L’installazione di pannelli solari sugli edifici diventa una attività libera. A breve il Ministero delle Infrastrutture scriverà il glossario unico
Via libera definitivo al decreto “Scia 2”, che individua il titolo edilizio richiesto per ogni intervento. L’ok al testo, che attua la riforma della Pubblica Amministrazione avviata dal Ministro Maria Anna Madia (Legge 124/2015), è arrivato durante il Consiglio dei Ministri di ieri sera.
La novità, rispetto all’impostazione delle norme precedenti, è che si parte dall’intervento da realizzare e non dal titolo abilitativo, rendendo più facile la consultazione del testo. Nella tabella presente nel decreto, in corrispondenza della voce che interessa, si vede quale titolo abilitativo è richiesto. I casi non contemplati rientrano automaticamente nella CILA.
Si può utilizzare la Cila per il restauro e il risanamento conservativo che non interessa le parti strutturali dell’edificio.
La Scia alternativa al permesso di costruire è ammessa per ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali. In questi casi, data la complessità degli interventi, non è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la segnalazione, ma si deve attendere il termine di 30 giorni (come accadeva con la Dia).
Snellita anche la certificazione dell’agibilità degli immobili. Il decreto prevede che chi ha presentato la Scia, oppure il titolare del permesso di costruire, richiedano il certificato di agibilità entro quindici giorni dalla fine dei lavori. In alternativa sarà possibile presentare un’autocertificazionesottoscritta da un professionista.
Scia 2, come individuare il titolo edilizio corretto
Nato con l’obiettivo di semplificare il panorama normativo per la realizzazione dei lavori, il decreto individua quattro procedure principali: attività di edilizia libera, Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e permesso di costruire. Scompaiono quindi la Dia e la Cil. È inoltre prevista la Scia alternativa al permesso di costruire.La novità, rispetto all’impostazione delle norme precedenti, è che si parte dall’intervento da realizzare e non dal titolo abilitativo, rendendo più facile la consultazione del testo. Nella tabella presente nel decreto, in corrispondenza della voce che interessa, si vede quale titolo abilitativo è richiesto. I casi non contemplati rientrano automaticamente nella CILA.
Scia 2, le semplificazioni
Il testo fa rientrare nell’edilizia libera alcuni interventi per i quali è stata finora necessaria la Cil. Si tratta dell’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici, della pavimentazione e finitura degli spazi esterni, anche per la sosta, entro l’indice di permeabilità, della realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro e dell’installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.Si può utilizzare la Cila per il restauro e il risanamento conservativo che non interessa le parti strutturali dell’edificio.
La Scia alternativa al permesso di costruire è ammessa per ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali. In questi casi, data la complessità degli interventi, non è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la segnalazione, ma si deve attendere il termine di 30 giorni (come accadeva con la Dia).
Snellita anche la certificazione dell’agibilità degli immobili. Il decreto prevede che chi ha presentato la Scia, oppure il titolare del permesso di costruire, richiedano il certificato di agibilità entro quindici giorni dalla fine dei lavori. In alternativa sarà possibile presentare un’autocertificazionesottoscritta da un professionista.
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