sabato 30 maggio 2015

Delitti contro l’ambiente: Sulla Gazzetta ufficiale la legge sugli Ecoreati

29/05/2015 - Sulla Gazzetta ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 è stata pubblicata la legge 22 maggio 2015, n. 68recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” che entra in vigore oggi stesso.
La legge prevede l'introduzione di nuovi delitti a salvaguardia dell'ambiente, introducendo pene più gravi rispetto al sistema sanzionatorio che attualmente punisce la lesione dell'ambiente, prevalentemente, attraverso contravvenzioni e sanzioni amministrative previste dal Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152 del 2006).
Con il provvedimento viene inserito nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis (dei delitti contro l’ambiente), che comprende i seguenti nuovi reati:
  • inquinamento ambientale;
  • morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale;
  • disastro ambientale;
  • delitti colposi contro l’ambiente;
  • traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
  • impedimento del controllo;
  • omessa bonifica.

Per l’inquinamento ambientale è prevista una pena da 2 a 6 anni di carcereda 10mila a 100mila euro per chiunque abusivamente provoca “una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”. Sono, inoltre, peviste aggravanti in caso di lesioni o morte a una o più persone: da 2 anni e 6 mesi fino a 7 anni per lesioni che comportino più di 20 giorni di malattia; da 3 a 8 anni per lesioni gravi; da 4 a 9 per lesioni gravissime; da 5 a 10 in caso di morte.

Per chi provoca un disastro ambientale è prevista la pena della reclusione da 5 a 15 anni. Costituiscono disastro ambientale “alternativamente: l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.

Nel caso di traffico e abbandono di materiale ad alta radiattività sono previsti da 2 a 6 anni di carcere ed una multa da 10mila a 50mila euro per “chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”. 

Il condannato viene, in ogni caso, obbligato al recupero o, dove tecnicamente possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

In allegato il testo integrale della legge http://www.lavoripubblici.it/news/2015/05/ambiente/Delitti-contro-l-ambiente-Sulla-Gazzetta-ufficiale-la-legge-sugli-Ecoreati_15266.html
A cura di Gianluca Oreto

giovedì 28 maggio 2015

Ecobonus 65% detrazione Irpef, si ha diritto alla detrazione anche se non si inviano i documenti all’Enea

http://www.edilportale.com/news/2015/05/normativa/ecobonus-65-si-ha-diritto-alla-detrazione-anche-se-non-si-inviano-i-documenti-all-enea_46061_15.html

La Ctr Milano smentisce l'Agenzia delle Entrate che aveva negato l'agevolazione fiscale al contribuente

29/05/2015 - Chi effettua un intervento di riqualificazione energetica e dimentica di inviare la documentazione all’Enea non perde la detrazione fiscale del 65%.
Lo ha deciso la Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza 853/2015.
 

Detrazione 65% e comunicazioni all'Enea

Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate non aveva riconosciuto ad un contribuente la detrazione del 55%(portata dal 2013 al 65%) sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica del suo immobile. Il motivo era la mancata presentazione della ricevuta di invio della documentazione all’Enea.
 
Di fronte a questa decisione, il contribuente aveva presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che però lo aveva respinto affermando come l’invio della documentazione all’Enea fosse una condizione essenziale per beneficiare la detrazione.
 
La situazione è stata ribaltata dalla Commissione tributaria regionale di Milano, secondo la quale la decadenza da un beneficio deve essere espressamente prevista dalla legge.
 
A detta dei giudici, si tratta infatti di una comunicazione formale in mancanza della quale può solo essere prevista una sanzione.
 
Per avvalorare questa tesi, i giudici hanno ricordato che nella circolare 21/E/2010, con cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto a diversi quesiti sulle modalità per usufruire della detrazione, non è prevista la decadenza dal bonus in presenza di errori e omissioni, ma sono invece ammessecomunicazioni di rettifica.
 
La Commissione ha quindi annullato la cartella di pagamento con cui il Fisco aveva revocato il beneficio fiscale al contribuente.
 

Come funziona l'Ecobonus

Ricordiamo che può usufruire della detrazione fiscale del 65% chi sostiene fino al 31 dicembre 2015, spese per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici e unità immobiliari esistenti, ma anche su loro parti. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
 
Scarica la Guida alla Detrazione 65% di Edilportale

La detrazione si riferisce all’immobile su cui è effettuato l’intervento e deve quindi essere suddivisa tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in base dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno.
 
Le norme in vigore prevedono che entro 90 giorni dalla fine dei lavori vengano trasmesse all’Enea, attraverso il portale www.acs.enea.it, l’attestato di certificazione/prestazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa. Eventuali errori possono essere sanati inviando una nuova comunicazione.

Studi professionali, nel nuovo contratto collettivo più spazio al telelavoro

http://www.edilportale.com/news/2015/05/professione/studi-professionali-nel-nuovo-contratto-collettivo-pi%C3%B9-spazio-al-telelavoro_46028_33.html

Il Ccnl abolisce l’obbligo di rispettare intervalli di tempo tra i contratti a termine e semplifica l’apprendistato

28/05/2015 - Più telelavoro e nessun obbligo di rispettare gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e l’altro. Sono alcuni dei contenuti del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali approvato nei giorni scorsi, che sarà valido fino al 31 marzo 2018.

Telelavoro

Il Ccnl riconosce due tipi di telelavoro: quello mobile e l’hoteling, dove nella struttura lavorativa è presente una postazione di riferimento.
 
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo o trasformati rispetto a contratti già esistenti. Il contratto collettivo riconosce a questa tipologia di lavoro pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative e trattamento retributivo e garantisce il mantenimento dello stesso impegno professionale.
 
I costi della strumentazione informatica o telematica sono a carico del datore di lavoro, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei.
 
Telelavoratore e datore di lavoro devono concordare una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile in cui il telelavoratore deve rendersi disponibile.
 
Sono previsti controlli a distanza e visite del responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa per verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza.
 

Intervalli e categorie dei contratti

Il contratto collettivo ha abolito l’obbligo di rispettare gli intervalli di tempo tra differenti contratti a termine. Nell’apprendistato diventano più semplici gli obblighi formativi e vengono ridotte le ore di formazione.
 
I lavoratori sono divisi in diverse categorie. Appartengono ai quadri gli iscritti all’Albo dell’ordine professionale di appartenenza, che svolgono mansioni direttive di elevata responsabilità in autonomia e con poteri discrezionali. Un esempio è il responsabile di cantiere.
 
Nel primo livello rientrano i lavoratori muniti di diploma di laurea o diploma di scuola superiore che svolgono mansioni di concetto ad alto contenuto professionale. In questa categoria ci sono, ad esempio, i referenti di progetto e i coordinatori capo commessa.
 
Al secondo livello appartengono lavoratori con le stesse caratteristiche del primo livello, che in più svolgono le proprie funzioni con autonomia organizzativa, come i progettisti.
 
Nel terzo livello sono compresi i lavoratori che utilizzano particolari strumenti informatici, come ad esempio i disegnatori Cad.
 
Appartengono al terzo livello super i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo, come gli addetti all’elaborazione di computi tecnico estimativi, capitolati e contratti d’appalto.
 
Nel quarto livello super sono inseriti i lavoratori con mansioni d’ordine, che svolgono la propria attività con autonomia esecutiva, come il segretario unico o l’addetto all’attività telematica che effettua visure catastali ecc.
 
Chiudono le categorie contrattuali il quarto livello, cui per fare un esempio appartengono gli operatori informatici, e il quinto livello, accessibile ai lavoratori con semplici conoscenze pratiche.
 

Formazione

Il contratto prevede una politica attiva della formazione per migliorare il livello professionale degli addetti, adeguare l’offerta professionale alle richieste degli studi e migliorare i servizi offerti.
 
La maggior parte degli interventi di formazione continua riguarderà la tematica “Ambiente e sicurezza”

mercoledì 27 maggio 2015

Sottotetti, in zona sismica il cambio d’uso deve essere autorizzato

http://www.edilportale.com/news/2015/05/normativa/sottotetti-in-zona-sismica-il-cambio-d-uso-deve-essere-autorizzato_46013_15.html

Cassazione: necessari i controlli sulla sicurezza oltre a quelli sulla conformità agli strumenti urbanistici

28/05/2015 - La trasformazione di un sottotetto in vano abitabile deve essere considerata un intervento di ristrutturazione edilizia, che necessita di una serie di controlli, soprattutto se l’edificio si trova in zona sismica. È questo l’orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza 15429/2015.
Nel caso esaminato, il proprietario di un’abitazione situata in zona sismica aveva trasformato il sottotetto in vano abitabile di pertinenza senza prima depositare i progetti presso il competente sportello unico.
 
Di fronte alla multa e all’ordine di ripristino, il responsabile aveva affermato che gli interventi effettuati, consistenti nella posa del parquet, nell’installazione di infissi e nell’apposizione di servizi igienici, non rientravano nel raggio di applicazione degli articoli 93 e 95 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
 
In base al Testo unico dell’edilizia, la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti inerenti agli interventi in zona sismica vanno effettuate in presenza di interventi di costruzione, riparazione e sopraelevazione.
 
La Cassazione ha però spiegato che la normativa antisismica non distingue tra opere interne ed esterne, ma prescrive il controllo per qualunque costruzione, riparazione e sopraelevazione.
 
Nel concetto di costruzione, hanno sottolineato i giudici, deve essere inclusa qualunque opera, a prescindere dal titolo abilitativo richiesto.
 
In zona sismica, quindi, deve esserci un controllo duplice: da una parte quello dell’ufficio tecnico regionale sulla sicurezza rispetto ai potenziali fenomeni sismici, dall’altra quello dell’autorità comunale sulla conformità agli strumenti urbanistici.
 
La Cassazione ha concluso ricordando che in base alle Norme Tecniche sulle Costruzioni (DM 14 gennaio 2008 – NTC) le costruzioni esistenti devono essere sottoposte ai controlli sulla sicurezza quando il cambio della destinazione d’uso provoca un aumento dei carichi.

Rinnovabili, le Associazioni: 'il nuovo decreto riduce gli incentivi'

http://www.edilportale.com/news/2015/05/risparmio-energetico/rinnovabili-le-associazioni-il-nuovo-decreto-riduce-gli-incentivi_45961_27.html

La denuncia di Legambiente: ‘tagli alle fonti pulite e regali generosi agli inceneritori’

26/05/2015 - La bozza del decreto sugli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili (FER) non fotovoltaiche non convince le associazioni ambientaliste che anzi denunciano incentivi bassi alle energie pulite e regali generosi agli inceneritori

FER non fotovoltaiche: il nuovo decreto

La scorsa settimana il Ministro dello Sviluppo Economico,Federica Guidi, nel corso dell’Audizione alla Commissione Industria del Senato aveva annunciato l’arrivo di un nuovo decreto per regolamentare gli incentivi alle FER non fotovoltaiche fino alla fine del 2016.
 
Ricordiamo che per le fonti diverse dal fotovoltaico il tetto è stato fissato dal Governo a 5,8 miliardi l'anno e attualmente il contatore indica 5,7 miliardi. Per questo il Ministro aveva annunciato un nuovo provvedimento in grado di riutilizzare a favore del settore le risorse che si rendono via via disponibili, pur nel rispetto del tetto di 5,8 miliardi di euro.


Nuovo decreto incentivi alle rinnovabili: le accuse di Legambiente

Per Legambiente il nuovo decreto riduce drasticamente gli incentivi alle rinnovabili con tagli fino al 40% agli incentivi per piccoli impianti eolici e del 24% per il mini idroelettrico; al contrario nessun taglio agli incentivi per i rifiuti da bruciare negli inceneritori, che potranno beneficiare di tariffe più alte rispetto a quelle previste per l'eolico. Legambiente fa notare che per le biomasse bruciate nei vecchi zuccherifici sono previsti 135 MW di nuovi impianti con tariffe garantite per 20 anni e una spesa complessiva di 5 miliardi di euro da pagare in bolletta.
 
Il Vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini, ha ribattezzato il decreto “un green act al contrario”. Poi ha aggiunto: “Il futuro delle rinnovabili è nella generazione distribuita, che questo decreto penalizza, e nello stop agli incentivi per mega impianti a biomasse e inceneritori, che invece vengono generosamente foraggiati. Ci auguriamo davvero che il governo Renzi non voglia approvare, dopo lo spalma-incentivi che ha penalizzato il solare e lo Sblocca Italia che ha rilanciato le trivellazioni di petrolio e gas, un ennesimo provvedimento nel settore energetico che risponde solo alle richieste di alcune lobby e va contro gli interessi dei cittadini e dell'ambiente”.
 
Legambiente ha sottolineato che le richieste provenienti dal settore delle rinnovabili, presentate nelle scorse settimane dal Coordinamento Free durante gli incontri con il governo, sono state del tutto inascoltate, come la richiesta delle imprese delle rinnovabili di cancellare gli incentivi per gli impianti che non sono alimentati da fonti rinnovabili, come gli inceneritori e i mega impianti a biomasse, e di introdurre semplificazioni nella direzione dell'autoproduzione da energie pulite per imprese e cittadini.
 

Agevolazioni alle rinnovabili: i punti chiave per Free

Secondo il Coordinamento Free, Fonti rinnovabili ed efficienza energetica, che raggruppa oltre 30 associazioni del settore, la bozza di decreto sulle rinnovabili elettriche non fotovoltaiche sarebbe  contraddittoria e senza senso in quanto un governo che annuncia un Green Act per rilanciare le politiche ambientali non può proporre bassissimi incentivi.
 
Il Coordinamento Free in una nota ha dichiarato: “Sul decreto per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche se il Ministero dello Sviluppo economico avesse avviato una consultazione, come richiesto dal Coordinamento Free, si sarebbe potuto trovare un equilibrio tra l’esigenza di rispettare i tetti degli incentivi e quella di garantire la crescita delle rinnovabili e la strategia di decarbonizzazione del nostro paese. La situazione è particolarmente allarmante considerando che questo provvedimento si aggiunge a tutte le ultime misure che hanno mortificato il comparto del fotovoltaico”.
 
Per il coordinamento Free i punti davvero importanti sono: “definizione chiara di un obiettivo di decarbonizzazione al 2050 (riduzione dell’80-90% delle emissioni climalteranti rispetto al 1990); chiara strategia di crescita delle rinnovabili elettriche, con interventi sulle reti, sugli accumuli e, elemento decisivo, sul mercato elettrico; strategia per la diffusione della mobilità elettrica, con il target 1 milione auto nel 2025; roadmap 2020-50 per riqualificazione “spinta” del parco edilizio (finanza innovativa e riorganizzazione dell’offerta per far decollare gli interventi su interi edifici o quartieri); uso razionale biomasse e boschi, biochimica e biometano, cattura carbonio nei suoli; fiscalità ambientale, ad iniziare da una carbon tax sovranazionale”.

Anche assoRinnovabili ha definito insufficienti le misure del nuovo decreto. Il Presidente di asso Rinnovabili, Agostino Re Rebaudengo ha commentato: "Dopo mesi di attesa abbiamo finalmente un testo da analizzare che contiene alcuni elementi positivi come, ad esempio, la possibilità di accedere alle tariffe del DM 6 luglio 2012 per gli impianti che entreranno in esercizio entro un anno dall’uscita del nuovo Decreto, il riconoscimento del primo criterio di priorità per gli impianti idonei ma esclusi dai registri precedenti per esaurimento dei contingenti ed, infine, in tema di manutenzioni, la possibilità di utilizzare componenti rigenerati.”
 
“Allo stesso tempo però la bozza, oltre ad interessare un orizzonte temporale molto breve, solo fino al 1° dicembre 2016, riduce i contingenti incentivabili al punto da non sanare nemmeno tutte le istanze non ammesse ai registri precedenti. Anche l’entità degli incentivi è drasticamente ridotta (fino al 40% in meno al mini eolico, fino al 18% in meno per il mini idroelettrico e fino al 17% per i piccoli impianti a biomasse e biogas) impedendo, di fatto, nuove installazioni e bloccando lo sviluppo di un settore che ha generato occupazione, senza contare i benefici per l'ambiente e la nostra salute e che, non ultimo, ci ha resi più indipendenti dai produttori di energia da fonti fossili" ha concluso Re Rebaudengo che tuttavia si dimostra fiducioso che il Mise rifletta sulle osservazioni adottando una strategia maggiormente green.

Anche Fiper, la Federazione Italiana di Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili, critica l’impostazione generale della nuova booza di decreto. Secondo l’associazione il Ministero si è concentrato esclusivamente sulle rinnovabili elettriche tralasciando settori come il termico e l’efficienza energetica.
 
Secondo Fiper invece bisognerebbe rivedere l’attuale gerarchia d’uso delle risorse economiche, spostando il più possibile risorse verso il settore termico e l’efficienza energetica. 

martedì 26 maggio 2015

Condono in area vincolata, non sempre è richiesto il parere della Soprintendenza

http://www.edilportale.com/news/2015/05/normativa/condono-in-area-vincolata-non-sempre-%C3%A8-richiesto-il-parere-della-soprintendenza_45960_15.html

Consiglio di Stato: il Comune può accertare in autonomia l’impossibilità di concedere il condono

27/05/2015 - Se un edificio abusivo viene realizzato in area vincolata, il Comune non ha bisogno di interpellare la Soprintendenza prima di respingere la domanda di condono. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 2518/2015.
I giudici hanno esaminato il caso di un soggetto che aveva realizzato un prefabbricato ad uso residenziale e in seguito aveva presentato domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della Legge 326/2003(Terzo condono).
 
Il Comune aveva negato il condono dal momento che l’area su cui era stato realizzato il prefabbricato era sottoposta avincolo idrogeologico e paesaggistico, ma l’interessato aveva presentato ricorso sostenendo che il Comune avrebbe dovuto interpellare la Soprintendenza.
 
In un primo momento il Tar aveva dato ragione al responsabile dell’abuso, ma il Consiglio di Stato ha invece spiegato che la sanatoria ai sensi del Terzo condono può essere concessa nelle aree vincolate solo per interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria su immobili già esistenti.
 
In presenza di un’area vincolata non è quindi necessario il parere della Soprintendenza perché il Comune può giàaccertare in autonomia l’impossibilità di concedere il condono.

lunedì 25 maggio 2015

Fotovoltaico sul pergolato, per installarlo basta la CIL

http://www.edilportale.com/news/2015/05/normativa/fotovoltaico-sul-pergolato-per-installarlo-basta-la-cil_45947_15.html

CdS: non è necessario il permesso di costruire, a patto che tra i pannelli possa filtrare la luce e non si alteri la volumetria

26/05/2015 - L’installazione dei pannelli fotovoltaici su un pergolato è un intervento che non richiede il permesso di costruire, ma la CIL. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 2134/2015.
Nel caso preso in esame, il proprietario di un’abitazione aveva  comunicato al Comune l’inizio dei lavori di installazione dei pannelli fotovoltaici che avrebbero coperto parzialmente un nuovo pergolato in legno, realizzato sul terrazzo e dotato di tenda da sole retrattile.
 
Il Comune aveva dichiarato la comunicazione inefficace e disposto il ripristino dei luoghi, affermando che gli interventi richiedessero il permesso di costruire.
 
Dopo una serie di ricorsi, il Consiglio di Stato ha dato ragione al proprietario ricordando che, in base al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), sono soggetti a comunicazione di inizio lavori (CIL) gli interventi di installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare fuori dalle zone A (centri storici).
 
Il CdS ha sottolineato che secondo le linee guida per l’autorizzazione degli impianti, l’installazione può avvenire sugli edifici esistenti e le loro pertinenze.
 
I giudici hanno aggiunto che tra le pertinenze possono rientrare i pergolati, cioè manufatti con natura ornamentale realizzati in struttura leggera, facilmente amovibili e usati per riparare e ombreggiare le superfici di modeste dimensioni.
 
La situazione non cambia se sui pergolati si installano dei pannelli fotovoltaici, purchè vengano lasciati spazi per far filtrare la luce e l’acqua e non ci sia un aumento della volumetria.

domenica 24 maggio 2015

energie rinnovabili, certificati verdi, estrazione di petrolio


Da anni tutti gli esperti del mondo sono d'accordo su una cosa: bisogna puntare sulle rinnovabili. Lo hanno capito anche i maggiori paesi produttori di petrolio. Adesso ci manca solo che alla fine siano loro a vendere la tecnologia del fotovoltaico a noi, che...
RAI.TV

Diagnosi energetiche nelle grandi imprese, il Mise spiega come funzionano

http://www.edilportale.com/news/2015/05/risparmio-energetico/diagnosi-energetiche-nelle-grandi-imprese-il-mise-spiega-come-funzionano_45939_27.html

Obbligate ad individuare percorsi virtuosi di riduzione del fabbisogno energetico le aziende con almeno 250 dipendenti o un fatturato superiore a 50 milioni

25/05/2015 - Come effettuare le diagnosi energetiche nelle grandi imprese? Ma soprattutto, quali aziende sono obbligate a farlo? Lo spiega il Ministero dello Sviluppo Economico con un documento che chiarisce gli obblighi introdotti dal D.lgs. 102/2014 con cui è stata recepita la Direttiva 2012/27/Uesull’efficienza energetica

Imprese obbligate alle diagnosi energetiche

Le diagnosi energetiche devono essere eseguite da grandi imprese e imprese ad alto consumo di energia sui siti produttivi, cioè nei luoghi in cui viene prodotto un bene o fornito un servizio.
 
Per grandi imprese si intendono tutte le imprese che non sono qualificabili PMI, cioè che occupano almeno 250 persone o che, anche se hanno meno dipendenti, hanno un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Un’impresa è sempre considerata di grandi dimensioni se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico.
 
Per imprese a forte consumo di energia o energivore sono quelle iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del Decreto interministeriale 5 aprile 2013.
 

Termini per effettuare le diagnosi energetiche

In base a quanto indicato dal D.lgs. 102/2014, le diagnosi energetiche devono essere eseguite entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni quattro anni. L’obbligo vale se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti o se si è stati in possesso dello status di impresa energivora nell’esercizio precedente.
 

Chi esegue le diagnosi energetiche

Fino al 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche possono essere condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici anche senza certificazioni rilasciate sotto accreditamento. Dopo questa data, dovranno invece essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati.
 

Come funziona la diagnosi energetica

La diagnosi energetica deve essere conforme alle norme tecniche UNI CEI EN 16247. Nell’impresa deve essere messa a punto una “struttura energetica aziendale”. L’azienda viene suddivisa in aree funzionali. Si acquisiscono quindi i dati energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, per la prima diagnosi, il calcolo dei dati energetici di ciascuna unità funzionale viene ricavato dai dati disponibili. Si effettua poi la modellizzazione della realtà aziendale attraverso la costruzione degli inventari energetici. Seguono il calcolo degli indici di prestazione energetica globali e per ciascuna area funzionale ed il confronto degli stessi con quelli obiettivo. La diagnosi energetica si completa con l’individuazione di un percorso virtuoso, in termini di interventi di efficienza energetica, tale da ridurre i fabbisogni energetici a parità di attività. Abbassando i costi dell’energia, il prodotto o il servizio diventano quindi più competitivi.
 

Sanzioni

Le imprese che non effettuano la diagnosi energetica pur essendovi obbligate sono punite con una sanzione da 4 mila a 40 mila euro. In caso di diagnosi non conforme la sanzione oscilla dai 2 mila ai 20 mila euro.