mercoledì 31 dicembre 2008

inquietante situazione detrazione 55%

Sulle detrazioni relative al 55% per il risparmio e contenimento energetico, per la riduzione delle emissioni, dopo il silenzio - rifiuto addirittura retroattivo (poi escluso solo il retroattivo) e la normativa che dovrebbe entrare in vigore domani, ancora non risulta pubblicato il modello.Difatti basta andare all'apposito dell'agenzia delle entrate e cliccare sulle novità (http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Novita+modelli/) l'ultimo modello pubblicato è del 29/12 e non vi è traccia di quello relativo al 55%.Ricordiamo che anche su tale questione il governo è riuscito a far trovare d'accordo, cittadini, associazioni di consumatori, aziende, associazioni di aziende, oltre ovviamente alle associazioni ambientaliste che la norma proposta dall'attuale esecutivo nazionale era sbagliata, anticostituzionale, contraria al progresso e all'economia.Come sempre qualche timido e goffo tentativo per correre ai ripari.Ma finora senza risultati utili.Pontinia 31 dicembre 2008 Libralato Giorgio Detrazione 55%, irreperibile il modello delle Entrate
Non è ancora stato pubblicato il fac-simile per l’accesso allo sconto Irpef, cresce l’attesa tra i contribuenti
di Paola Mammarella
www.edilportale.com30/12/2008 – Aumenta l’attesa per lo sconto Irpef del 55%. Non è ancora stato pubblicato il modello da utilizzare per presentare l’istanza di accesso alla detrazione del 55% delle spese sostenute nel 2008 per la riqualificazione energetica degli edifici. Il modello doveva essere disponibile da oggi sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate per fornire risposte ai dubbi derivati dalle disposizioni del Decreto Legge anticrisi 185/2008. Secondo il decreto,che il Parlamento deve convertire in legge entro il 28 gennaio 2009, il modello contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione, deve essere pubblicato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL, cioè il 29 novembre 2008. La maggiore incertezza a carico dei contribuenti riguarda la retroattività. Era stato infatti ipotizzato che le somme già corrisposte prima dell’entrata in vigore del decreto potessero essere esenti dall’applicazione dell’articolo 29. Gli emendamenti sono però all’esame del Parlamento e per qualunque novità bisognerà attendere la ripresa dei lavori a gennaio. Perché diventino efficaci si dovrà poi attendere la pubblicazione della legge di conversione del decreto in Gazzetta Ufficiale. In mancanza di questo step resta in vigore quanto stabilito dal decreto 185. Occhi puntati sul web quindi. In attesa che la pubblicazione del modello renda accessibile una detrazione fiscale messa in forse dalla normativa vigente.
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Bozza non ancora in vigore 02/12/2008
Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

Decreto Legge 29/11/2008 n. 185
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (Suppl. Ordinario n. 263)
(Gazzetta ufficiale 29/11/2008 n. 280)

E un nuovo appello è stato lanciato da Uncsaal (Unione nazionale costruttori serramenti acciaio alluminio leghe), questa volta rivolto ai membri delle Commissioni Bilancio e Finanze, per chiedere lo stralcio integrale dell’art. 29 dal DL 185/2008. “Il Comitato Direttivo e la Consulta Nazionale dei Coordinatori Regionali Uncsaal – si legge nel comunicato dell’Associazione – appoggiano gli emendamenti 29.37 (Zeller, Brugger), 29.67 (Libé, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Ruggeri, Formisano, Compagnon) e 29.38 (Strizzolo) per la soppressione integrale dell’articolo 29 dal DL 185/2008 e chiedono ai Membri delle Commissioni Permanenti V Bilancio e VI Finanze della Camera dei Deputati di votarli il prossimo 9 gennaio 2009.” Su www.uncsaal.it/55/attacco.htm il form per condividere questa richiesta e per inviarla ai Membri della V e della VI Commissione della Camera dei Deputati.
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Emendamenti articolo 29

venerdì 26 dicembre 2008

Durc: è sufficiente applicare il solo contratto nazionale
Anche l’impresa che non aderisce agli accordi territoriali ha diritto al Durc
di Rossella Calabrese
23/12/2008 - Un’azienda che sia aderente o abbia conferito mandato ad una organizzazione datoriale firmataria di un contratto collettivo, ma che non abbia stipulato o aderito ad un accordo collettivo territoriale ha diritto al rilascio del Durc. È quanto afferma il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 54 del 19 dicembre 2008.

Il quesito è stato posto dalla Confartigianato che ha chiesto conferma al Ministero della correttezza del diniego, espresso da una Cassa edile industriale appartenente al circuito ANCE, alla richiesta di rilascio del DURC da parte di un’impresa artigiana che applica ai propri dipendenti il solo CCNL edilizia artigiana, non essendo vigente sul territorio di competenza alcun contratto integrativo territoriale.

Il Ministero ha ricordato che il contratto collettivo di diritto comune è valido unicamente nei confronti degli iscritti alle associazioni sindacali che lo hanno stipulato per conto dei lavoratori o dei datori di lavoro, ma può comunque essere applicato ogni qual volta sia ravvisabile una esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro: ad esempio quando il contratto individuale rinvii a un dato contratto collettivo (c.d. rinvio materiale), oppure alla contrattazione collettiva vigente di quel dato settore produttivo (c.d. rinvio formale), oppure ancora per la “perdurante ed uniforme applicazione di clausole o di istituti tipici di un contratto collettivo post corporativo, compiuta senza alcuna riserva e condizione”.

Ne consegue che un’impresa che sia aderente o abbia conferito mandato ad una organizzazione datoriale che sia firmataria di un dato CCNL, ma che non abbia stipulato o aderito ad un accordo collettivo territoriale, non sembra ritenersi obbligata alla applicazione di tali disposizioni collettive di II livello, a meno che il datore di lavoro non vi dia esplicita adesione o spontanea applicazione.

Resta tuttavia ferma la possibilità, da parte della contrattazione collettiva e delle Casse edili, di concordare una diversa determinazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle stesse Casse.

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