sabato 21 marzo 2015

lunedì 16 marzo 2015

Moduli unici per l’edilizia in vigore su tutto il territorio nazionale

Da oggi tecnici, cittadini e imprese devono utilizzare i nuovi modelli nazionali CIL, CILA, PdC e SCIA. Pronte le Regioni e i grandi Comuni

16/03/2015 - Da oggi tecnici, cittadini e imprese devono utilizzare i nuovi moduli unici nazionali per la Comunicazione inizio lavori (CIL) e per la Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA).
http://www.edilportale.com/normativa/accordo/2014/accordo-tra-il-governo-le-regioni-e-gli-enti-locali-concernente-l-adozione-di-moduli-unificati-e-standardizzati-per-la-presentazione-della-comunicazione-di-inizio-lavori-(cil)-e-della-comunicazione-di_15608.html
E’ passato un mese dalla scadenza del 16 febbraio 2015, data in cui le Regioni avrebbero dovuto adeguare i moduli CIL e CILA, per gli interventi di edilizia libera che non richiedono particolari autorizzazioni. 
 
Ecco l’elenco completo delle Regioni che si sono adeguate, anche per i moduli di Permesso di Costruire e SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) con i relativi link per scaricare la modulistica.

L’Abruzzo sta predisponendo il provvedimento della Giunta che adotta i moduli standardizzati.

La Basilicata aveva già adeguato tutti e quattro i moduli un mese fa. Scaricali qui. 

La Calabria si è dotata dei moduli unici per Permesso di Costruire (PdC) e SCIA. Scarica qui. Sono in corso d’adozione i moduli standardizzati di CIL e CILA.

La Campania ha recepito gli accordi sanciti in Conferenza Unificata del 18 dicembre 2014 e sta provvedendo alla pubblicazione ufficiale sul bollettino.

L'Emilia-Romagna era stata la prima regione ad allinearsi con i moduli unici regionali, infatti la modulistica unificata è già obbligatoria dal 5 gennaio 2015 per tutti i suoi comuni. Già attivi quindi permesso di costruire, Scia e comunicazione di inizio lavori (Cil e Cila). Scaricali qui.

Il Friuli Venezia Giulia ha messo on line i moduli unici per PdC e SCIA. Scarica qui. Con delibera 295 del 20 febbraio 2015 ha demandato l'adozione dei moduli CIL e CILA ad un ulteriore atto amministrativo.

Il Lazio si era adeguato ai modelli unificati e semplificati per PdC e Scia, (Scaricali qui) e ai moduli di CIL e CILA adottati il 13 febbraio con determina dirigenziale.Scaricali qui.

La Lombardia sta predisponendo il provvedimento della Giunta che adotta i moduli standardizzati.

La Liguria aveva già approvato il modulo relativo solo alla CILA, (Scaricala qui) in quanto nell’ordinamento della Regione non è previsto alcun intervento con la CIL.

Le Marche hanno adeguato tutti e quattro i modelli unici regionali sulla base di quelli nazionali e a partire dalla fine di gennaio. Scaricali qui.

In Molise è in corso la predisposizione del provvedimento della Giunta che adotta i moduli standardizzati.

Il Piemonte aveva già adeguato i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati e unificati alle specifiche normative regionali di settore, promuovendone l'utilizzo e la divulgazione telematica attraverso il sistema "MUDE Piemonte.

La Puglia ha adottato i moduli standardizzati il 20 febbraio con delibera della Giunta regionale n.209/2015.Scaricali qui.  

Per la Sicilia è in corso l'adeguamento dei moduli semplificati e unificati alla normativa regionale di settore da parte dell'Assessorato alle Attività Produttive in collaborazione con il dipartimento regionale dell'Urbanistica.

La Sardegna ha integrato la modulistica unificata e semplificata nel sistema informativo del SUAP e delSUE, operativo dal 16 febbraio.    

La Toscana aveva già approvato gli schemi di Permesso di costruire e Scia, (Scaricali qui) e i moduli standardizzati per Cil e Cila. Scaricali qui.

L'Umbria ha messo on line la modulistica precedente al Testo Unico del Governo del Territorio. Scarica qui.  La modulistica è quindi in corso di adeguamento rispetto al Testo Unico pubblicato di recente.

Il Veneto ha adottato i moduli il 3 marzo con delibera della Giunta regionale n.234/2015 e tra qualche giorno saranno pubblicati sul BUR.

La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per la sua normativa regionale in materia edilizia, non prevede interventi da realizzarsi con la presentazione della CIL o della CILA.

La Provincia Autonoma di Trento ha una propria speciale disciplina legislativa in materia edilizia ed urbanistica e dispone già di una modulistica unica per tutto il territorio della provincia.

Accanto alle Regioni molti "grandi comuni" hanno adottato  i moduli unici per l'edilizia. Eccone qui alcuni.

Roma Capitale ha adottato i moduli unici per CIL e CILA. Scaricali qui. 

Milano ha adottato i moduli per PdC e SCIA. Scaricali qui. 

Venezia ha caricato tutti e quattro i moduli unici sul suo sito. Scaricali qui.

Torino ha caricato i moduli unici, adeguati a quelli presenti nel sistema Mude, sul suo sito. Scaricali qui.

Napoli ha adeguato tutti e quattro i moduli unici. Scaricali qui. 

Bari ha caricato tutti e quattro i moduli unici sul suo sito. Scaricali qui.

Ascensori pubblici, prove giornaliere e verifiche semestrali

http://www.edilportale.com/news/2015/03/impianti/ascensori-pubblici-prove-giornaliere-e-verifiche-semestrali_44564_25.html

Il Decreto del MIT prevede anche un responsabile d’esercizio per ogni ascensore

16/03/2015 - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha pubblicato ilDecreto 101/2015 che aggiorna le procedure per l'apertura di un impianto di elevazione pubblico; inoltre stabilisce prove di corretto funzionamento da effettuare ogni giorno e verifiche periodiche con cadenza semestrale.  
Il decreto pubblicato attua quanto previsto dal DPR 8/2015, recentemente entrato in vigore, che ha introdotto una semplificazione delle procedure sulla sicurezza degli ascensori. 
 
Il Decreto 101/2015 stabilisce che ogni ascensore pubblico deve avere un Responsabile d’esercizio che, tra le varie incombenze, dovrà designare il personale preposto alla prove periodiche.
 
Tali prove sono necessarie per accertare le condizioni di efficienza degli organi e degli elementi degli ascensori che permettono la regolarità di esercizio dell'impianto e la sua sicurezza.
 
Ogni giorno, prima dell'inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal Responsabile dell'Esercizio, deve procedere alla effettuazione di una o più corse di prova a vuoto.
 
Almeno ogni 6 mesi il Responsabile del'esercizio deve sottoporre l'impianto ai controlli e alle prove previste dalla normativa, trascrivendo i  risultati sul libretto dell'ascensore, sottoscritti da lui e dal manutentore che ha effettuato le prove.
 
Le date di effettuazione delle verifiche semestrali sono comunicate dal Responsabile dell'Esercizio con congruo anticipo al competente dell’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (USTIF) al fine di consentire l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico.
 
I risultati delle verifiche e delle prove periodiche devono essere verbalizzati e trasmessi agli Organi Regionali o agli Enti Locali delegati e ai rispettivi USTIF.
 
Infine ogni 3 anni, o in occasione di revisioni speciali o incidenti, deve presenziare ai controlli e alle prove effettuate dal Responsabile dell'Esercizio, per verificarne il corretto operato, un funzionario delsettore tecnico dell'USTIF competente per territorio, ed un rappresentante dell'Organo Regionale o dell'Ente Locale delegato.
 
Gli USTIF possono comunque disporre in qualsiasi momento ispezioni agli impianti per verificare la sicurezza e accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.
 
Le disposizioni contenute nel decreto entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Progetti in cemento armato, Geometri: mettiamo fine a questa ‘guerra tra poveri’ per le competenze professionali

http://www.edilportale.com/news/2015/03/professione/progetti-in-cemento-armato-geometri-mettiamo-fine-a-questa-guerra-tra-poveri_44561_33.html

Geomobilitati: professionisti formati e aggiornati ma in balìa di sentenze spesso contrastanti tra loro

16/03/2015 - Le competenze dei professionisti nell’ambito della progettazione dovrebbero essere concordate dagli ordini e non essere rimesse a sentenze, spesso contrastanti, che aggravano i conflitti e creano incertezza.
La richiesta, avanzata dal  presidente del Consiglio nazionale dei Geometri, Maurizio Savoncelli, e ripresa dal gruppo di base dei geometri “Geomobilitati”, riguarda la possibilità per i geometri di progettare edifici in cemento armato.
 
Si tratta di una possibilità che, lo ricordiamo, è stata negata da una recente pronuncia del Consiglio di Stato, contro la quale i geometri hanno denunciato un nuovo attacco alle loro competenze.
 
Secondo i geometri, quella giurisdizionale non è la sede adatta per la risoluzione del problema, che andrebbe invece affrontato attraverso la concertazione all’interno della Rete delle Professioni Tecniche (RPT).
 
Secondo i Geomobilitati, tra i compiti della Rete delle professioni tecniche c’è proprio la promozione e l’autoregolamentazione delle competenze professionali, anche attraverso la creazione di un tavolo permanente di concertazione.
 
Si tratta, sostengono i Geomobilitati, di una questione urgente perchè da troppo tempo circa 100 mila geometri vivono “la precarietà del proprio essere professionisti, anche se formati e aggiornati, ma in balìa di sentenze in contraddizione l’una con l’altra".
 
Per questo motivo è stata chiesta una alleanza tra geometri, ingegneri e architetti che, dopo la definizione certa delle competenze, metta fine a quella che i professionisti definiscono una “guerra tra poveri”.
 
Ricordiamo che nei giorni scorsi è stata inaugurata a Roma la sede della Rete delle professioni tecniche. La novità, pensata per migliorare il dialogo con le istituzioni, è stata salutata con favore da tutti i rappresentanti delle professioni. In particolare, il presidente del Consiglio nazionale dei Geometri e consigliere di RPT Savoncelli ha affermato che in questo modo “i professionisti di area tecnica vogliono dimostrare la maturata consapevolezza di una coesione fattiva e collaborativa finalizzata ad un dialogo ed una forte sinergia quotidiana”.

venerdì 13 marzo 2015

Abusi edilizi, sanatoria impossibile se l’edificio è incompleto

http://www.edilportale.com/news/2015/03/normativa/abusi-edilizi-sanatoria-impossibile-se-l-edificio-%C3%A8-incompleto_44523_15.html

CdS: si intendono ultimati gli immobili nei quali è stato eseguito il rustico e completata la copertura

13/03/2015 - La sanatoria di un abuso edilizio non può essere richiesta né concessa se l’immobile non è stato completato con la realizzazione della copertura. Queste le conclusioni dellasentenza 554/2015 del Consiglio di Stato.
I giudici hanno esaminato il caso del proprietario di un lotto di terreno su cui era stato realizzato un manufatto in muratura a uso di abitazione.
 
Dopo la costruzione, il proprietario aveva presentato domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 39 della Legge 724/1994. Il proprietario sosteneva infatti di aver completato la costruzione entro il 31 dicembre 1993 e di poter quindi usufruire delle misure previste dalla Legge 47/1985 (Legge Nicolazzi sul controllo dell’attività urbanistica e sulle sanatorie edilizie).
 
Il Consiglio di Stato ha però precisato che, in base all’articolo 31 di questa norma, si intendono ultimati gli edifici residenziali nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. Negli immobili a uso non abitativo è necessario che siano state completate funzionalmente le opere interne.
 
Ne consegue, hanno affermato i giudici, che in mancanza del solaio di copertura, l’opera non può essere considerata ultimata.
 
Nell’edificio per cui il proprietario aveva chiesto la sanatoria, le parti componenti il solaio risultavano solo appoggiate sulle murature perimetrali. Mancavano invece il getto del calcestruzzo e la conseguente impermeabilizzazione.
 
Elementi che hanno portato il CdS a ritenere il manufatto incompleto e a non poter accettare la richiesta di sanatoria.

Il Consiglio dei Ministri approva la Riforma della scuola

http://www.edilportale.com/news/2015/03/normativa/il-consiglio-dei-ministri-approva-la-riforma-della-scuola_44557_15.html

Bando per la costruzione di edifici altamente innovativi, 40 milioni per la diagnostica dei solai

13/03/2015 - Scuole “green”, innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico e tecnologico. Lo prevede il disegno di legge “La buona scuola”, approvato ieri sera in Consiglio dei Ministri.
Il ddl per la riforma della scuola, che tra i suoi punti cardine contiene la stabilizzazione di 100 mila docenti precari entro settembre, dedica un capitolo alla realizzazione di 20 nuove scuole, una per Regione, e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti.

Per quanto riguarda la realizzazione delle nuove scuole, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge il Ministero dell’Istruzione pubblicherà il bando per l’elaborazione di proposte progettuali da sottoporre ad una Commissione di esperti, cui parteciperà anche la Struttura di missione per l’edilizia scolastica di Palazzo Chigi. Le nuove scuole dovranno essere altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico e tecnologico. Gli edifici dovranno possedere il requisito dell’efficienza energetica e favorire, grazie a nuovi ambienti di apprendimento, l’uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell’attività didattica.

Sulla base delle soluzioni progettuali individuate, gli enti locali interessati presenteranno un progetto per la realizzazione di una nuova scuole alla Regione, che selezionerà la migliore proposta, anche in termini di apertura al territorio, e la trasmetterà al Miur per l’assegnazione del finanziamento.

La misura era stata annunciata la settimana scorsa dal Ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, che a margine della riunione di Governo aveva già parlato della possibilità di presentare, tramite bando, 20 progetti innovativi in grado di riflettere la riforma della scuola anche nelle strutture e nell'organizzazione degli spazi.

Nell’ambito della messa in sicurezza degli edifici esistenti, 40 milioni di euro verranno destinati alle indagini diagnostiche sui solai delle scuole. Si tratta, ha spiegato Laura Galimberti, coordinatrice della Struttura di Missione istituita presso Palazzo Chigi, di un'operazione a tappeto, che coinvolgerà oltre 20 mila istituti.

La coordinatrice Galimberti ha inoltre spiegato che, per garantire la semplificazione, "le programmazioni regionali costituiscono il piano di fabbisogno e programmazione nazionale per il triennio 2015 - 2017 in cui confluiranno tutti i finanziamenti statali destinati ad opere di edilizia scolastica".

Per facilitare gli interventi di messa in sicurezza e rimozione dell’amianto, i poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, attribuiti ai sindaci dureranno per tutto il piano triennale. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, le Regioni dovranno fornire il monitoraggio dei piani di edilizia scolastica relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, pena la mancata assegnazione di nuove risorse.

Al termine del Consiglio dei Ministri il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, ha sottolineato che la riforma della scuola prevede il potenziamento dell' offerta formativa con l'introduzione di principi dell’educazione ambientale per formare gli studenti alla sostenibilità e al rispetto del territorio.

Conferenza di servizi, in futuro riunioni online e meno partecipanti

http://www.edilportale.com/news/2015/03/normativa/conferenza-di-servizi-in-futuro-riunioni-online-e-meno-partecipanti_44548_15.html

Riforma della PA: in Commissione passano anche misure più elastiche sul silenzio assenso

13/03/2015 - Velocizzare la realizzazione delle infrastrutture semplificando la conferenza di servizi e ricorrendo al silenzio assenso tra amministrazioni. È l’obiettivo del disegno di legge delega sulla riforma della Pubblica Amministrazione, approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato.
Conferenza di Servizi
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della delega, il Governo dovrà riordinare la disciplina della Conferenza di Servizi riducendo il numero dei partecipanti e prevedendo modalità di svolgimento telematiche.
 
Saranno ridotti, in base alla complessità dei procedimenti, non solo i casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, ma anche i termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti e per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento.
 
Per velocizzare i lavori della Conferenza, gli uffici periferici delle Amministrazioni statali saranno rappresentati da un unico partecipante. Si dovrà inoltre rivedere il sistema di calcolo delle presenze e delle maggioranze.
 
Secondo il ddl le riunioni si svolgeranno in presenza solo per i procedimenti particolarmente complessi, mentre per gli altri si dovrà prevedere lo svolgimento con strumenti informatici e la possibilità di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona.
 
La norma mira a sollecitare la partecipazione attiva delle Amministrazioni prevedendo che sarà possibile agire in autotutela solo ai partecipanti. Ciò significa che per poter adottare provvedimenti in grado di annullare le decisioni della Conferenza di servizi, le Amministrazioni contrarie alla realizzazione di un’opera dovranno necessariamente partecipare alle riunioni.
 
Silenzio assenso
Secondo il ddl, se per l’adozione di alcuni provvedimenti amministrativi è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta da parte di altre Amministrazioni, i pareri dovranno essere resi entro trenta giorni. Il termine potrà essere interrotto se l’Amministrazione che deve pronunciarsi presenta richieste istruttorie. Nel caso in cui l’Amministrazione non si pronunci entro questo termine scatterà il silenzio assenso.
 
Il silenzio assenso si applicherà anche ai pareri di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientalepaesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni statali o di altre amministrazioni pubbliche. In questi casi, a meno che la normativa non preveda termini diversi, i pareri dovranno arrivare entro sessanta giorni, dopodichè  l’autorizzazione si intenderà acquisita.

martedì 10 marzo 2015

Le norme antisismiche valgono anche per i cancelli

http://www.edilportale.com/news/2015/03/normativa/le-norme-antisismiche-valgono-anche-per-i-cancelli_44427_15.html

Cassazione: nelle zone a rischio anche piccole opere possono incidere sulla pubblica incolumità

10/03/2015 - Le norme antisismiche devono essere applicate a tutti gli interventi edilizi nelle aree a rischio, anche alla realizzazione dei cancelli. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 3947/2015
I giudici hanno preso in esame la realizzazione di uncancello di ferro a due battenti, lungo 3,30 metri e alto 1,60, sostenuto da due pilastri in ferro ancorati in getto di calcestruzzo. Inizialmente l’opera era stata costruita senza nessuna autorizzazione, ma  successivamente era stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.
 
Il Tribunale ordinario aveva però condannato il responsabile, affermando che i lavori dovevano essere eseguiti in modo conforme alle norme antisismiche.

Contro questa decisione era stato presentato ricorso perché, a detta del responsabile dell’intervento, una circolare del Genio Civile di Agrigento aveva affermato che le norme antisismiche non dovessero essere applicate ai cancelli di altezza inferiore ai 3 metri lineari.
 
La Cassazione ha respinto il ricorso confermando la decisione del Tribunale ordinario. I giudici hanno spiegato che, per motivi di utilità, la giurisprudenza ha spesso escluso dall’applicazione delle norme antisismiche gli interventi che non interessano la pubblica incolumità, come ad esempio le manutenzioni ordinarie e straordinarie sul patrimonio edilizio esistente.
 
Successivamente è stato chiarito che non sono importanti né la natura delle opere né i materiali usati perché per la violazione delle norme antisismiche è sufficiente che vengano realizzati lavori edilizi in zona sismica. Analogamente, è irrilevante la precarietà dell’intervento o la sua funzione pertinenziale.
 
Come affermato dai giudici, anche gli interventi apparentemente minori possono assumere un rilievo concreto sul piano della pericolosità. Insieme alle dimensioni bisogna infatti considerare altri elementi, come le modalità di collocazione del manufatto, la morfologia del territorio, la pendenza del terreno e le modalità di realizzazione delle strutture di sostegno.
 
Si tratta di valutazioni, ha concluso la Cassazione, che vanno sempre effettuate, anche nelle zone in cui il grado di sismicità non è particolarmente elevato.