di sfruttare l’area a fini residenziali

 La suddivisione di un terreno e la realizzazione di piccole opere utili alla coltivazione possono far nascere il sospetto che ci sia l’intenzione di realizzare una lottizzazione abusiva. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 1878/2018.
 

Lottizzazione abusiva cartolare e sostanziale

Per dirimere la questione, i giudici hanno spiegato la differenza tra lottizzazione abusiva cartolare e lottizzazione abusiva sostanziale.
 
Nel primo caso si verifica un frazionamento non autorizzato, ma non si creano cambi funzionali del territorio e di gruppi di edifici. È al massimo possibile individuare la creazione dei presupposti per la futura realizzazione di edifici residenziali o altre opere abusive.
 
Nella lottizzazione abusiva sostanziale avviene invece un cambiamento del territorio e si verifica un aumento del carico urbanistico.
 

Opere agricole e lottizzazione abusiva

Nel caso preso in esame, i proprietari di un terreno utilizzato per attività agricole a livello amatoriale avevano realizzato interventi, autorizzati dal Comune, di recinzione e di creazione di un pozzo, accompagnati dalla costruzione di un manufatto di legno. L’area era stata anche elettrificata, per poter attingere l’acqua dal pozzo, e dotata di una strada per il collegamento dei vari lotti.
 
Secondo i proprietari, si trattava di interventi di lieve entità per consentire lo svolgimento dell’attività agricola.
 
A detta del Comune, invece, gli interventi rappresentavano una lottizzazione abusiva dal momento che la realizzazione di determinate opere infrastrutturali e tecniche e di manufatti adatti all’uso residenziale lasciava presupporre l’intenzione di modificare la destinazione d’uso della zona per sfruttarla a fini residenziali.
 
Sia il Tar sia il Consiglio di Stato hanno dato ragione al Comune ritenendo che le opere realizzate costituissero l’avvio di una trasformazione urbanistica in violazione delle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico, a seguito della quale il terreno avrebbe perso la sua configurazione originaria.
 
I giudici hanno contestato anche la natura stabile del manufatto di legno e la presenza di opere di sbancamento e livellamento del terreno. Il CdS ha giudicato irrilevante la presenza di orti e alberi da frutti e indubbia la volontà di sfruttare l’area a fini residenziali. Per questi motivi ha ordinato la rimozione delle opere realizzate.
 
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Ristrutturazioni, ok al bonus per il balcone che diventa veranda

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2018/04/normativa/ristrutturazioni-ok-al-bonus-per-il-balcone-che-diventa-veranda_63380_15.html

L’agevolazione spetta anche per la realizzazione di un nuovo balcone e il rifacimento o l'ampliamento del terrazzo

La trasformazione di un balcone in una veranda rientra tra gli interventi ammessi alla detrazione 50% prevista dal Bonus ristrutturazione.
 

Bonus ristrutturazioni: gli interventi sulle verande

Normalmente la veranda amplia lo spazio vivibile di un’abitazione ed è destinata ad un uso prolungato nel tempo. Infatti, secondo le 42 definizioni standard, la Veranda è un “locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.

Ferma restando la conformità alle normative edilizie locali, gli interventi sulle verande accedono alla detrazione Irpef del 50%:
 - se vengono introdotte innovazioni rispetto alla situazione precedente;
- in caso di nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento;
- in caso di trasformazione di balcone in veranda.
 

Ristrutturazioni: i lavori agevolabili su terrazzi e balconi

Secondo le 42 definizioni standard il balcone è un ‘elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.  

Nelle definizioni standard la terrazza viene definita come un “elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni”. 

Rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione 50% prevista dal bonus ristrutturazione anche:
- il rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano) di un terrazzo;
- la realizzazione di un balcone;
- il rifacimento del balcone con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI 
 

Verande e balconi: le autorizzazioni richieste

La trasformazione di un balcone in una veranda comporta la creazione di un nuovo volume e determina un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; di conseguenza è necessario chiedere un titolo abilitativo, che nella maggior parte dei casi consiste nel Permesso di costruire. 
 
Oltre al titolo abilitativo è necessario verificare che l’immobile abbia ancora della volumetria residua, che siano rispettati i rapporti di superficie aereo illuminante stabiliti dal regolamento d’igiene, siano rispettate le verifiche statiche e antisismiche ed eventuali altre norme contenute nel proprio regolamento comunale e, talvolta, nel regolamento condominiale.
 
La realizzazione di un balcone ex-novo e l'ampliamento di un terrazzoimplicano un aumento della superficie accessoria e modificano i prospetti, di conseguenza sono interventi di ristrutturazione edilizia e richiedono, come ha spesso ricordato la giurisprudenza, come titolo abilitativo il permesso di costruire. Inoltre, bisogna considerare il regolamento edilizio del proprio Comune e il regolamento condominale.
 
La realizzazione del balcone è vietata se ciò mette in pericolo o pregiudica la stabilità dell’edificio o lede il decoro architettonico dell’edificio.
 
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