martedì 23 novembre 2010

Tar Puglia dà ragione geometri progettazione sismica

Progettazione in zona sismica: il Tar Puglia dà ragione ai geometri
Annullata la circolare regionale che limitava la competenza dei
geometri alla zona 4

di Rossella Calabrese
23/11/2010 - È illegittima la Circolare interpretativa del 6 luglio
2010 con cui la Regione Puglia stabiliva che i geometri potessero
progettare esclusivamente nella zona sismica 4, perché non in possesso
delle conoscenze tecniche richieste dalla normativa sismica. Lo
afferma il Tar Puglia, con la Sentenza 3920 del 18 novembre 2010,
accogliendo il ricorso dei geometri pugliesi.
Secondo i giudici, la Circolare non è meramente “interpretativa” ma
introduce delle limitazioni oggettive all’attività di progettazione
dei geometri, in violazione delle norme sulle competenze
professionali, ed è quindi lesiva e modificativa dell’ordinamento
vigente.

La vicenda
Con la Circolare interpretativa del 6 luglio 2010, il Servizio Lavori
Pubblici della Regione Puglia ha chiarito che “la competenza della
categoria professionale dei geometri in zona sismica può essere
consentita per la esclusiva zona classificata 4, alle attività di
progettazione, direzione lavori e vigilanza su lavori di riparazione
delle costruzioni esistenti, […] con esclusione, in ogni caso, di
opere che prevedano l’impiego di strutture in c.a. e acciaio”.

Secondo la Regione Puglia, alla luce delle Norme Tecniche sulle
Costruzioni (DM 14/01/2008) e della Delibera di Giunta 1626/2009, su
tutto il territorio regionale si progetta e si eseguono verifiche
sulle costruzioni seguendo la normativa sismica, e verificando le
strutture resistenti ai cosiddetti “stati limite”. Per assimilare tali
metodologie, gli ingegneri, gli architetti e i geologi hanno
aggiornato le proprie conoscenze acquisite nei corsi universitari; la
scuola superiore per geometri, invece, non insegna ai tecnici
diplomati a progettare in zona sismica con metodi di verifica
paragonabili a quelli di competenza dei laureati.

Il 13 ottobre 2010 i geometri pugliesi hanno presentato ricorso al Tar
per chiedere l’annullamento della Circolare, sostenendo che essa vìola
le norme sulle competenze professionali dei geometri.

La sentenza 3920/2010
Secondo il Tar, la Circolare della Regione Puglia, circoscrivendo i
casi in cui i geometri possono progettare edifici in zona sismica, ha
introdotto delle limitazioni non riconducibili alla normativa statale,
né giustificabili dalla particolare situazione del territorio
pugliese.

Ricorda, infatti, il Tar che l’individuazione delle singole figure
professionali e delle rispettive competenze spetta allo Stato, le
Regioni possono solo disciplinare gli aspetti strettamente connessi
alla realtà regionale.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo ha annullato la
Circolaree condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese
processuali.
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2010/11/progettazione/progettazione-in-zona-sismica-il-tar-puglia-d%C3%A0-ragione-ai-geometri_20661_17.html

martedì 9 novembre 2010

ponteggi, elementi in plastica per rivestire tubi e giunti

L'elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei ponteggi a tubi e giunti

Con la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Capo II, Titolo IV, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Quesito n. 7
L'elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei ponteggi a tubi e giunti può costituire una delle soluzioni per adempiere a quanto previsto dal punto 1.5 dell'Allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per ciò che attiene le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio? Inoltre, l'elemento in plastica è soggetto ad autorizzazione/omlogazione obbligatoria rilasciata da soggetto pubblico?

Risposta
"La realizzazione del suddetto elemento con l'obiettivo di limitare i rischi dovuti alle sporgenze dei componenti dei giunti è da inquadrarsi nel disposto del comma 1, dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che recita testualmente "Fermo restando quanto previsto dal punto 1 (Viabilità nei cantieri) dell'Allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli". Pertanto, in relazione al primo quesito si ritiene che la realizzazione di tale dispsitivo può costituire una delle soluzioni per ottemperare al citato articolo 108. Per quanto riguarda il secondo quesito, mirato a conoscere se è obbligatoria una eventuale autorizzazione/omologazione di tale dispositivo, si evidenzia che la normativa vigente non prevede alcun tipo di autorizzazione/omologazione per l'elemento di che trattasi".

fonte: Ministero del Lavoro
7 novembre 2010