giovedì 25 agosto 2011

la guida per Scia e Dia e le differenze

Scia e Dia, una guida per capire le differenze
Situazione attuale, ambito di applicazione e possibile sostituzione fra titoli abilitativi spiegate dal Consiglio del notariato
di Paola Mammarella
26/08/2011 - Edilizia semplificata dopo il Decreto Sviluppo, Scia e ruolo della Super-Dia. È la sintesi dei cambiamenti avvenuti nell’attività delle costruzioni, formalizzata in uno studio (http://www.casaportale.com/public/uploads/11976-pdf1.pdf) dal Consiglio nazionale del Notariato.

La situazione attuale
La guida del Consiglio ricorda che il Testo Unico dell’edilizia, Dpr 380/2001, ha subito varie modifiche. A destare i maggiori dibattiti ultimamente sono state la Legge 73/2010, di conversione del DL Incentivi 40/2010, che ha introdotto le manutenzioni straordinarie senza Dia, la Legge 122/2010 di conversione del DL 78/2010, cioè la manovra estiva che ha introdotto la Scia, e il Decreto Sviluppo 70/2011, convertito dalla Legge 106/2011, che ha abbreviato i tempi di attesa della Scia e ha introdotto una sanatoria per le difformità entro il 2%.

Ambito di applicazione della Scia
Dopo le polemiche sul nuovo titolo abilitativo e i dubbi manifestati sulla sua applicabilità alle costruzioni, che avevano reso necessaria una circolare esplicativa del Ministero della Semplificazione, è stato il Decreto Sviluppo a chiarire i margini d’azione della nuova procedura. La segnalazione certificata di inizio attività non può essere utilizzata in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, né nei casi in cui si ricorre alla Dia in sostituzione della Super-Dia.
Sono escluse anche le nuove costruzioni e le ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie che implicano modifiche di volume, sagoma e destinazione d’uso.

Si può ricorrere al titolo abilitativo semplificato per restauro e risanamento conservativo, mutamenti di destinazione d’uso funzionali, manutenzioni sulle parti strutturali, frazionamento o accorpamento di più unità abitative, ampliamento dei fabbricati all’interno della sagoma esistente, senza creazione di volumi autonomi, modifiche prospettiche, come l’apertura di finestre, varianti a permessi di costruire che non incidono su volumetrie e parametri urbanistici e realizzazione di parcheggi a piano terra o nel sottosuolo, anche in deroga agli strumenti urbanistici.

Quando la Scia non sostituisce la Dia
Rimangono soggetti alla denuncia di inizio attività gli interventi per i quali è ammesso il ricorso alla Dia alternativa al permesso di costruire (Super-Dia). Si tratta di interventi di ristrutturazione maggiore, che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, e di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica. A questi si aggiungono poi tutti i lavori per i quali le leggi regionali prevedono la semplificazione rispetto al permesso di costruire.

Le differenze
Come avveniva con la Dia, la Super-Dia deve essere presentata allo Sportello Unico 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Con la Scia, il cantiere può partire nello stesso giorno in cui viene consegnata l’istanza, ma il dirigente entro 30 giorni può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Decorso questo termine, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

La Super-Diaha efficacia limitata a tre anni. I lavori non ultimati entro tale termine possono essere completati previa presentazione di una nuova Super-Dia. Per la Scia non è stata dettata nessuna disposizione particolare, il che, secondo il Consiglio del Notariato, potrebbe lasciare presupporre una durata analoga dell’efficacia.

Il ricorso alla Super-Dia è ammesso anche nel caso di immobili vincolati. Ad ogni modo devono essere prima rilasciati i pareri o le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Nel caso della Scia, il Dl Sviluppo ha specificato che questanon sostituisce gli atti di autorizzazione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale. Si può quindi desumere che il titolo abilitativo semplificato deve essere ammessoanche per immobili vincolati purchè sia allegato il nulla osta.
http://www.edilportale.com/news/2011/08/normativa/scia-e-dia-una-guida-per-capire-le-differenze_23710_15.html
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fotovoltaico integrato la nuova guida pubblicata dal GSE

Integrazione architettonica del fotovoltaico, rivista la guida
Meno vincoli sui brevetti nella revisione pubblicata sul sito del Gse
di Paola Mammarella
26/08/2011 - Il Gse ha pubblicato la revisione alla guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico.

Le novità, elaborate dopo il parere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, riguardano il brevetto richiesto per il sistema di monitoraggio dei componenti speciali.

Diventano ammissibili i prodotti che, anche se alla data di presentazione della domanda al Gse hanno ancora in corso la procedura per l’ottenimento del brevetto, abbiano già ottenuto dall’European Patent Office il parere preliminare positivo sulla brevettabilità.

Nel regolamento sono previste anche alcune deroghe. Come nelle facciate ventilate con moduli fotovoltaici, per le quali è consentito che l’impermeabilizzazione, l’isolamento e la tenuta meccanica possano essere garantite dall’insieme dei moduli e dell’involucro. In questo caso non è necessario il brevetto europeo purchè il rivestimento interessi l’intera parete.

Vale lo stesso per le superfici verticali opache non ventilate, purché interessino una superficie omogenea della facciata, opportunamente raccordata a eventuali parti della stessa non ricoperte da moduli fotovoltaici.
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http://www.edilportale.com/news/2011/08/risparmio-energetico/integrazione-architettonica-del-fotovoltaico-rivista-la-guida_23711_27.html
APPROFONDIMENTI / Conto EnergiaAPPROFONDIMENTI / Incentivi FotovoltaicoNormativa sull'argomento
Linee Guida 01/08/ 2011
GSE - Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico Revisione 1 http://www.casaportale.com/public/uploads/11977-pdf1.pdf

Linee Guida 15/07/ 2011
GSE - Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico http://www.casaportale.com/public/uploads/11952-pdf1.pdf

domenica 21 agosto 2011

tracciabilità pagamenti professionisti e società progettazione

Tracciabilità pagamenti per studi di progettazione e professionisti
A chi e quando si applicano le norme, casi di esenzione e attenuazione nell’ultima determina dell’Autorità di Vigilanza
di Paola Mammarella
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19/08/2011 - Inclusi nelle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari i professionisti e gli studi di progettazione che concorrono all’aggiudicazione di appalti per servizi di ingegneria e architettura. È una delle novità contenute nella Determinazione 4/2011, emanata a scopo chiarificatore dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
Applicazione della tracciabilità
L’authority ha introdotto una serie di chiarimenti per facilitare l’applicazione delle norme antimafia, contenute nell’articolo 3 della Legge 136/2010. Rispetto alle precedenti pronunce, l’Autorità di vigilanza ha spiegato che la tracciabilità è valida anche per gli appalti necessari all’amministrazione diretta, volti cioè ad ottenere i mezzi di produzione per svolgere i servizi in amministrazione diretta.

Devono sottostare alle regole antimafia anche i soggetti destinatari di finanziamenti pubblici e gli operatori stranieri.

Casi intermedi o esenti
Si configura una specie di applicazione attenuata per il transito degli stipendi, che sono soggetti alla tracciabilità, ma dato che non è possibile determinare con precisione il numero di lavoratori impiegati sulla singola commessa, i salari possono transitare su un unico conto corrente.

Intermedio anche il caso delle spese di cancelleria, per le quali la tracciabilità è attenuata nel senso che non è necessario indicare il Cig.

In presenza di una filiera di imprese, il subcontraente rientra nell’applicazione della tracciabilità se nella sua attività si verifica una dipendenza funzionale con l’appalto principale.

Le utenze, come il pagamento di gas e acqua, possono essere saldate con Rid oltre che con bonifico e Riba.

Sono esenti dalle norme sulla tracciabilità gli acquisti di scorte per il magazzino, fatti non in previsione di un appalto specifico. Sono comunque previsti controlli per evitare elusioni.

In generale, l’Authority ha spiegato che l’appaltatore principale deve informare la Stazione Appaltante di aver adeguato tutti i contratti con subappaltatori e subcontraenti. L’operazione può essere formalizzata dal legale rappresentante, ma è consentito anche avvalersi dell’autocertificazione.
(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2011/08/lavori-pubblici/tracciabilit%C3%A0-pagamenti-per-studi-di-progettazione-e-professionisti_23548_11.html

scia anche per le procedure anticendio

Scia anche per le procedure antincendio
http://www.edilportale.com/news/2011/08/normativa/scia-anche-per-le-procedure-antincendio_23570_15.html
Approvato di recente un regolamento che alleggerisce le Pmi dagli oneri per la prevenzione senza compromettere la sicurezza

di Paola Mammarella
22/08/2011 - La Scia entra nella semplificazione delle procedure per la prevenzione degli incendi in modo da non aggravare gli oneri per le imprese, senza pregiudicare la sicurezza. È lo spirito del regolamento recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, che riprende l’articolo 49 comma 4-quater della manovra estiva.


Già approvato dal Governo a marzo, il testo ha ricevuto l’ok definitivo del CdM, passando attraverso i pareri delle Commissioni parlamentari. Secondo le stime effettuate, sulle Pmi grava oltre un miliardo per gli oneri di prevenzione antincendio. Con le nuove misure si attende un risparmio per 650 milioni all’anno.

La procedure semplificate non saranno ammesse per le attività a rischio incidente rilevante, ma solo per quelle di cui al DM 16 febbraio 1982. Nelle attività più pericolose permane l’obbligo di presentare il rapporto di sicurezza ai sensi della Legge 334/1999.

La pericolosità delle attività è classificata con le categorie A, B e C a seconda di percentuale di rischio, dimensioni dell’impresa , settore di attività e impatto sull’incolumità pubblica.

Per le attività di tipo A, non soggette a rischio significativo, non è necessario il parere di conformità. Al suo posto si userà la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività.

Nelle attività di tipo B e C i progetti devono essere sottoposti ad un esame nel momento in cui implichino modifiche alle condizioni di sicurezza. Le domande devono essere presentate al Comando dei Vigili del Fuoco insieme alla Scia e alla documentazione richiesta.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, i Vigili del Fuoco si pronunciano sulla conformità dei progetti ed eventualmente rilasciano copia del verbale. Per le attività di tipo C, con rischio maggiore, viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

Le attività possono essere bloccate in mancanza dei requisiti di legge a meno che non si provveda all’adeguamento entro 45 giorni.

In caso di particolari attività che non consentano pienamente il rispetto delle normative richieste, ai Vigili del Fuoco può essere inoltrata una domanda di deroga.


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martedì 2 agosto 2011

proposta abolizione ordini professionali del pdl

Professioni, presentato disegno di legge per abolire gli Ordini
La proposta è del senatore del Pdl Raffaele Lauro. Consiglio Nazionale Architetti: ‘iniziativa ridicola’
di Rossella Calabrese

02/08/2011 - Con un disegno di legge costituzionale presentato al Senato il 28 luglio scorso, il senatore Raffaele Lauro (PdL) propone l’abolizione dell’esame di Stato per l’abilitazione professionale.
Il disegno di legge S. 2852 “Modifica all’articolo 33, quinto comma, della Costituzione in materia di ordini professionali” prevede infatti la soppressione, dall’art. 33 della Costituzione, dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale.

L’art. 33 della Costituzione - ricordiamo - recita: “È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all’esercizio professionale”.
“Questa è la prima e la più importante - ha dichiarato Lauro - delle riforme liberali da realizzare al più presto nel nostro Paese, se vogliamo liberare energie per un nuovo sviluppo economico. Gli Ordini professionali si sono trasformati in corporazioni, che hanno il solo scopo di difendere ed amministrare privilegi acquisiti, cioè costi aggiuntivi per i cittadini e mediocre qualità dei servizi.

La Banca d'Italia - ha proseguito Lauro - ha stimato l’entità della rendita monopolistica degli Ordini, che ostacola una vera concorrenza, nella misura di 11 punti di PIL in pochi anni, di cui ben 5 nei primi tre anni”.

Le reazioni
Immediato il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. “Respingiamo nel modo più fermo il metodo e il merito con cui un esponente della maggioranza parlamentare, il senatore Raffaele Lauro, crede di poter affrontare il tema della riforma delle professioni: mai nessuno aveva anche solo osato pensare di abolire l'articolo 33 della Costituzione cancellando con un sol tratto di penna Ordini professionali ed Esame di Stato per l'abilitazione professionale”.

“Rileviamo inoltre - continua il Cnappc - come appaiano del tutto fantasiose ed infondate le argomentazioni circa il costo in termini di PIL degli Ordini: numeri del tutto inventati e buttati a caso solo per dare una parvenza di credibilità ad una iniziativa semplicemente ridicola; gli oltre due milioni di professionisti italiani ed i 150mila architetti meriterebbero un rispetto ed una attenzione ben diverse”.

“Chiediamo ai Ministri Sacconi e Nitto Palma di prendere apertamente e pubblicamente le distanze da questa iniziativa: se non lo facessero il sospetto che il senatore Lauro sia un mero esecutore di volontà altrui prenderebbe corpo e forma. Fa riflettere, infatti, che, mentre meno di 48 ore fa il Ministro del Lavoro tentava di ricucire un rapporto con i rappresentanti dei professionisti italiani, un parlamentare di maggioranza, peraltro privo di specifiche competenze nella materia, intervenga in modo totalmente sconclusionato su di un argomento così delicato e importante come la riforma delle professioni”. “Una cosa - conclude il Consiglio Nazionale - è discutere della modernizzazione del Paese e, con questa, dell’aggiornamento delle professioni e delle loro strutture organizzative ed istituzionali, altro è lasciarsi andare a parole in libertà delle quali nessuno di noi ha bisogno”.

La risposta del senatore Raffaele Lauro
“Non mi stupisce la reazione scomposta (e vagamente intimidatoria!) del Cnappc, che respingo, da parlamentare, con assoluta fermezza al mittente, in relazione al mio disegno di legge costituzionale, di iniziativa personale, per l'abolizione degli ordini professionali, nè mi sorprendono le fragili argomentazioni addotte a tutela di interessi corporativi consolidati, che non smentiscono le valutazioni economiche della Banca d’Italia”. “Ciò significa - ha aggiunto Lauro - che ho colpito nel segno. Ora mi aspetto le reazioni, altrettanto virulente, delle altre corporazioni. Il nostro Paese ha bisogno di liberarsi da tutte queste rendite monopolistiche, che lo soffocano”.
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