lunedì 21 novembre 2016

Acquisto box auto di pertinenza, ok al bonus 50% anche senza bonifico

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2016/11/normativa/acquisto-box-auto-di-pertinenza-ok-al-bonus-50-anche-senza-bonifico_55107_15.html

Agenzia delle Entrate: il venditore dovrà rilasciare un certificato che attesti l'importo ricevuto

 La detrazione 50% delle spese per l’acquisto di un box auto è possibile anche nel caso di acquisto senza bonifico bancario o postale. In questa ipotesi i contribuenti dovranno farsi rilasciare dal venditore un certificato che attesti l'importo speso. 
 
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella circolare 43/E in cui vengono fornite le indicazioni da seguire per accedere all’agevolazione prevista per l’acquisto di autorimesse e posti auto di pertinenza a immobili residenziali.
 

Detrazione per box auto pertinenziale: l’agevolazione

L’Agenzia ricorda che la detrazione del 50% è ammessa anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a immobili residenziali, anche a proprietà comune, nonché, per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati dall’attestazione rilasciata dal costruttore.
 
In base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 giugno 2010, la ritenuta alla fonte dell’8% prevista dal Dl 98/2011 va applicata tra le altre alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
 
Nella circolare, però, le Entrate chiariscono che non si perde automaticamente il diritto al beneficio nei casi in cui viene soddisfatta la finalità della norma agevolativa, che punta alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.
 
Nel caso di pagamento che non risulti da un bonifico, il ricevimento delle somme da parte dell’impresa deve risultare attestato dall’atto notarile.
 

Detrazione box auto: i documenti necessari

Il contribuente deve farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.
 
Anche in caso di bonifico bancario errato, cioè compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%, il contribuente può continuare ad aver diritto all’agevolazione. Basterà farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva in cui il venditore afferma di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa.
 
 
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