sabato 13 giugno 2009

Certificazione energetica: pubblicato Dpr attuativo del 192

Certificazione energetica: pubblicato Dpr attuativo del 192
Dal 1° luglio attestato di qualificazione obbligatorio per tutti gli immobili. Lo stato dell’arte della normativa regionale
di Rossella Calabrese
12/06/2009 - Dopo oltre tre mesi dall’approvazione in Consiglio dei Ministri, è approdato in Gazzetta Ufficiale il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 (http://www.edilportale.com/pagina_non_trovata.asp?404;http://www.edilportale.com:80/norma/2009/03/06/decreto-del-presidente-della-repubblica-recante-attuazione-dell-articolo-4-comma-1-lettere-a-e-b_10876.html) recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Si tratta del Regolamento che attua l’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Leggi tutti i contenuti del Dpr n. 59 del 2 aprile 2009. (http://www.edilportale.com/pagina_non_trovata.asp?404;http://www.edilportale.com:80/norma/2009/03/06/decreto-del-presidente-della-repubblica-recante-attuazione-dell-articolo-4-comma-1-lettere-a-e-b_10876.html)

Il Dpr 59/2009, che entrerà in vigore il 25 giugno 2009, è uno dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006; manca ancora, quindi, il DPR in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005 che fisserà i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005. che definirà le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e conterrà le Linee guida nazionali (leggi tuttohttp://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=11184&IDCAT=27).

Il 1° luglio 2009 entrerà in vigore l’obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Ricordiamo che i Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Sono ancora sprovviste di proprie leggi le Regioni Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia. Quelle che invece hanno già emanato proprie leggi devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali.


LA NORMATIVA REGIONALE
In questi anni, le Regioni stanno legiferando in materia di certificazione energetica degli edifici: accanto alle prime esperienze (leggi tutto http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=10141&IDCAT=27), quasi tutte le Regioni hanno ormai una propria normativa (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2008/04/18/risparmio-energetico/certificazione-energetica-focus-sulle-norme-regionali_11639_27.html ). Ad oggi circa la metà delle Regioni e Province autonome si è dotata di una normativa sulla certificazione energetica degli edifici.

Provincia di Bolzano – Prima in Italia ad affrontare il tema del rendimento energetico degli edifici, ha introdotto lo standard CasaClima - obbligatorio da gennaio 2005 - che assegna agli edifici una classe in base al consumo di energia. Leggi tutto

Regione Lombardia – Ha anticipato al 2008 i requisiti previsti dalle norme statali per il 2010 (leggi tutto), ha definito la procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli edifici (leggi tutto) e, a fine 2007, ha riscritto alcune norme sull’ambito di applicazione e sull’accreditamento dei certificatori (leggi tutto), aprendo ai certificatori di altre Regioni (leggi tutto).

Regione Piemonte – Due anni fa si è dotata di una legge che introduce la certificazione energetica degli edifici esistenti e di nuova costruzione (leggi tutto), integrata poi con disposizioni attuative relative soltanto ai controlli sugli impianti termici (leggi tutto).

Regione Liguria – Le disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici sono contenute nella legge regionale in materia di energia (leggi tutto); successivamente è stato definito un sistema di certificazione (leggi tutto) e recentemente tutta la normativa è stata riordinata (leggi tutto).

Regione Emilia Romagna – Oltre al regolamento edilizio del Comune di Reggio Emilia (leggi tutto), sono stati definiti i requisiti di rendimento energetico e le procedure di certificazione energetica degli edifici, non solo per le abitazioni ma anche per gli edifici produttivi e del terziario. La certificazione energetica è obbligatoria dal 1° luglio 2008 (leggi tutto).

Regione Marche – Si rifà al Protocollo Itaca la legge marchigiana sull’edilizia sostenibile che definisce le tecniche e le modalità costruttive di edilizia sostenibile (leggi tutto). Successivamente sono state definite le Linee Guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici residenziali, e i criteri per la definizione degli incentivi e per la formazione professionale (leggi tutto).

Regione Toscana – Sono state emanate nel 2006 le Linee Guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici, che modificano le precedenti del 2005. Nel 2008 è stato redatto un regolamento per l’edilizia sostenibile che punta a ridurre della metà i consumi medi degli edifici (leggi tutto).

Regione Valle D’Aosta – Oltre a disciplinare le metodologie di calcolo, i requisiti di prestazione energetica per gli edifici nuovi e ristrutturati, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori, viene istituito un catasto energetico degli edifici e vengono fissati gli obiettivi per il miglioramento dell’efficienza energetica del parco edilizio (leggi tutto).

Regione Puglia – “Norme per l’abitare sostenibile” è la legge pugliese per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico nelle trasformazioni territoriali e urbane e nella realizzazione delle opere edilizie. Non sono ancora state definite le procedure per la certificazione di sostenibilità degli edifici e per l’accreditamento dei certificatori (leggi tutto)

Regione Basilicata – La legge Finanziaria regionale per il 2008 prevede che saranno definiti il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, i requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici nuovi e ristrutturati, i criteri della certificazione energetica, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori (leggi tutto).

Regione Umbria – La certificazione ambientale è obbligatoria per gli interventi pubblici e facoltativa per quelli privati. È previsto un procedimento di valutazione a schede per quantificare le prestazioni dell’edificio rispetto a diversi parametri, tra cui la qualità dell’ambiente interno e esterno ed il risparmio delle risorse naturali (leggi tutto). Il recente Disciplinare tecnico prevede che sia l’ARPA a rilasciare il certificato di sostenibilità (leggi tutto).

Regione Friuli Venezia Giulia - È di recente approvazione il Protocollo regionale VEA, un sistema di valutazione per la certificazione degli edifici che prevede la compilazione di 22 schede tematiche suddivise in 6 aree: valutazione energetica, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, materiali da costruzione, risparmio idrico e permeabilità dei suoli, qualità esterna ed interna (leggi tutto).

Provincia di Trento – La certificazione energetica è stata introdotta dalla legge urbanistica ed è obbligatoria per le nuove costruzioni e per interventi di recupero. Il Regolamento attuativo prevede che entro il 31 dicembre 2013 tutti gli edifici pubblici saranno dotati di certificazione energetica e un marchio distinguerà gli stabili sostenibili (leggi tutto).

Regione Campania – Ha emanato indirizzi in materia energetico-ambientale per la redazione dei regolamenti urbanistici edilizi comunali, in attuazione della Lr 16/2004, finalizzati anche alla riduzione dei consumi energetici. Gli indirizzi stabiliscono criteri tecnico-costruttivi, individuando soluzioni progettuali, atte a favorire l'impiego di fonti energetiche rinnovabili.

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sabato 6 giugno 2009

atti tecnici e imposta di bollo

Gli atti e i documenti allegati alla relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica scontano l'imposta ridotta di 1 euro per ogni foglio o esemplare relativamente a "Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori …".
Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 139/E del 29 maggio 2009, in risposta ad un quesito posto da una giunta regionale spinta all'interpello dalle richieste formulate da parte di diversi ordini professionali in merito alla possibilità di apporre il bollo (nella misura di euro 14,62) solo sulla relazione a strutture ultimate e considerare le documentazioni come unico allegato alla stessa, da esentare dal bollo ovvero da valutare con importi ridotti.

Ricalcando la risoluzione del 24 marzo 2009, n. 74/E (leggi articolohttp://www.lavoripubblici.it/2007/dettaglio_notizia.php?agap=czo4OiJORFl6Tnc9PSI7 ), con cui si è fatto presente che gli elaborati tecnici allegati al provvedimento di concessione edilizia (permesso di costruire) non scontano l'imposta di bollo sin dall'inizio, ma solo in caso d'uso, il nuovo provvedimento, l'Agenzia ha chiarito che le relazioni a strutture ultimate possono qualificarsi come scritture private e pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, soggette all'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, sia per la copia che resta agli atti dell'Ufficio del Genio Civile, sia per la copia destinata ad essere restituita all'istante, munita dell'attestazione di avvenuto deposito.

Diversamente, gli atti e i documenti allegati alle relazioni a strutture ultimate (come per gli allegati tecnici al permesso di costruire) sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso, anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 1 euro per ogni foglio o esemplare, ricordando che il concetto di "caso d'uso" si verifica quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.


A cura di Ilenia Cicirello


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