domenica 31 luglio 2011

s' Regioni piano nazionale efficienza energetica 2011

Sì delle Regioni al Piano nazionale per l’efficienza energetica 2011
Nel periodo 2007/2010 il contributo del settore residenziale è stato rilevante per il conseguimento degli obiettivi
di Rossella Calabrese
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29/07/2011 - La Conferenza Stato-Regioni ha dato il suo via libera al Piano di azione nazionale per l’efficienza energetica 2011.

http://www.edilportale.com/news/2011/07/risparmio-energetico/s%C3%AC-delle-regioni-al-piano-nazionale-per-l-efficienza-energetica-2011_23660_27.html
Il provvedimento, che nelle scorse settimane era stato sottoposto a consultazione pubblica, è stato illustrato dal sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega all’energia, Stefano Saglia. Sono 4 le direttrici del Piano: il risparmio energetico in edilizia, lo sviluppo del meccanismo dei certificati bianchi, gli interventi tecnologici e organizzativi nel settore dei trasporti e l’efficientamento energetico nell’industria e nei servizi.

Il PAEE 2011 mantiene l’obiettivo quantitativo di riduzione dei consumi al 2016 pari al 9% (126.540 GWh/anno) rispetto alla media del quinquennio 2003-2007. Confermate anche l’impostazione generale e la metodologia di calcolo dell’obiettivo.

Le innovazioni riguardano i contenuti e le procedure: l’inserimento di ulteriori settori come generazione e trasmissione di energia (settori non limitati agli usi finali) e degli interventi in in materia di efficienza energetica promossi da Regioni e Comuni, che erano esclusi dal Piano precedente. In particolare, il ‘Patto dei Sindaci’, l’iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel gennaio 2008, per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale.

Fra le innovazioni procedurali, il PAEE 2011 si è caratterizzato per l’avvio di contatti con le Regioni con la previsione dell’intesa in conferenza Stato Regioni, l’istituzione di un Gruppo di lavoro congiunto con mandato non limitato al secondo PAEE e l’attivazione della consultazione pubblica sullo schema di Piano.

Altri elementi di novità sono il rafforzamento del ruolo della certificazione energetica, il delineamento di un quadro chiaro degli incentivi a disposizione per gli interventi di riqualificazione e il proposito di definire in maniera univoca gli ‘Edifici a Energia Quasi Zero’ (leggi tutto).

I risultati conseguiti nel primo periodo (2007/2010) - spiega il Ministero - sono positivi: l’obiettivo è stato superato del 33,8%. Infatti, al traguardo intermedio del 2010 l’impegno era di realizzare un risparmio di 35.658 GWh/anno; sono stati invece raggiunti risparmi per 47.711 GWh/anno.

Per il conseguimento del risultato globale è stato rilevante il contributo del settore residenziale. Aree di miglioramento sono il settore terziario e quello dei trasporti. Le norme per il rinnovo del parco edilizio hanno contribuito per il 48% mentre la normativa sulle detrazioni del 55% per il 9,7%.

Il Ministero allo Sviluppo economico presenterà il PAEE 2011 all’Unione Europea, con circa un mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista (30 giugno 2011).

s' Regioni piano nazionale efficienza energetica 2011

Sì delle Regioni al Piano nazionale per l’efficienza energetica 2011
Nel periodo 2007/2010 il contributo del settore residenziale è stato rilevante per il conseguimento degli obiettivi
di Rossella Calabrese
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29/07/2011 - La Conferenza Stato-Regioni ha dato il suo via libera al Piano di azione nazionale per l’efficienza energetica 2011.

http://www.edilportale.com/news/2011/07/risparmio-energetico/s%C3%AC-delle-regioni-al-piano-nazionale-per-l-efficienza-energetica-2011_23660_27.html
Il provvedimento, che nelle scorse settimane era stato sottoposto a consultazione pubblica, è stato illustrato dal sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega all’energia, Stefano Saglia. Sono 4 le direttrici del Piano: il risparmio energetico in edilizia, lo sviluppo del meccanismo dei certificati bianchi, gli interventi tecnologici e organizzativi nel settore dei trasporti e l’efficientamento energetico nell’industria e nei servizi.

Il PAEE 2011 mantiene l’obiettivo quantitativo di riduzione dei consumi al 2016 pari al 9% (126.540 GWh/anno) rispetto alla media del quinquennio 2003-2007. Confermate anche l’impostazione generale e la metodologia di calcolo dell’obiettivo.

Le innovazioni riguardano i contenuti e le procedure: l’inserimento di ulteriori settori come generazione e trasmissione di energia (settori non limitati agli usi finali) e degli interventi in in materia di efficienza energetica promossi da Regioni e Comuni, che erano esclusi dal Piano precedente. In particolare, il ‘Patto dei Sindaci’, l’iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel gennaio 2008, per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale.

Fra le innovazioni procedurali, il PAEE 2011 si è caratterizzato per l’avvio di contatti con le Regioni con la previsione dell’intesa in conferenza Stato Regioni, l’istituzione di un Gruppo di lavoro congiunto con mandato non limitato al secondo PAEE e l’attivazione della consultazione pubblica sullo schema di Piano.

Altri elementi di novità sono il rafforzamento del ruolo della certificazione energetica, il delineamento di un quadro chiaro degli incentivi a disposizione per gli interventi di riqualificazione e il proposito di definire in maniera univoca gli ‘Edifici a Energia Quasi Zero’ (leggi tutto).

I risultati conseguiti nel primo periodo (2007/2010) - spiega il Ministero - sono positivi: l’obiettivo è stato superato del 33,8%. Infatti, al traguardo intermedio del 2010 l’impegno era di realizzare un risparmio di 35.658 GWh/anno; sono stati invece raggiunti risparmi per 47.711 GWh/anno.

Per il conseguimento del risultato globale è stato rilevante il contributo del settore residenziale. Aree di miglioramento sono il settore terziario e quello dei trasporti. Le norme per il rinnovo del parco edilizio hanno contribuito per il 48% mentre la normativa sulle detrazioni del 55% per il 9,7%.

Il Ministero allo Sviluppo economico presenterà il PAEE 2011 all’Unione Europea, con circa un mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista (30 giugno 2011).

sabato 30 luglio 2011

cercasi coperture diritto superficie pagamento anticipato

Per importante investitore internazionale stiamo selezionando capannoni industriali per la immediata installazione di impianti fotovoltaici.
L'investitore è disponibile ad ottenere la cessione del diritto di superficie della sola copertura per 20 anni in cambio di € 280.000,00 per MWp installato da versare anticipatamente al momento dell'allaccio dell'impianto, da quel momento tutta la manutenzione della stessa copertura sarà a carico dell'investitore.
Inoltre se la struttura presentasse copertura in fibrocemento (eternit) i costi di smaltimento, bonifica e sostituzione con nuova copertura sarebbero interamente a carico dell'investitore.

Caratteristiche della copertura:

-- Minino 3000 mq
-- Almeno una falda esposta bene a Sud
-- Nessuna ipoteca sull'immobile

Se interessati per favore inviate planimetria con indicato il Sud, sarà nostra cura contattarvi al più presto.

sabato 23 luglio 2011

i coefficienti moltiplicatori rendita catastale per imposta registro

La legge finanziaria per il 2005 tenta di costruire un argine verso il diffuso malcostume di occultare in tutto o in parte la base imponibile discendente dai contratti di locazione, e quindi sia ai fini dell'imposta di registro sia ai fini Ire. Ma creando una incredibile serie di complicazioni: l'utilizzo del sistema dei "valori catastali" ha infatti effetti imprevisti e, per la stessa casa, il "valore catastale" può cambiare sensibilmente.

L'imposta di registro. Il comma 341 dispone che non è soggetto ad accertamento il canone di locazione relativo a immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, che risulti dal contratto in misura non inferiore al 10% del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge di registro (Dpr 131/1986), vale a dire il prodotto che risulta dalla moltiplicazione della rendita catastale per i noti coefficienti di rivalutazione. L'Irpef. Il comma 342 dispone, in tema di accertamento delle imposte sul reddito dei fabbricati, che non si procede ad accertamento se i redditi di fabbricati derivanti da locazione siano stati dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto (ridotto del 15 per cento) e il 10% del valore dell'immobile; quest'ultimo non è il valore venale, ma il valore sempre determinato mediante l'applicazione dell'articolo 52, comma 4, del Dpr 131/1986.

Contratti «concordati». Il comma 343 dispone che le norme appena riferite non si applicano ai contratti di locazione stipulati con il sistema dei «contratti concordati».

Il «valore catastale». Il sistema di valutazione catastale dei beni immobili serve a stabilire un valore dell'immobile che il fisco non possa contestare. Vediamo dunque come si procede al calcolo della valutazione automatica, su cui si applicherà poi il 10% (si veda l'altro articolo nella pagina). Anzitutto si prende in considerazione la rendita catastale attribuita ad un determinato bene immobile; poi si rivaluta detta rendita (legge 662/96) del 5 per cento (per la rendita catastale dei fabbricati) oppure del 25 per cento (per i redditi dominicali dei terreni); da ultimo si moltiplica il prodotto così ottenuto con i coefficienti moltiplicatori dettati dal Dm del 14 dicembre 1991: 75 per i terreni; 34 per i fabbricati C/1 (i negozi) ed E; 50 per i fabbricati A/10 (uffici) e D (opifici); 100 per tutti gli altri fabbricati e, quindi, in particolare, per le abitazioni. Ma è proprio qui che nascono i problemi. Perché con la Finanziaria 2004 (legge 350/2003) è stato disposto (ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e quindi né ai fini Iva, né ai fini Ici e Irpef/Ires), proprio l'aumento dei moltiplicatori delle rendite catastali, e precisamente una loro rivalutazione del dieci per cento. Non basta: con la legge 191/2004 (e sempre ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale) è stata sancita (ma solo con riguardo solo a tutti gli immobili diversi dalla «prima casa»), un'ulteriore rivalutazione (elevando il 10% della Finanziaria 2004 al 20 per cento) dei moltiplicatori indicati nel Dm del 14 dicembre 1991.

I nuovi moltiplicatori. Nel concreto, quindi, ora si ha il seguente panorama di «basi imponibili» a seconda della situazione:

a) imposta di registro per locazioni ma anche atti traslativi aventi ad oggetto tutti gli immobili diversi dalla «prima casa»: il «valore catastale» si calcola applicando alle rendite catastali il coefficiente di rivalutazione (del 5% per i fabbricati) e moltiplicando il prodotto così ottenuto con i coefficienti di cui al Dm del 14 dicembre 1991 aumentati del 20 per cento.
Semplificando, per queste locazioni si ottiene il seguente quadro di riferimento:
1)per i terreni, si moltiplica il reddito dominicale (non rivalutato) per 112,50;
2)per i fabbricati C/1 ed E, si moltiplica la rendita catastale per 42,84;
3)per i fabbricati A/10 e D, si moltiplica la rendita catastale per 63;
4)per tutti gli altri fabbricati (quindi per le abitazioni), si moltiplica la rendita catastale per 126;

b)imposta di registro per locazioni e gli atti traslativi aventi invece a oggetto la «prima casa», anche qualora questa, appunto, venga data in locazione: il «valore catastale» si calcola applicando alle rendite catastali il coefficiente di rivalutazione del 5% e moltiplicando il prodotto così ottenuto con i coefficienti di cui al Dm del 14 dicembre 1991 rivalutati però solo del 10 per cento; semplificando, occorre moltiplicare la rendita catastale (non rivalutata) per 115,50;

c)Irpef derivante da locazione (ma anche Iva per gli atti traslativi): la valutazione automatica si calcola applicando alle rendite catastali il coefficiente di rivalutazione (del 5% per i fabbricati) e moltiplicando il prodotto così ottenuto con i soliti moltiplicatori di cui al Dm del 14 dicembre 1991; semplificando, si ottiene il seguente quadro di riferimento:
1)per i fabbricati C/1 ed E, occorre moltiplicare la rendita catastale (non rivalutata) per 35,70;
2)per i fabbricati A/10 e D, occorre moltiplicare la rendita catastale (non rivalutata) per 52,50; 3)per tutti gli altri fabbricati e quindi per le abitazioni, occorre moltiplicare la rendita catastale (non rivalutata) per 105.
http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&codid=20.0.952641436&chId=30

giovedì 21 luglio 2011

cercasi tetti capannoni industriali per impianti fotovoltaici

Se avete la disponibilità di cessione in diritto di superficie capannoni della superficie superiore a 3.000 mq ci sono ditte che, per la realizzazione di impianti fotovoltaici, sono interessati all'acquisto con pagamento anticipato

giovedì 14 luglio 2011

nuovo piano casa regione Lazio

http://www.edilportale.com/news/2011/07/normativa/nuovo-piano-casa-lazio-ritmi-serrati-per-l-approvazione_23439_15.html
News - NORMATIVA

Nuovo Piano Casa Lazio, ritmi serrati per l’approvazione
Da mercoledì 20 lavori continuativi per la legge su rilancio e riqualificazione dell’edilizia
di Paola Mammarella

14/07/2011 - Il Lazio cerca di accelerare sull’approvazione del nuovo Piano Casa. Dal 20 luglio i lavori dell’Aula consiliare si svolgeranno in modo continuativo per tre settimane, fino alla pausa estiva. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo dopo aver valutato l’urgenza di alcuni argomenti all’ordine del giorno, tra cui spicca il rinnovo della legge regionale sul Piano Casa.

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Secondo il vicepresidente e Assessore all’urbanistica Ciocchetti, le proposte di modifica alla legge regionale 21/2009 sono significative e vanno approvate il prima possibile. A confermare questo proposito ci sarebbe l’approvazione dei cittadini, che a detta di Ciocchetti apprezzano le misure di rilancio.

Tra i punti di forza del testo, fermo in Consiglio Regionale, continua Ciocchetti, l’attenzione a evitare il consumo di suolo, ma anche a risolvere l’emergenza abitativa creata dalla carenza di alloggi.

Per il vicepresidente, il rilancio dell’edilizia potrebbe passare attraverso partnership tra settore pubblico e privato soprattutto per la realizzazione degli immobili destinati all'housing sociale.

Il ddl, ricorda Ciocchetti, oltre che alla riqualificazione edilizia mira a combattere l’abusivismo, prevedendo il monitoraggio del territorio e la tutela dei beni culturali.

A detta del vicepresidente, il testo si uniforma alle richieste della legge sviluppo, di recente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, dal momento che prevede il rinnovo degli immobili degradati attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, ma anche cambi di destinazione d’uso.

lunedì 11 luglio 2011

novità urbanistica, piano casa, scia, dia legge sviluppo

Legge Sviluppo, tutte le novità per edilizia privata e urbanistica
Confermati semplificazione dei titoli abilitativi, premi volumetrici e cambi d'uso per la riqualificazione delle aree urbane degradate
di Paola Mammarella
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11/07/2011 - La conversione in legge del Decreto Sviluppo apre un nuovo scenario per le costruzioni. A beneficiarne è l’edilizia privata, che potrà usufruire di misure più snelle e, in qualche caso, maggiormente permissive.

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Piano Casa o piano città, Scia semplificata, permesso di costruire con silenzio assenso e tolleranza alle violazioni edilizie di modesta portata sono infatti alcune delle novità che entreranno in vigore a breve.

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E URBANA
Piano Casa
Viene chiesto alle Regioni di approvare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma, specifiche leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane. Le disposizioni regionali dovrebbero premiare gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva, la delocalizzazione in aree diverse, il cambio di destinazione d’uso e le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica. Fino all’approvazione delle norme locali, gli interventi sugli immobili residenziali possono beneficiare di un premio volumetrico fino al 20%, quelli sugli edifici a destinazione diversa usufruiscono invece del 10%.
La misura ha suscitato qualche critica. In particolare, secondo gli addetti ai lavori le percentuali di ampliamento non assicurerebbero un ritorno economico adeguato a fronte delle spese sostenute per le demolizioni e ricostruzioni.


Compravendita delle volumetrie
La norma tipizza i contratti per la compravendita delle volumetrie, resi pubblici con il mezzo della trascrizione i contratti per il trasferimento dei diritti edificatori. Una misura che convalida il principio della perequazione urbanistica, in base al quale tutti i terreni esprimono la stessa capacità edificatoria. La cubatura di competenza dei terreni non edificabili può quindi essere venduta a quelli edificabili.

Opere di urbanizzazione primaria
Contrariamente a quanto inizialmente previsto, non sarà possibile la realizzazione diretta, da parte del costruttore, delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, ma si continuerà a ricorrere alla gara.

Piani attuativi
Una volta decorso il termine per l’esecuzione del piano, se il Comune non provvede a presentarne uno nuovo per la parte rimasta inattuata, si può dare attuazione a singoli comparti o sub-comparti, che non costituiscono variante urbanistica.

TITOLI ABILITATIVI
Scia abbreviata
Sono dimezzati i tempi per i controlli delle amministrazioni sugli interventi realizzati con Scia, segnalazione certificata di inizio attività. Per le verifiche ex-post si passa da 60 a 30 giorni.
Il nuovo titolo abilitativo, introdotto con la manovra estiva, rende possibile l’avvio dei lavori nello stesso giorno in cui si presenta la domanda. Una velocizzazione rispetto alla Dia, che prevedeva invece un’attesa preventiva di 30 giorni per consentire alle amministrazioni competenti di effettuare i controlli. Al tempo stesso, però, la prima versione della Scia dava alle amministrazioni 60 giorni di tempo per verificare la presenza di tutti i requisiti, in mancanza dei quali adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi. Per questo in molti avevano obiettato che la nuova procedura rappresentasse più che altro un aggravio burocratico. Se è vero che si possono iniziare immediatamente i lavori, bisogna considerare anche il rischio che, a cantiere in funzione, l’amministrazione competente rilevi qualche mancanza tale da far sospendere le attività.

Permesso costruire con silenzio assenso
Tranne nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la nuova legge consente il rilascio del permesso di costruire con silenzio assenso. La domanda va presentata allo Sportello Unico con un’attestazione del titolo di legittimazione e gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio. Il progettista deve asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, alle norme antisismiche e a quelle in materia di efficienza energetica, sicurezza e requisiti igienico sanitari.
Entro dieci giorni lo Sportello unico comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, che ha a disposizione sessanta giorni per curare l’istruttoria, acquisire i pareri eventualmente necessari e valutare la conformità del progetto, formulando una proposta di provvedimento. Il responsabile può anche chiedere modifiche del progetto originario, lasciando quindici giorni di tempo all’interessato per l’integrazione della documentazione.
Il termine dei sessanta giorni può essere interrotto una volta sola dal responsabile del procedimento per chiedere l’integrazione di documenti che non siano a disposizione dell’amministrazione. I tempi iniziano a decorrere nuovamente dopo la consegna dei documenti integrativi.
Il provvedimento finale deve essere adottato dal dirigente o responsabile dell’ufficio entro trenta giorni dalla proposta. Il rilascio del permesso di costruire viene comunicato sull’albo pretorio.
I termini possono essere raddoppiati per i comuni con più di 100 mila abitanti o per i progetti particolarmente complessi.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, il permesso di costruire viene comunque rilasciato in virtù del silenzio-assenso. Il rilascio automatico non vale invece in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.


LE VIOLAZIONI FINO AL 2% NON RENDONO DIFFORME IL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il decreto introduce un comma aggiuntivo all’articolo 34 del Testo Unico dell’edilizia, che regola gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. In presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta fino al 2% delle misure progettuali per singola unità immobiliare, non si verifica la difformità dal titolo abilitativo.
http://www.edilportale.com/news/2011/07/normativa/legge-sviluppo-tutte-le-novit%C3%A0-per-edilizia-privata-e-urbanistica_23384_15.html

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