sabato 30 maggio 2020

detrazione Irpef 50% ristrutturazioni edilizie

detrazione Irpef 50% per ristrutturazioni edilizie https://www.agenziaentrate.gov.it/…/ed587c35-c2d6-7346-b79f…

Gli interventi soggetti all’obbligo della comunicazione all’Enea COMPONENTI E TECNOLOGIE INTERVENTO STRUTTURE EDILIZIE  riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno  riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli...
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  Gli interventi soggetti all’obbligo della comunicazione all’Enea COMPONENTI E TECNOLOGIE INTERVENTO STRUTTURE EDILIZIE  riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno  riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi  riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno INFISSI riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi IMPIANTI TECNOLOGICI  installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti  sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto  sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto  pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto  sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto  microcogeneratori (Pe<50kwe 1="" 2019="" a="" accumulo="" ai="" automation="" biomassa="" building="" calore="" centralizzati="" con="" contabilizzazione="" dal="" data="" dati="" del="" di="" div="" e="" fine="" fotovoltaici="" generatori="" gennaio="" gli="" i="" impianti="" installazione="" interventi="" lavori="" limitatamente="" nbsp="" negli="" partire="" per="" pluralit="" pompa="" scaldacqua="" sistemi="" teleriscaldamento="" termoregolazione="" trasmessi="" una="" utenze="" vanno="">

detrazione Irpef 90% 2020 ristrutturazione Bonus facciate - Che cos'è

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate/infogen-bonus-facciate-cittadini
Le zone interessate e quelle escluse Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F. Zona C: include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B) Zona D: comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati. Zona E: sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C. Zona F: include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.  

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.
Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
lavori di ristrutturazione bonus facciate detrazione Irpef 90% https://www.agenziaentrate.gov.it/…/infogen-bonus-facciate-…

Le zone interessate e quelle escluse Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nel...
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recupero Irpef 110% interventi edili detrazioni per interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico e per l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, che passano al 110%

È online il vademecum - pdf di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate – Riscossione sul Decreto Rilancio. Con una presentazione agile e schematica vengono illustrate le disposizioni contenute nel Dl n. 34/2020, che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono sintetizzate tutte le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del coronavirus. 

 I bonus per casa, energia e vacanze – Spazio anche alle detrazioni per interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico e per l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, che passano al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni possono essere fruite in 5 rate annuali di pari importo oppure si può optare per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione. I nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40mila euro possono usufruire anche di un credito, fino a 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, bed&breakfast e agriturismi. Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro.
È online il vademecum - pdf di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate – Riscossione sul Decreto Rilancio. Con una presentazione agile e schematica vengono illustrate le disposizioni contenute nel Dl n. 34/2020, che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono sintetizzate tutte le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del coronavirus.
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martedì 26 maggio 2020

La Regione Lazio vuole mantenere in vigore un Piano Territoriale Paesistico che il Ministero dei Beni Culturali ha impugnato

http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2020/05/la-regione-lazio-vuole-mantenere-in-vigore-un-piano-territoriale-paesistico-che-il-ministero-dei-beni-culturali-ha-impugnato/
(salviamoilpaesaggio.it) In attesa della conclusione del contenzioso con il Ministero, la Regione dovrebbe ragionevolmente applicare il principio di precauzione, provvedendo alla immediata sospensione dell’efficacia tanto della deliberazione di approvazione del PTPR incautamente pubblicata, quanto della successiva Direttiva del 20 febbraio 2020.
Invece, a giudicare dall’intervento dell’Assessore all’urbanistica Valeriani alla Commissione Urbanistica del 12 maggio scorso, la G...
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SALVIAMOILPAESAGGIO.IT
La Giunta rinnega una Proposta di delibera della Giunta stessa che aveva recepito le proposte di modifica del MIBACT. Fascia di rispetto del Comune di Sacrofano di 150 metri a sinistra (2007) e di 100 metri a destra (2019) Per 12 anni il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato ha pre...

domenica 17 maggio 2020

Coronavirus, ecco cosa si può fare da domani e dal 3 giugno Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o com


Il DECRETO approvato dal governo, con le ulteriori misure per far fronte all'emergenza
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2020/05/17/ecco-cosa-si-puo-fare-da-domani-e-dal-3-giugno_9b1b950d-efc9-46a7-a7d9-f781a22fa295.html
Ansa) Riaprono da lunedì ristoranti, bar, pizzerie, pub, parrucchieri, estetisti, negozi, ma anche musei e le chiese per la messa. Tutto nel rispetto delle misure anti contagio. Nessun limite per gli spostamenti delle persone nella stessa regione: non servirà più l'autocertificazione. Sì agli incontri non solo tra parenti e fidanzati, ma anche tra gli amici. Fino al 2 giugno restano invece vietati gli spostamenti tra regioni. Così come quelli da e per l'estero, salvo per comprovavate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Consentito, in ogni caso, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Dal 25 maggio, riapriranno, poi, palestre e centri sportivi. Dal 15 giugno i teatri e i cinema.
ANSA.IT
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, pr...

sabato 16 maggio 2020

regione Lazio RIPARTIRE SICURI: ORDINANZA E LINEE GUIDA

dalla pagina ufficiale della regione Lazio
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5539
utte le informazioni per ripartire sicuri dal 18 maggio
16/05/2020 - A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:

a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;

b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);

c. attività artigianali;

d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;

e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;

f. agenzie di viaggio.

2. Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni ed allegate alla presente ordinanza.

3. A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:

a. lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;

b. l’attività nautica di diporto;

c. il pilotaggio di aerei ultraleggeri;

d. l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);

e. l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;

f. l’apicultura;

g. la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.

4. A decorrere dal 18 maggio 2020 è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. Le attività consentite ai sensi del presente punto riguardano anche i parchi divertimento e i parchi tematici.

5. Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:

a. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

6. Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul suolo o da asporto.
regione Lazio RIPARTIRE SICURI: ORDINANZA E LINEE GUIDA

venerdì 1 maggio 2020

CORONAVIRUS – TRASPORTO PUBBLICO: ORDINANZA PER LE MISURE DA ADOTTARE DAL 4 MAGGIO La Regione Lazio ha emanato un’ordinanza per stabilire i criteri e le misure da adottare dal prossimo 4 maggio, relative al servizio di Trasporto Pubblico Locale, di linea e non di linea (Taxi, Ncc). Il testo e le misure indicate sono anche il frutto del lavoro di ascolto e confronto con parti sociali, aziende del trasporto, enti locali e comitati dei pendolari

per scaricare l'ordinanza http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00037_2020.pdf
dal sito ufficiale della regione Lazio
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5506

30/04/2020 -  La Regione Lazio ha emanato un’ordinanza per stabilire i criteri e le misure da adottare dal prossimo 4 maggio, relative al servizio di Trasporto Pubblico Locale, di linea e non di linea (Taxi, Ncc).

L’ordinanza ha l’obiettivo di tutelare cittadini e lavoratori nella fase di ripartenza delle attività economiche, garantendo trasporti sicuri ed efficienti per tutti. Oltre a stabilire le prescrizioni relative al distanziamento sociale e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, l’ordinanza prevede anche i Comuni programmino gli orari dei servizi urbani in modo da non favorire flussi troppo elevati negli orari di punta e che aziende e amministrazioni applichino il massimo ricorso allo smart working e la rimodulazione degli orari lavorativi, sempre per non favorire la creazione di assembramenti negli orari di entrata e uscita dai luoghi di lavoro. A tale scopo è anche prevista la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, con eccezione per farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto.

Inoltre, sempre per garantire il massimo distanziamento sociale e un servizio efficiente, da lunedì 4 maggio saranno potenziati i collegamenti Cotral, Trenitalia e Atac e la chiusura dei servizi sarà posticipata alle 23:30.

Il testo e le misure indicate sono anche il frutto del lavoro di ascolto e confronto con parti sociali, aziende del trasporto, enti locali e comitati dei pendolari.

Di seguito il testo dell’ordinanza, nella parte relativa alle misure da applicare.

1.    L’adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione degli orari dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto.

2.    L’adozione da parte delle aziende e delle amministrazioni, anche attraverso la figura del mobility manager, dei seguenti protocolli e regolamentazioni finalizzati al contenimento del contagio mitigando i picchi nell’utilizzo del trasporto pubblico:

a.    articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento fisico riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e impedendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari;

b.    prolungamento dell’orario di apertura degli uffici e dei servizi al pubblico ovvero con rimodulazione dell’orario di lavoro, anche in termini di maggiori flessibilità giornaliera e settimanale, compatibili con l’utilizzabilità del servizio di trasporto pubblico locale o con altre forme di utilizzo di mezzi privati;

c.     massimo ricorso allo smart working, con programmazione settimanali degli eventuali turni di presenza fisica presso le sedi di lavoro in modo che il personale di ciascuna azienda distribuisca le giornate di rientro in modo omogeneo sull’intera settimana, evitando la concentrazione su singole giornate.

 

3.    L’adozione delle seguenti modalità organizzative dell’offerta di servizio da parte delle aziende di trasporto pubblico di linea:

a.  prolungamento orario di servizio alle ore 23:30;

b.  integrazione offerta di servizio da parte delle aziende di trasporto, con la gradualità necessaria a consentire l’adeguamento del sistema tecnico/manutentivo e l’organizzazione del personale. Tale integrazione deve essere effettuata assicurando particolare attenzione alle fasce pendolari;

c.   garanzia di mezzi di rinforzo sulle principali direttrici, pronti ad essere utilizzati in caso di necessità;

d.  rafforzamento dei sistemi di controllo e vigilanza sui mezzi, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni a tutela della salute dei passeggeri;

e.  adeguamento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili.

 

4.    L’adozione delle seguenti misure sui mezzi di trasporto pubblico di linea:

a.    utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine, anche di comunità) da parte di passeggeri, fermo restando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il personale delle aziende di trasporto pubblico di linea;

b.    igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi di trasporto;

c.     posizionamento di segnaletica nei posti che non possono essere occupati, in modo da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra i passeggeri;

d.    tenuto conto dell’obbligo di utilizzo delle mascherine, qualora non sia possibile garantire continuativamente il distanziamento fisico all’interno dei mezzi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, il servizio deve comunque osservare un carico massimo non superiore al cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo desumibile dalla carta di circolazione;

e.    con riferimento ad autobus e tram, il conducente che rileva il raggiungimento della misura massima consentita ai sensi del richiamato art. 3, comma 2 del DPCM 26 aprile 2020, stabilita nella misura del cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo, non effettua la fermata successiva in assenza di prenotazione della “richiesta di fermata” da parte del passeggero a bordo;

f.      implementazione sistemi elettronici di bordo, finalizzati a rendere efficace il monitoraggio delle frequentazioni sui mezzi di trasporto (in particolare, conta passeggeri);

g.    al fine di tutelare l’autista, adozione di misure di delimitazione della distanza, o barriere, fra la postazione di guida e l’area di utilizzo dei passeggeri. Ove ciò non sia possibile, va inibito l’uso della porta anteriore. Il passeggero non può occupare il posto disponibile vicino al conducente;

h.    installazione su ciascun mezzo di trasporto a lunga percorrenza di dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;

i.      sospensione dell’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti. In caso di momentanea impossibilità di attuare tale misura, l’azienda di trasporto deve adottare tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’autista;

j.      evitare a bordo del mezzo, per quanto possibile, i contatti tra personale e viaggiatori e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

k.     divieto di attivazione della funzione ricircolo dei sistemi di condizionamento dell’aria.

 

5.    L’adozione delle seguenti misure su stazioni, banchine portuali, luoghi di lavoro e fermate:

a.    utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine) da parte di passeggeri prima di effettuare l’accesso in stazioni, banchine portuali e in prossimità delle fermate;

b.    igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei locali, con particolare riguardo alle parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori;

c.     installazione nelle stazioni ferroviarie e metropolitane, negli aeroporti e nei porti di dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri. Tali dispenser vanno altresì installati in prossimità di pulsantiere, ad esempio in presenza di biglietteria elettronica;

d.    adozione di interventi, ove necessari, per il contingentamento degli accessi alle stazioni, alle banchine portuali, agli aeroporti e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, prevedendo altresì l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;

e.    con particolare riguardo alle stazioni della metropolitana, vanno previsti differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l’individuazione delle banchine e dell’uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi. Vanno altresì predisposti idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;

f.      salita e discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati. Negli autobus e nei tram, ove applicabile, prevedere la salita da una porta e la discesa dall’altra porta. Utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un’apertura differenziata delle porte;

g.    regolamentazione nell’utilizzo di scale e tappeti mobili, garantendo sempre un adeguato distanziamento;

h.    consentire e agevolare l’accesso in sicurezza alle persone con diverse abilità, in gravidanza e anziani;

i.      evitare, per quanto possibile, i contatti tra personale e viaggiatori e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

j.      utilizzo modalità di vendita dei titoli di viaggio che consentano il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri e, ove ciò non sia possibile, obbligo da parte dei passeggeri di essere muniti di apposite protezioni individuali. L’acquisto dei biglietti deve essere previsto con modalità automatizzate o dematerializzate, possibilmente prevedendo biglietteria elettronica.

 

6.    L’adozione delle seguenti misure con riferimento al trasporto pubblico non di linea:

a.    il passeggero non può occupare il posto disponibile vicino al conducente;

b.    sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza. In mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero;

c.     nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine;

d.    è preferibile dotare le vetture di paratie divisorie;

e.    il conducente deve indossare dispositivi di protezione individuali;

f.      igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi adibiti a trasporto.

 

7.    L’adozione delle seguenti modalità di informazione e comunicazione da parte delle aziende di trasporto:

a.    adozione di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell’utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all’interno delle stazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo;

b.    indicazioni e opportuna informativa ai passeggeri tramite il proprio personale o mediante display o altra modalità di informazione:

-per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela, ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali;

- per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;

- per assicurare una efficace comunicazione in ciascuna stazione o fermata del numero di passeggeri presenti sul mezzo in transito. Tale intervento è necessario per prevenire il rischio di superamento della massima capacità di trasporto del mezzo stabilita con la presente ordinanza.

Con specifico riguardo al settore del trasporto aereo, si rinvia alle disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di misure di contenimento, che riguardano il corretto utilizzo delle aerostazioni e degli aeromobili, dirette a gestori, operatori aeroportuali, vettori e passeggeri.



clicca QUI per visionare l'ordinanza