giovedì 17 novembre 2016

Il condominio regge al sisma? Si può sopraelevare

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/11/normativa/il-condominio-regge-al-sisma-si-pu%C3%B2-sopraelevare_55051_15.html

Cassazione: chi vuole realizzare il piano in più deve provare che l’edificio non corre nessun rischio

 Se il proprietario del terrazzo in un condominio vuole costruirci sopra un nuovo appartamento, deve dimostrare che l’edificio non corre pericoli in caso di terremoto.
 
È questa la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 23256/2016.
 
I giudici hanno ricordato che, in base all’articolo 1127 del Codice Civile, il proprietario del lastrico solare può effettuare una sopraelevazione se le condizioni statiche dell’edificio la consentono. La sopraelevazione non è ammessa neanche se l’intervento pregiudica l’aspetto architettonico o se diminuisce l’aria e la luce dei piani sottostanti.
 
Concentrandosi solo sull’aspetto statico, i giudici hanno interpretato la norma del Codice Civile come un divieto assoluto cui è possibile ovviare se c’è il consenso unanime degli altri condòmini e se il proprietario esegue a sue spese tutti i lavori di rafforzamento e consolidamento necessari a sopportare il peso della nuova costruzione.
 
La sopraelevazione, hanno chiarito meglio i giudici, è vietata “se le strutture dell’edificio non consentono di sopportarne il peso e se, una volta elevata la nuova fabbrica, non permettano di sopportare l'urto di forze in movimentoquali le sollecitazioni di origine sismica”. Le norme antisismiche, ha aggiunto la Cassazione, vanno considerate come parte integrante dell’articolo 1127 del Codice Civile.
 
Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione, la proprietaria del lastrico aveva chiesto al condominio di realizzare una copertura per proteggersi dalle infiltrazioni, ma aveva in realtà costruito un vero e proprio appartamento. Oltre a non essere autorizzato, l’intervento non rispettava la normativa antisismica e quindi i giudici hanno accolto la richiesta di demolizione avanzata dagli altri condòmini.
 
Ciò non toglie che l’intervento sarebbe stato possibile se realizzato in modo legittimo e nel rispetto della normativa antisismica.
 
 
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