martedì 30 giugno 2015

Piano operativo di sicurezza: anche le imprese familiari devono redigerlo

http://www.edilportale.com/news/2015/07/sicurezza/piano-operativo-di-sicurezza-anche-le-imprese-familiari-devono-redigerlo_46628_22.html

Ministero del Lavoro: le imprese a conduzione familiare che operano nei cantieri temporanei devono predisporre un POS semplificato

01/07/2015 - Le imprese familiari che operano nei cantieri temporanei e mobili devono redigere il piano operativo di sicurezza (Pos). Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro rispondendo all’interpello 3/2015.
Analizzando il Testo unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), il Ministero ha spiegato che, in base all’articolo 96, il piano operativo di sicurezza deve essere redatto dai datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici anche se nel cantiere opera un’unica impresa e anche se questa è a conduzione familiare o conta meno di dieci addetti.
 
Posto quindi che le imprese familiari devono redigere il piano operativo di sicurezza, il Ministero ha specificato che il documento deve riportare tutti i punti previsti dall’Allegato XV, ad eccezione di quelli che presuppongono un obbligo che non si applica alle imprese familiari.
 
Per fare un esempio, il Ministero ha affermato che le imprese familiari non devono indicare la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione né i nominativi degli addetti al primo soccorso.

Incarichi di progettazione, no al frazionamento degli importi per consentire l’affidamento diretto

http://www.edilportale.com/news/2015/07/normativa/incarichi-di-progettazione-no-al-frazionamento-degli-importi-per-consentire-l-affidamento-diretto_46645_15.html

Anac: se i servizi si riferiscono allo stesso intervento non possono essere presi in considerazione separatamente

01/07/2015 - Non si possono frazionare gli importi degli incarichi di progettazione per renderne possibile l’affidamento diretto. Allo stesso tempo, la stima dell’importo di un servizio di ingegneria e architettura deve essere effettuata in relazione all’intervento da realizzare. Se i servizi si riferiscono allo stesso intervento, non possono essere presi in considerazione separatamente.
Tutto ciò, ha sottolineato l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il parere reso il 10 giugno scorso, è essenziale per capire quale procedura seguire nella gara per l’affidamento di un incarico.
 

Affidamento dei servizi di progettazione

L’Anac ha ricordato che, in base al Codice Appalti (D.lgs 163/2006), i servizi di importo compreso tra 40 mila e 200 mila euro devono essere affidati mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi predisposti dalla Stazione Appaltante. Sotto i 40 mila euro è invece consentito l’affidamento diretto.
 
Nel caso preso in esame, il Comune di Palmi nel 2011 aveva adottato un regolamento interno per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura che, in deroga al Codice Appalti, fissava a 20 mila euro la soglia al di sotto della quale era possibile l’affidamento diretto.
 

Importo dei servizi di ingegneria e architettura

Per capire se l’importo del servizio sta veramente al di sotto della soglia che rende possibile l’affidamento diretto, l’Anac ha affermato che la stazione appaltante è tenuta alla stima preventiva ed unitaria dell’importo totale dei servizi.
 
In altre parole, la Stazione Appaltante deve verificare se gli incarichi di progettazione si riferiscono allo stesso intervento. In caso affermativo, l’importo presunto della prestazione deve essere calcolato sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto. A ogni appalto sarà quindi applicata la procedura prevista in base all’importo di tutto l’intervento.
 
Tornando al caso concreto preso in esame dall’Anac, il Comune aveva bandito una gara per  l’attività diaccatastamento degli immobili comunali e degli edifici scolastici. Dato che il servizio era stato scisso in più parti, l’Autorità anticorruzione ha rilevato un frazionamento arbitrario. L’attività di accatastamento, si legge nel parere dell’Authority, doveva essere considerata unitariamente ai fini della stima dell’importo totale dell’incarico da conferire, tenuto conto che si trattava di uno stesso servizio svolto in relazione ad un complesso unitario di beni.
 
Dai calcoli era risultato che l’importo complessivo del servizio ammontava a 31mila euro. Si superava quindi il tetto di 20 mila euro previsto dal regolamento per l’affidamento diretto. L’incarico avrebbe dovuto quindi seguire la procedura del cottimo fiduciario.

Anche un edificio privato può ottenere il permesso di costruire in deroga

http://www.edilportale.com/news/2015/07/normativa/anche-un-edificio-privato-pu%C3%B2-ottenere-il-permesso-di-costruire-in-deroga_46634_15.html

Consiglio di Stato: eccezione consentita per la ristrutturazione di un immobile storico messo a disposizione dalla collettività

01/07/2015 - Il permesso di costruire in deroga può essere rilasciato anche per la ristrutturazione di un edificio privato di interesse pubblico.

Con la sentenza 2761/2015 il Consiglio di Stato ha interpretato in modo estensivo l’articolo 14 del Testo unico del’edilizia (Dpr 380/2001) in base al quale il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto del Codice dei beni culturali e ambientali (D.lgs 42/2004) e delle altre norme di settore
Secondo i giudici, la nozione di interesse pubblico prescinde dalla natura pubblica o privata del bene, ma si riferisce piuttosto ad una fruibilità collettiva.
 
Dato che con l’intervento di ristrutturazione si recuperavauno dei più antichi edifici storici della città, si consentiva la fruizione pubblica gratuita di ampi spazi e che il proprietario si era impegnato a garantire l’uso pubblico di una parte dell'edificio per ospitare eventi culturali, il CdS ha ritenuto legittimo il rilascio del permesso di costruire in deroga.
 
Dall’esame dei progetti era inoltre emerso che con il recupero non si alterava né la densità edilizia né l’altezza dell’edificio.

lunedì 29 giugno 2015

Legge sul consumo di suolo, meno vincoli per la riqualificazione

http://www.edilportale.com/news/2015/06/ambiente/legge-sul-consumo-di-suolo-meno-vincoli-per-la-riqualificazione_46610_52.html

I nuovi emendamenti ridefiniscono la superficie agricola e premiano il riuso

30/06/2015 - Vincoli meno stringenti per superfici destinate a servizi pubblici e spazi inedificati destinati a interventi di riuso e di rigenerazione.
Questo quanto previsto dagli emendamenti al ddl sul consumo del suolo presentati relatori Braga e Fiorio alle commissioni Ambiente e Agricoltura alla Camera.
 

Contenimento del suolo: nuova definizione superficie agricola

Il nuovo disegno di legge cambia la definizione di ‘superficie agricola’ dandone la seguente: “terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate aservizi pubblici di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione”.
 
In precedenza con ‘superficie agricola’ s'intendevano anche “le superfici in area urbanizzata, allo stato di fatto non impermeabilizzate, dove lo strato superficiale del suolo non sia stato coperto artificialmente, scavato o rimosso”.
 
Di conseguenza gli interventi di rigenerazione e gli spazi per servizi pubblici non dovranno rispettare i vincoli di tutela per le aree agricole che la nuova norma prevede.


Riuso e rigenerazione: beneficeranno degli oneri di urbanizzazione

Gli emendamenti proposti ampliano le categorie d’interventi che possono godere dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.
 
Tali proventi saranno destinati anche a  “interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano, attuati dai soggetti pubblici”.
 

Consumo di suolo e disposizioni transitorie

Le precedenti norme transitorie prevedevano che, dall'entrata in vigore della legge e per tre anni, non fosse consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti diprogrammazione delle amministrazioni aggiudicatrici e nella Legge Obiettivo.
 
I nuovi emendamenti invece stabiliscono che tale deroga varrà non più per l’intera Legge Obiettivo ma solo per le opere strategiche inserite nell'allegato del Documento di economia e finanza del 2015, comprendente circa 25 opere.

Debutta domani il Durc online

http://www.edilportale.com/news/2015/06/normativa/debutta-domani-il-durc-online_46616_15.html

Verifiche in tempo reale sui portali di Inps, Inail e Casse Edili. Accesso per i soggetti delegati possibile solo sul sito dell’Inps

30/06/2015 - Al via da domani il Durc online. La regolarità contributiva potrà essere accertata con un’unica interrogazione nelle banche dati di Inps, Inail e Casse Edili, inserendo il codice fiscale del soggetto da controllare.
Per cercare di rendere più chiara la procedura, l’Inps, con lacircolare 126/2015, e l’Inail, con la circolare 61/2015, hanno fatto il punto della situazione sulle norme esistenti.
 

Verifiche sul Durc

Oltre che sui portali Inps e Inail, la verifica coinvolge leCasse Edili quando le imprese sono classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia. La classificazione ai fini previdenziali riguarda esclusivamente il codice statistico contributivo (c.s.c.) assegnato dall’Inps ai datori di lavoro operanti nell’edilizia. La verifica includerà quindi la regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili se per il codice fiscale indicato è presente negli archivi dell’Inps un c.s.c. edile.
 
Le verifiche online possono essere effettuate da imprese, Pubbliche amministrazioni, Soa, banche e intermediari finanziari. Le banche e gli intermediari finanziari, così come gli altri soggetti delegati alla verifica, devono dotarsi di un apposito atto di delega che il delegante dovrà comunicare agli Istituti. Per questa tipologia di servizio l’accesso sarà al momento possibile solo dal portale dell’Inps, che ha realizzato una funzionalità apposita.
 
Ad ogni modo, come già spiegato dall’Inps, nel caso in cui vengano rilevate delle incongruenze gli uffici territoriali competenti devono verificare entro 72 ore se le inadempienze sono reali o se sono prodotte da un’archiviazione non corretta. In quest’ultimo caso sarà possibile certificare la regolarità dell’impresa forzando la procedura. Se, al contrario, l’inadempienza viene confermata, l’irregolarità dovrà essere comunicata entro 72 ore, concedendo 15 giorni per la regolarizzazione.
 
L’intero iter, raccomanda l’Inps sulla base delle indicazioni del Ministero, deve essere concluso entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di verifica.

La sintesi tracciata da Inps e Inail segue le istruzioni operative messe a punto nei giorni scorsi dalla Commissione paritetica per le Casse Edili.
 

Durc, il punto sulle norme in vigore

Gli enti previdenziali hanno ricordato che la verifica della regolarità contributiva si baserà sui pagamenti effettuati dall’impresa ai lavoratori subordinati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi. In alcuni casi, come nei lavori privati per la ricostruzione post sisma in Abruzzo, nelle imprese con crediti certificati sulla piattaforma del Mef e in quelle coinvolte nell'emersione dei lavoratori stranieri irregolari, sarà possibile continuare con la procedura cartacea fino al 1° gennaio 2017.

Non saranno considerati gravi gli scostamenti tra somme dovute e versate fino a 150 euro per ogni gestione. Ogni impresa potrà quindi avere “debiti” fino a 450 euro.
 
Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, il sistema genererà un documento in formato pdf non modificabile che avrà durata di 120 giorni sia per i lavori pubblici che per quelli privati.

domenica 28 giugno 2015

Riqualificazione energetica delle scuole, via libera alle domande

http://www.edilportale.com/news/2015/06/lavori-pubblici/riqualificazione-energetica-delle-scuole-via-libera-alle-domande_46584_11.html

Tre mesi di tempo per richiedere i 350 milioni di euro del Fondo Kyoto in prestiti a tasso agevolato

29/06/2015 - Si apre lo sportello per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per 350 milioni di euro messi a disposizione per l’efficientamento energetico delle scuole.
Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva stanziato tali risorse, a  valere sul Fondo Kyoto, nel DM 66/2015  e ora, con un apposito comunicato, rende noto il termine entro cui inviare le richieste. 
 

Efficientamento energetico scuole: presentazione delle domande

Per novanta giorni a partire dal 25 giugno 2015 gli enti pubblici proprietari di immobili destinati alla istruzione scolastica, compresi asili nido, istituti per l'istruzione universitaria e scuole per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), possono presentare domanda per la concessione di finanziamenti a  tasso agevolato dello 0,25%.
 
Il Ministero fa sapere che nelle stesse modalità, possono presentare domanda per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato anche i Fondi Immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 98/2011.
 
I finanziamenti saranno erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti tenendo conto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande; l'ammissione al finanziamento agevolato, avverrà fino al raggiungimento del limite massimo delle risorse pari a 350 milioni di euro. Per la definizione dell'ordine cronologico di ricezione delle domande farà fede la data e l'orario riportato sulla  ricevuta di accettazione del provider di posta elettronica certificata (PEC) del Ministero dell'Ambiente.
 
Le domande di ammissione dovranno essere inviate, a pena di irricevibilita', al Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per il Clima e l'Energia ed in copia alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):
fondokyoto@pec.minambiente.it;
cdpspa@pec.cassaddpp.it.
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste via email, all'indirizzo infofondokyoto@minambiente.it,  o telefonicamente ai numeri: 06 5722 8169 o 06 5722 8242.
 

Interventi di riqualficazione energetica per istituti scolastici

Per ottenere i finanziamenti a tasso agevolato sarà necessario eseguire la diagnosi energeticadell'immobile e redigere la certificazione energetica. 
 
Gli interventi dovranno dare risultati in termini di miglioramento dell’efficienza energeticadell’edificio di almeno due classi energetiche in tre anni. Se questo obiettivo non viene raggiunto e certificato, il finanziamento viene revocato. I progetti di intervento inoltre dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi e i costi unitari massimi previsti dal decreto dal Conto Termico.
 
A seconda delle condizioni degli edifici i progetti di intervento dovranno prevedere l'adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti nonche' le norme in materia di prevenzione antisismica. Anche tali opere, se strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio.
 
Gli interventi dovranno anche assicurare la bonifica o messa in sicurezza delle parti dell’edificio, o sue pertinenze, contaminate da amianto. Tali opere, qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio.

Per gli interventi di efficientamento energetico relativi ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del finanziamento è di dieci anni e l’importo massimo non può superare i 30 mila euro per singolo edificio.

Se i lavori riguardano solo gli impianti, l’importo di ogni intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può superare 1 milione di euro, con durata massima del finanziamento pari a 20 anni; il tetto sale a 2 milioni di euro se, oltre agli impianti, si procede alla qualificazione di tutto l’edificio, compreso l’involucro edilizio.

I lavori per singolo edificio dovranno terminare entro e non oltre i successivi 36 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato. Il termine potrà essere prorogato di 18 mesi solo per giustificati motivi e previa istanza debitamente motivata da parte del soggetto beneficiario.

Banda larga negli edifici nuovi e ristrutturati obbligatoria dal 1° luglio

http://www.edilportale.com/news/2015/06/impianti/banda-larga-negli-edifici-nuovi-e-ristrutturati-obbligatoria-dal-1%C2%B0-luglio_46565_25.html

Gli edifici conformi potranno esporre la targa volontaria ‘predisposto alla banda larga’

29/06/2015 - Scatterà il 1° luglio 2015 l’obbligo di predisporre alla connessione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultralarga per gli edifici nuovi o ristrutturati.
 La Legge 164/2014 di conversione del decreto Sblocca Italia (DL 133/2014) stabilisce infatti che tutte le nuove costruzioni per le quali le domande di autorizzazione edilizia siano presentate dopo il 1° luglio 2015, dovranno essere equipaggiate di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica in caso di opere che richiedano ilpermesso di costruire (ex articolo 10, comma 1, lettera c), del Dpr 380/2001)
Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.
 

Fibra ottica a banda ultralarga

Sempre dal 1o luglio 2015, tutti i nuovi edifici - e quelli sottoposti a ristrutturazione profonda che richieda il permesso di costruire - dovranno essere equipaggiati di unpunto di accesso, cioè di un punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

Gli edifici conformi a questi obblighi potranno esporre latarga ‘predisposto alla banda larga’, un’etichetta volontaria e non vincolante che potrà essere utilizzata ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile.

L’etichetta potrà essere rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del DM 37 del 22 gennaio 2008, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1,2,3.

Lo Spalma Incentivi potrebbe essere incostituzionale

http://www.edilportale.com/news/2015/06/normativa/lo-spalma-incentivi-potrebbe-essere-incostituzionale_46596_15.html

All’esame della Consulta le norme che hanno rimodulato in modo retroattivo i bonus al fotovoltaico

29/06/2015 - Chi ha sostenuto un investimento all’insegna dell’efficienza energetica ha il diritto di mantenere l’incentivo del Conto Energia accordato al momento della realizzazione dell’intervento.
È questo il parere del Tar Lazio, che con un'ordinanza ha sollevato la legittimità costituzionale dei decreti attuativi (DM 16 ottobre 2014 e DM 17 ottobre 2014)dello Spalma Incentivi (DL 91/2014) con cui sono stati rimodulati i bonus al fotovoltaico.
 

Rimodulazione degli incentivi del Conto Energia

Ricordiamo che la rimodulazione degli incentivi del Conto Energia è stata effettuata in modo retroattivo con l’obiettivo di ridurre il peso dei bonus al fotovoltaico sulle bollette elettriche.
 
Lo Spalma Incentivi ha dato agli operatori la possibilità di scegliere fra tre opzioni:
a) erogazione per 24 anni della tariffa, ricalcolata secondopercentuali di riduzione indicate nell’allegato 2 al Decreto Competitività;
b) incentivo erogato in 20 anni e rimodulato secondo le modalità individuate dal DM 17 ottobre 2014;
c) tariffa erogata in 20 anni e ridotta, per il periodo residuo di incentivazione, di una percentuale proporzionale alla potenza dell’impianto.
 
In assenza di una dichiarazione esplicita è stata applicata la terza opzione, che secondo le rilevazioni del Gse si è rivelata la più diffusa.
 

Perché lo Spalma Incentivi potrebbe essere illegittimo

Lo Spalma Incentivi non è piaciuto alle aziende green, che hanno presentato ricorso al Tar Lazio contro la norma, considerata illegittima.
 
Dopo sei mesi il Tar ha dato ragione agli operatori del settore, emanando contemporaneamente una sentenza provvisoria e un’ordinanza di remissione degli atti alla Corte Costituzionale, che dovrà ora pronunciarsi sulla legittimità della norma.
 
Il Tar ha giudicato fondato il ricorso delle associazioni del settore affermano che la legge avrebbe operato una modifica peggiorativa del rapporto contrattuale con effetti retroattivi. In questo modo, si legge nell’ordinanza, avrebbe violato il principio della certezza del diritto e quello del legittimo affidamento, tutelato dagli articoli 3 e 41 della Costituzione.
 
Allo stesso tempo, lo Spalma Incentivi si porrebbe in contrasto anche con la Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella cui sfera applicativa , rientrerebbero anche i diritti di credito.
 
Ma non solo, perché secondo il Tribunale Amministrativo, il sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili risponderebbe agli obblighi derivanti dalle direttive europee 2001/77/CE e 2009/28/CE.
 
La norma, sostiene il Tar, si porrebbe inoltre in contrasto con il principio di libera circolazione dei capitali, sancito dal TFUE, perchè avrebbe introdotto una restrizione cross-border dissuadendo i potenziali investitori europei.