mercoledì 30 novembre 2016

Energie rinnovabili, la Campania stoppa l’eolico: “Rovina il paesaggio e danneggia il turismo”. Le aziende: “Impugneremo”

La regione ha pubblicato due delibere che limitano fortemente l’installazione di nuove turbine. E in precedenza aveva varato anche un decreto dirigenziale che fissava nuovi paletti. Secondo le associazioni di categoria equivale a un divieto tout court "completamente avulso dal quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento". Il consigliere regionale Carlo Iannace: "Basta con l'indiscriminata proliferazione di torri" In Campania tira brutta aria per l’eolico: la Regione continua la battaglia contro il “proliferare di pale” ritenute dannose per il paesaggio e il turismo. Dopo una serie di provvedimenti ad hoc, l’amministrazione ha infatti ora pubblicato sul bollettino ufficiale due delibere che limitano fortemente l’installazione di nuove turbine: una definisce i criteri per l’individuazione di una serie di aree non idonee all’installazione di impianti con potenza oltre i 20 chilowatt e una riguarda la valutazione degli impatti cumulativi. Secondo le associazioni del settore si tratta di un vero e proprio “blocca eolico”, in primis perché la soglia dei 20 kW per un impianto è il minimo vitale. Di fatto, sostengono le aziende, è come mettere un divieto tout court a realizzare nuove pale.
La Regione “ha pressoché inibito l’intero territorio regionale rispetto a nuove possibili installazioni e ha introdotto una serie di divieti completamente avulsi dal quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento”, commenta a ilfattoquotidiano.it Agostino Re Rebaudengo, presidente di Assorinnovabili. Dal canto suo la Regione è invece convinta delle proprie ragioni, ritenendo che il moltiplicarsi delle turbine danneggi il paesaggio locale, con conseguenze negative anche su turismo ed economia. “Abbiamo posto fine alla indiscriminata proliferazione di torri eoliche dopo decenni di assordanti silenzi e mancate promesse“, commenta il consigliere regionale del gruppo De Luca presidenteCarlo Iannace.
In realtà, la Campania non è nuova a queste decisioni: negli ultimi dodici mesi ci ha provato più volte a mettere un freno al settore. In attesa di queste due delibere, tramite la legge regionale 6 aprile 2016 (collegato alla legge di Bilancio), aveva già disposto una moratoria di 180 giorni sui nuovi impianti. A maggio il governo aveva poi fatto ricorso contro questa norma in quanto in “contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale” e con “le norme costituzionali in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente”.
Di recente l’amministrazione ha anche approvato un altro provvedimento, un decreto dirigenziale, per mettere nuovi paletti alla realizzazione di nuove turbine, questa volta però nei “siti di importanza comunitaria” (Sic). Anche qui si ritrova la fatidica soglia dei 20 kW: “In tutto il territorio dei Sic la produzione di energia elettrica con turbina eolica a pala rotante è consentita esclusivamente con impianti inferiori a 20 kW”, si legge nel provvedimento. Ma non solo: il decreto ha anche carattere retroattivo, perché impone a posteriori la realizzazione di interventi per “minimizzare gli impatti sulle specie di chirotteri e degli uccelli funzionali agli habitat interessati all’impianto”, laddove sono già autorizzati e realizzati gli impianti eolici.
Interventi considerati dall’Associazione Nazionale dell’Energia Eolica (Anev) “estemporanei e schizofrenici” e che “hanno l’obiettivo di bloccare e rallentare clamorosamente i lavori delle aziende del settore eolico”. Per questo, l’associazione ha annunciato che “difenderà il settore nel suo complesso e le singole aziende impugnando ogni provvedimento che la Regione dovesse emanare e che risultasse contro legge”. Tuttavia la guerra a livello regionale alle energie “alternative” non riguarda solo la Campaniae l’eolico. Anche la Sicilia ha approvato tempo fa una legge che dichiara raggiunti i limiti di recepimento di nuove turbine nella Regione, bloccando tutte le nuove istanze.
Quanto alle altre fonti rinnovabili, troviamo ad esempio la geotermia che è stata al centro del mirino della giunta toscana quando nel 2015 ha previsto una moratoria di sei mesi per le autorizzazioni. Anche in questo caso il governo intervenne impugnando la legge regionale ritenuta in contrasto anche con la normativa comunitaria. Ancora più in là con il tempo troviamo il Molise che nel 2014 ha presentato un’apposita proposta di legge per frenare lo sviluppo di impianti fotovoltaici, eolici e a biomasse.  di  | 1 dicembre 2016 http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/01/energie-rinnovabili-la-campania-stoppa-leolico-rovina-il-paesaggio-e-danneggia-il-turismo-le-aziende-impugneremo/3224393/

imprenditori Prelievi e versamenti sul conto corrente, cosa cambia

Mille euro al giorno e cinquemila al mese è il tetto stabilito dal nuovo decreto fiscale approvato dal governo per prelievi dal conto corrente, modifica che si applica però solo agli imprenditori. Oltre questo limite, inoltre, le somme depositate in banca fanno scattare l'allerta del fisco che potrà considerare tali importi come 'ricavi non dichiarati'. Ma cosa è consentito fare e cosa è opportuno evitarequando si parla di prelievi e versamenti sul conto corrente?
Il contribuente, ricorda il portale 'LaLeggePerTutti.it', è libero di effettuare versamenti in conto corrente per qualsiasi importo, anche superiore a tremila euro: la legge che pone il divieto di utilizzo di contanti per cifre superiori a 3.000 euro non si applica nei rapporti con la banca (ciò vale, sia per i versamenti sia per i prelievi). Se è vero, però, che la banca non può rifiutarsi di depositare sul conto del proprio cliente una somma consistente, questo non toglie che un domani l'Agenzia delle Entrate possa chiederne a quest'ultimo la provenienza, specie se non proporzionato al suo reddito.
La legge consente al fisco di effettuare indagini bancarie sui conti correnti e, in rapporto ai dati ottenuti, basare le proprie rettifiche del reddito e gli accertamenti fiscali. Il contribuente deve essere sempre pronto, quindi, a dimostrare la fonte dei redditi versati sul conto corrente, se non sono stati denunciati nell'annuale dichiarazione dei redditi. In pratica, un versamento non giustificato - ossia per il quale il contribuente non riesca a fornire prova della provenienza del denaro - può costituire causa di un controllo da parte del fisco. Controllo che, comunque, potrebbe comportare una rettifica della tassazione del reddito, con le relative sanzioni, per via dell'evasione fiscale, ma mai un reato.
L'aspetto più importante di questa norma è la sua genericità: in assenza di un'indicazione sui soggetti a cui si riferisce, la giurisprudenza la ritiene applicabile a tutti i contribuenti, a prescindere dall'attività da questi svolta. In altre parole, la norma che consente il controllo dei versamenti in banca non giustificati si applica a imprenditori, professionisti, lavoratori dipendenti. Non conta che il reddito di questi ultimi sia certo, predeterminato e proveniente sempre dallo stesso soggetto: anche chi ha un contratto alle dipendenze di un'azienda può avere un conto corrente sul quale transitino somme derivanti da evasione.
Quattro sentenze della Cassazione hanno stabilito che la norma non trova applicazione per i professionisti - i quali, quindi, sarebbero liberi di effettuare versamenti al riparo dai controlli fiscali - ma si tratta di un'evidente forzatura. Due anni fa è intervenuta la Corte Costituzionale che ha escluso le indagini sui professionisti solo per quanto riguarda i prelievi in conto corrente e non per i versamenti.
Per riassumere: i versamenti in conto corrente non hanno limiti, possono cioè essere disposti per qualsiasi importo ma a condizione che il contribuente sappia dimostrare, in caso di richiesta di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, da dove provengono i soldi. Più complicata la disciplina dei prelievi sul conto corrente.
Si parte sempre dal medesimo principio: le norme sulla tracciabilità dei pagamenti, che hanno fissato dall'1 gennaio 2016 il limite di utilizzo del contante a 3.000 euro, non si applicano nei rapporti cliente-banca.
Il correntista può prelevare quindi diverse migliaia di euro dal proprio conto senza che lo sportellista della banca si possa opporre (potrebbe al massimo chiedergli giustificazioni da trasmettere alla direzione della banca, ma nient'altro). Il problema si pone per i rapporti con il fisco quando si tratta di prelievi non giustificati, ossia quando non viene chiarito il beneficiario di tali somme. Questione che potrebbe risolversi con un bonifico, operazione che lascia sempre traccia della natura dell'accredito e del soggetto beneficiario.
Quando si ha a che fare con prelievi di denaro contante, però, è necessario fare una distinzione per categorie di lavoratori. Per i lavoratori dipendenti non ci sono né limiti né possibilità di controlli fiscali: questi, quindi, restano liberi di effettuare prelievi dal conto senza che, un giorno, l'Agenzia delle Entrate possa chiedere loro giustificazioni sulle ragioni di detto prelievo e sullo scopo cui era destinata la somma.
Ai professionisti, inizialmente, veniva estesa la disciplina applicabile un tempo agli imprenditori (ora riformata), disciplina secondo cui i prelievi non giustificati erano da ritenersi al pari di ricavi e, quindi, giustificavano un accertamento fiscale. Tale equiparazione però è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale: oggi i professionisti, come i lavoratori dipendenti, sono liberi di effettuare prelievi senza dover tenere traccia del beneficiario delle somme.
Per gli imprenditori, la norma precedente al decreto fiscale appena approvato stabiliva l'obbligo di dover sempre giustificare i prelievi in conto corrente. Significa che se un imprenditore o un professionista effettuava dei prelievi e non era in grado di indicare il beneficiario, si poteva ritenere che avesse acquistato in nero per rivendere altrettanto in nero.
Oggi la norma è cambiata e fissa dei tetti: solo se tali limiti vengono superati c'è l'obbligo di fornire chiarimenti sul beneficiario dei prelievi. In pratica, unicamente per gli imprenditori viene stabilito che solo i prelievi non giustificati superiori a 1.000 euro giornalieri e comunque superiori a 5.000 euro mensili possono eventualmente causare un accertamento. Quelli inferiori a tali importi restano liberi. http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/11/30/prelievi-versamenti-sul-conto-corrente-cosa-cambia_wN0qHzmP7HGW1fYbmX0RCI.html?refresh_ce

martedì 29 novembre 2016

Scia 2, ecco come cambierà il Testo Unico dell’Edilizia

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/11/normativa/scia-2-ecco-come-cambier%C3%A0-il-testo-unico-dell-edilizia_55252_15.html

Eliminate la Dia e la Cil, restano in piedi cinque procedure: edilizia libera, permesso di costruire, Scia, Cila e Scia alternativa al permesso di costruire

Entrerà in vigore l’11 dicembre 2016 il decreto “Scia 2”(D.lgs. 222/2016), che attua uno dei capitoli della riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015).
 
L’obiettivo del decreto “Scia 2” è la semplificazione del panorama normativo riguardante i procedimenti da seguire per la realizzazione degli interventi edilizi. Nel testo è infatti presente una tabella che, in corrispondenza del lavoro da eseguire, riporta la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.
 
Ma non solo, perché la nuova norma interviene in modo significativo sul Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) eliminando la Denuncia di inizio attività (Dia), ora sostituita completamente dalla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), e la Comunicazione di inizio lavori (Cil).
 
Rimangono quindi in piedi cinque procedure: l’attività di edilizia libera, per cui non servono comunicazioni, la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire.
 
SCARICA IL NUOVO TESTO UNICO DELL’EDILIZIA 
 

Attività di edilizia libera

Non richiedono nessuna comunicazione preventiva:
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari e fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 
 
Rientrano tra gli interventi di edilizia libera anche le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dal cessare della necessità. Solo in questo caso, però, è necessario inoltrare una comunicazione di inizio lavori al Comune.
 

Permesso di costruire

Il permesso di costruire va richiesto per:
- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili vincolati.
 
In base al decreto “Scia 2”, nel procedimento per il rilascio si farà più attenzione al rispetto delle norme sull’efficienza energetica, che deve essere asseverato da un progettista abilitato nel momento in cui si deposita la domanda.
 
La nuova norma ha inoltre previsto la definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici con un apposito decreto del Ministero della salute.
 

Scia

La Segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere utilizzata per:
- gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia.
 
Sono realizzabili con Scia anche le varianti a permessi di costruireche non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati.
 
La Scia si può utilizzare anche per le varianti a permessi di costruire che non comportano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore. Le varianti devono emergere dalla comunicazione di fine lavori.
 
I lavori realizzati con Scia possono iniziare lo stesso giorno in cui si presenta la documentazione.
 

Scia alternativa al permesso di costruire

È possibile usare la Scia alternativa al permesso di costruire per:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
- interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
 
In questi casi, dopo la presentazione della Scia, è necessario attendere almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.
 

Cila

La Comunicazione di inizio lavori asseverata si utilizzerà per gli interventi non ricompresi nelle procedure precedenti.
 
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Amianto, un testo unico metterà ordine nella normativa italiana

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/11/normativa/amianto-un-testo-unico-metter%C3%A0-ordine-nella-normativa-italiana_55266_15.html

Il disegno di legge è stato presentato ieri durante l’Assemblea nazionale sull’amianto

“Mettere da parte le indecisioni e le contraddizioni che hanno segnato l'approccio dello Stato al tema dell'amianto”. È il monito lanciato ieri dal presidente del Senato, Pietro Grasso, alla seconda Assemblea nazionale sull’amianto. Durante i lavori è stato presentato il Testo unico della normativa in materia di amianto, che metterà ordine tra le disposizioni e le iniziative esistenti.
 

Testo unico sull’amianto

Come illustrato dalla senatrice Camilla Fabbri, che ha presieduto la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, il testo prevede l’obbligo di denunciare la presenza di amianto oltre i limiti consentiti avvalendosi del “responsabile del rischio”. Ci sarà inoltre l’obbligo di bonifica degli edifici, anche privati per avere una mappatura affidabile della presenza della fibra. In caso di accertamento di tumore causato dall’esposizione all’amianto, i medici e le Asl dovranno trasmettere i dati ai Centri operativi regionali (Cor) ai fini dell'inserimento nel registro tumori presso l'Inail (ReNaM).
 
Una Agenzia Nazionale Amianto avrà il compito di acquisire censimenti e piani regionali, coordinare a livello nazionale la vigilanza e formare personale ispettivo e tecnico per lo smaltimento e la bonifica. 
 
Sono previste anche misure per la riconversione delle aree industriali dismesse.
 
Le vittime dell’amianto che vorranno intentare cause contro i responsabili potranno usufruire del patrocinio a carico dello Stato. Il ddl raddoppia i termini delle indagini preliminari e della prescrizione.
 

Amianto, un passo avanti

"Oggi, finalmente, siamo in grado di proporre una revisione normativa complessiva in grado di affrontare tutte le sfaccettature, dalla tutela dell'ambiente alla sicurezza sul lavoro, dalle misure di prevenzione e protezione a quelle previdenziali, di una vera e propria emergenza nazionale” ha affermato il presidente Grasso.
 
“Regole chiare e concertate – ha sottolineato il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti - lo stiamo esaminando con gli uffici ma c'è già volontà di andare avanti sulla strada indicata”.
 
“Il quadro normativo si è dimostrato nel corso degli anni inadeguato per contraddittorietà, sovrapposizioni, discontinuità – ha concluso il ministro della Giustizia Andrea Orlando - da qui l'esigenza non più derogabile di un Testo Unico sulla materia con finalità ricognitiva ma anche costitutiva”.
 
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Cinema, in Gazzetta il fondo da 120 milioni di euro per chi ristruttura le sale

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2016/11/restauro/cinema-in-gazzetta-il-fondo-da-120-milioni-di-euro-per-chi-ristruttura-le-sale_55235_21.html

Bonus volumetrici per la demolizione e ricostruzione. Ad aprile 2017 le istruzioni per beneficiare degli incentivi

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Disciplina del cinema e dell’audiovisivo che detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo. Tra le altre cose, la legge destina 120 milioni di euro dal 2017 al 2021 ad un Piano straordinario per il potenziamento, la ristrutturazione e la realizzazione di sale cinematografiche.
 

Sale cinematografiche: incentivi e semplificazioni per chi investe

Il provvedimento dà avvio ad un Piano straordinario da 120 milioni di euro in cinque anni per incentivare per chi ristruttura e investe in nuovi cinema.
 
Il Piano prevede 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati per:
- la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
- la realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
- la trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
- la ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale;
- l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
 
Le disposizioni applicative (definizione dei soggetti beneficiari, limiti massimi d’intensità di aiuto e altre condizioni per l’accesso al beneficio e la sua gestione) saranno indicate in un DPCM che dovrà essere emanato entro il 10 aprile 2017, cioè 120 giorni dalla data di entrata in vigore (11 dicembre 2016) del provvedimento.
 
Inoltre la Legge dispone che, nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, le Regioni e le Province autonome possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
 

Cinema storici: più semplice la dichiarazione di interesse culturale

Con la nuova Legge viene anche agevolato il riconoscimento della ‘dichiarazione di interesse culturale’ per le sale cinematografiche, come previsto dall’articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42 del 22 gennaio 2004).
 
Grazie a questo intervento sarà possibile favorire la conservazione e la valorizzazione delle sale storiche attraverso il vincolo di destinazione d'uso.
 
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Cosmo, il Comune acquisisce l'area e ordina la demolizione del centro commerciale

Il Comune di Latina irrompe nella vicenda Cosmo, il centro commerciale in costruzione nel tratto urbano della Pontina. Il dirigente dell'Urbanistica, Giovanni Della Penna, ha notificato ai proprietari e ai professionisti coinvolti una ordinanza con cui annuncia che l'area è il centro commerciale vengono acquisiti al patrimonio del Comune e che l'immobile sarà demolito.

La decisione è stata presa sulla scorta dell'informativa del Corpo forestale e della successiva inchiesta della Procura che ha ravvisato il reato di lottizzazione abusiva e che l'opera è stata realizzata con una sanatoria illegittima e quindi con una concessione nulla. Il provvedimento è stato notificato a Giancarlo e Piero Piattella, a Luca Baldini (direttore dei lavori indagato anche per l'inchiesta Olimpia), Nicola Di Nicola e Fiorella Abbenda, intimato il divieto di intervenire sull'area e sul centro commerciale.
Martedì 29 Novembre 2016 - Ultimo aggiornamento: 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA http://www.ilmessaggero.it/latina/cosmo_il_comune_acquisisce_l_area_e_ordina_la_demolizione_del_centro_commerciale-2110747.html

Latina megastore urbanistica Il Comune ordina la sospensione dei lavori per Globo

Con una ordinanza il Comune di Latina ha disposto la sospensione delle opere per la realizzazione del centro commerciale Globo, già poste sotto sequestro. L’ordinanza potrebbe essere propedeutica all’acquisizione dell’immobile al patrimonio disponibile del Comune di Latina e per la demolizione dei lavori eseguiti. Se entro trenta giorni dalla ricezione dell'ordinanza non saranno rispettate le indicazioni, l'amministrazione provvederà a acquisire al proprio patrimonio il bene. I destinatari sono: Giancarlo Piattella di Mimosa Park, L'architetto Luca Baldini, Nicola Di Nicola della Cosmo, le società Coger e Bnp Paris Lease Group e gli architetti  Fiorella Abbenda, Alessandra Gibbini, progettista dei lavori. http://www.latinaoggi.eu/news/news/32399/il-comune-ordina-la-sospensione-dei-lavori-per-globo.html

lunedì 28 novembre 2016

Amianto sugli edifici pubblici: 17,5 milioni di euro per progettare le bonifiche

di Rossella Calabrese http://www.edilportale.com/news/2016/11/normativa/amianto-sugli-edifici-pubblici-175-milioni-di-euro-per-progettare-le-bonifiche_55237_15.html

Priorità ai progetti vicini a scuole e ospedali, cantierabili in 12 mesi, inseriti nei siti di interesse nazionale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 21 settembre 2016 del Ministero dell’Ambiente che istituisce il Fondo da 17,572 milioni di euro per la progettazione degli interventi di bonifica dall’amianto degli edifici pubblici.
 
Il Fondo ha una dotazione di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ed è finalizzato a finanziare la progettazione preliminare e definitivadegli interventi di bonifica dall’amianto su edifici e strutture pubbliche.
 
Il Decreto stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo e i criteri di priorità per l’assegnazione del finanziamento ai soggetti pubblici.
 

Fondo bonifica amianto edifici pubblici, i beneficiari

Possono fare domanda di accesso al Fondo le amministrazioni pubbliche, per interventi relativi ad edifici pubblici di proprietà e destinati allo svolgimento dell’attività dell’ente. Tali soggetti possono presentare una sola domanda all’anno.
 
Il progetto presentato dovrà essere corredato da:
- relazione tecnica asseverata da professionista abilitato in cui devono essere specificati: destinazione d’uso dei beni o dei siti sede dell’intervento, la localizzazione e la destinazione d’uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali;
- le modalità di intervento di bonifica proposto;
- la stima dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione soggetti a finanziamento;
- il cronoprogramma orientativo delle attività, incluse le fasi progettuali.
 

Bonifica amianto, gli interventi finanziabili

Il Fondo finanzia esclusivamente la progettazione preliminare e definitiva di interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per progettazione preliminare e definitiva si intendono i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo e comunque necessari alla redazione dello stesso.
 

Bonifica amianto, gli interventi esclusi

Non potranno essere oggetto di finanziamento:
- la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;
- spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera;
- la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima del ricevimento della comunicazione scritta di concessione del contributo richiesto.
 

Bonifica amianto, il Bando e i criteri di priorità

I finanziamenti del Fondo saranno erogati, su base annuale e fino all’esaurimento delle relative disponibilità, tramite Bando del Ministero dell’Ambiente.  
 
A seguito della presentazione delle domande, il Ministero dell’ambiente disporrà una graduatoria, su base annuale, dando priorità agli interventi relativi ad edifici pubblici:
- collocati all’interno, nei pressi o comunque entro 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi;
- per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto;
- per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall’erogazione del contributo;
- collocati all’interno di un sito di interesse nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto.
 
Ulteriore criterio di priorità è la presenza di attestazioni di friabilitàe di cattivo stato di conservazione del manufatto contenente amianto, che determina una condizione di pericolosità di esposizione degli occupanti ad elementi nocivi.
 

Erogazione del finanziamento

Il finanziamento sarà liquidato nelle seguenti modalità;
 - il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento dell’ammissione;
 - il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell’approvazione del progetto definitivo;
 - il 30% della somma ammessa a finanziamento momento della rendicontazione finale delle spese sostenute per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi, nelle modalità previste dal bando su base annuale.
 
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Latina Operazione Olimpia tutti scarcerati dal Riesame Attesa per le motivazioni

di Vittorio Buongiorno
Notizia clamorosa, il Tribunale del Riesame ha accolto i ricorsi e disposto la scarcerazione delle sei persone arrestate nell'ambito dell'Operazione Olimpia.

La notizia è stata confermata ufficialmente. I giudici romani hanno disposto la scarcerazione per Vincenzo Malvaso, Giuseppe Di Rubbo, Rino Monti, Luca Baldini, Massimo Riccardo e di Giovanni Di Giorgi (che ne giorni scorsi aveva ottenuto gli arresti domiciliari) che sono difesi dagli avvocati Renato Archidiacono, Leone Zeppieri, Luca Melegari, Daniele Giordano, Lucio Teson, Tommaso Pietrocarlo, Giusppe Poscia e Alessandro Paletta. Ora l'attenzione si sposta sulle motivazioni. I giudici infatti potrebbero aver accolto i ricorsi ravvisando semplicemente la mancanza delle esigenze cautelari, ma potrebberò altresì aver deciso che non sussiste l'ipotesi dell'associazione a delinquere ipotizzata dalla Procura di Latina e accolta dal gip nelle richieste di custodia cautelare. 

A quanto si apprende nel provvedimento di scarcerazione vi sarebbe anche l'interdizione dai pubblici uffici per uno degli arrestati, presumibilmente il dirigente del Comune di latina Rino Monti. In questo caso l'annullamento potrebbe riguardare semplicemente la mancanza delle esigenze cautelari visto che i politici coinvolti non ricoprono più incarichi di gioverno nel Comune di Latina, e non la contestazione di associazione a delinquere.
Lunedì 28 Novembre 2016 - Ultimo aggiornamento: 18:31 
http://www.ilmessaggero.it/latina/operazione_olimpia_tutti_scarcerati_dal_riesame_attesa_per_le_motivazioni-2108599.html
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domenica 27 novembre 2016

Inquinamento acustico, novità per infrastrutture e macchine rumorose

di Rossella Calabrese http://www.edilportale.com/news/2016/11/normativa/inquinamento-acustico-novit%C3%A0-per-infrastrutture-e-macchine-rumorose_55204_15.html

Ancora in stand-by il decreto relativo ai requisiti acustici passivi degli edifici

Il Consiglio dei Ministri di giovedì scorso ha approvato, in via preliminare, due decreti legislativi in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.
 
I due provvedimenti sono volti ad armonizzare la normativa nazionale in attuazione della delega di cui all’articolo 19 della Legge Europea 2013 bis (Legge n. 161 del 30 ottobre 2014).
 
Non è stato esaminato un terzo decreto, circolato alcune settimane fa insieme agli altri due, relativo alla semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, che disciplinerà la certificazione acustica e introdurrà il certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici (leggi i dettagli).
 
Il primo dei due decreti approvati giovedì armonizza la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'articolo 19 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 161/2014, con l’obiettivo di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell’Italia in materia di rumore ambientale e di risolvere in modo definitivo alcune criticità normative, soprattutto in materia di applicazione dei valori limite e di azioni mirate alle autorizzazioni all’esercizio di sorgenti sonore, quali le infrastrutture dei trasporti e le attività produttive, oltre che la mitigazione dell’inquinamento acustico e la salvaguardia delle popolazioni e degli ecosistemi.
 
Altro obiettivo del decreto è quello di regolamentare attività particolarmente sensibili al rumore ambientale e fino ad oggi escluse dalle normative quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.
 
Il secondo decreto reca disposizioni per far aderire la normativa italiana con la Direttiva 2000/14/CE e con il Regolamento CE 756/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere I), L) e M) della Legge 161/2014. Nello specifico ha l’obiettivo di ricondurre a norma l’insieme delle macchine rumorose operanti all’aperto, importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio per le quali mancava la certificazione e la marcatura CE. Si affida la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all’utenza.
 
Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione sia nei procedimenti di autorizzazione degli Organismi di certificazione, sia per i rinnovi in concomitanza con gli accreditamenti o il loro rinnovo da parte di ACCREDIA. Viene inoltre rafforzata la disciplina sanzionatoria prevista, conferendo ad ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica.
 
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Il Decreto Fiscale è legge, cosa cambierà per i professionisti?

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2016/11/professione/il-decreto-fiscale-%C3%A8-legge-cosa-cambier%C3%A0-per-i-professionisti_55206_33.html

Addio agli studi di settore, trasmissione trimestrale dei dati Iva, multe per errori in fattura e deducibilità delle spese di viaggio

Il 24 novembre scorso il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge per la conversione del Decreto Fiscale (DL 193/2016).
 
Il testo approvato contiene numerosi provvedimenti ma solo alcuni interessano in maniera diretta i professionisti.
 

Studi di settore, cosa cambierà

Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il Ministro dell’Economia e delle Finanze individuerà, con un decreto ad-hoc, degli indici sintetici di affidabilità fiscale cui saranno collegati livelli premiali per i contribuenti più affidabili.
 
Le premialità consisteranno nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. L’obiettivo della misura è stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari, rafforzando la collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. 
 
Una volta definite le nuove regole, gli studi di settore così come li conosciamo, cesseranno di esistere. Tuttavia i dati delle fatture Iva dovranno essere obbligatoriamente comunicati all’Agenzia delle Entrate per via telematica ogni tre mesi.
 
Inoltre le partite IVA saranno chiuse d’ufficio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, se inattive per tre anni.
 

Multe per errori nelle fatture

Gli errori nella comunicazione Iva telematica saranno puniti con una sanzione da 500 a 2.000 euro; in caso di errata trasmissione dei dati la sanzione sarà di 2 euro per fattura, per un massimo di 1.000 euro a trimestre.
 
Sarà però possibile dimezzare le multe correggendo l’errore entro 15 giorni.
 
Spese di trasferta dei professionisti
Le somme erogate a titolo di trasferta non saranno soggette a imposizione contributiva; non costituiranno quindi più compenso in natura per il professionista le spese di viaggio pagate direttamente dal cliente.  
 
Inoltre diventeranno deducibili le spese sostenute in trasferta dai professionisti (prestazioni di viaggio e di trasporto).
 

Le critiche al Decreto fiscale

Il Decreto fiscale non è stato esente da critiche; per Confprofessioni (Confederazione italiana libere professioni) “il carico medio dei nuovi adempimenti su imprese e professionisti si attesterà sui 480 euro annui nel 2017 e sui 720 a partire dal 2018”.
 
Confprofessioni Lazio sottolinea che “rendendo trimestrali adempimenti oggi annuali si inflaziona ancora di più un calendario già affollato di scadenze, si aumenta il peso della burocrazia a scapito delle semplificazioni e, infine, si  introduce una ‘tassa occulta’ che paradossalmente grava su imprese e professionisti più dell’intero gettito previsto dalla manovra”.
 
Anche il Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) critica l’aumento della burocrazia per i professionisti; secondo Lugi Pessina, membro del direttivo CoLAP, “si passa da una comunicazione annuale a “n” comunicazioni periodiche, gravando il contribuente di ulteriori e ingiustificati oneri derivanti dall’adempimento.
 
Emiliana Alessandrucci, Presidente del CoLAP Nazionale ha dichiarato: “E’ una nuova tassa occulta. Una comunicazione, ci dicono i nostri Consulenti, può avere un costo variabile tra i dai 50 ai 70 euro, se la moltiplichiamo per 4 volte l’anno o per 12 possono diventare più di 200 euro e fino a quasi 1000 euro l’anno contro i 50 dell’anno precedente; costi che molti dei nostri professionisti non possono più permettersi di sostenere.”

 
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provincia di Latina cambiano i moduli per la richiesta delle autorizzazioni per le opere idrauliche

AGGIORNAMENTO MODULISTICA E DISCIPLINARI RELATIVI AD ISTANZE PER OPERE IDRAULICHE

Con Determinazione n. 1099 del 24/11/2016 sono stati approvati i nuovi disciplinari e modelli per la presentazione, tramite gli Sportelli Unici comunali, delle istanze finalizzate al rilascio dei titoli ai fini idraulici di cui ai RR.DD. 368/1904 e 523/1904.
Tale aggiornamento è stato operato in riferimento ai contenuti del Regolamento Regionale n. 10/2014 e relativo allegato "A" (BUR 2 maggio 2014, n. 35 - suppl.1) e della Deliberazione di Giunta Regionale 16 giugno 2016, n. 335 "Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016", con la quale la Regione Lazio ha stabilito che le Province debbono continuare ad esercitare la funzione relativa alla delega di cui alla L.R. 53/98 in materia di Difesa Suolo.

Allo scopo di fornire all'utenza strumenti per facilitare la formulazione delle istanze e la predisposizione della documentazione necessaria per l'esame delle stesse, sono state elaborate le istruzioni, le procedure e le indicazioni di sintesi dei requisiti minimi per l'istruttoria tecnico-ammiistrativa, contenute nei disciplinari aggiornati, sulla base delle vigenti normative.

I nuovi disciplinari e la modulistica sono disponibili sul portale istituzionale della Provincia di Latina alla pagina web:
http://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1320

La normativa di riferimento può essere consultata alla pagina web:
http://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4043 http://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13133

sabato 26 novembre 2016

Latina urbanistica La cricca insaziabile, dai Ppe ai Print

Impennata investigativa degli inquirenti con nuovi scenari. Sono ore decisive per il verdetto dei magistrati La produzione al Tribunale del Riesame di Roma di una integrazione investigativa di nuovi atti di indagine riguardanti alcuni degli indagati dell’inchiesta Olimpia, testimonia l’importanza che il sostituto procuratore Giuseppe Miliano attribuisce al filone investigativo che riguarda la gestione della materia urbanistica nel capoluogo pontino. Intanto sono ore decisive per la decisione dei magistrati romani dopo la discussione che si è svolta giovedì. Per gli altri indagati accusati anche loro di associazione a delinquere, l’udienza è stata fissata invece per il 30 novembre. Nell’inchiesta un ruolo di primo piano, come sottolineano i carabinieri nell’informativa, è ricoperto anche dai notai.
Il servizio completo in edicola con Latina Oggi (26 novembre 2016) http://www.latinaoggi.eu/news/news/32145/la-cricca-insaziabile-dai-ppe-ai-print.html