Cassazione: dipende dalle caratteristiche strutturali se è utilizzabile o se funge da isolante dell’appartamento sottostante
11/10/2016 – Il sottotetto in condominio è una parte comune o una pertinenza dell’appartamento sottostante? Secondo la Cassazione, dipende dalle sue caratteristiche strutturali.
Con la sentenza 20038/2016 i giudici hanno spiegato che in base all’articolo 1117 del Codice Civile si può presupporre la “condominialità” del sottotetto a meno che un atto di proprietà dimostri il contrario o le caratteristiche del vano non ne consentano l’uso comune.
Questo significa che, se non c’è un atto di proprietà, il sottotetto appartiene al condominio e può essere destinato ad attività e scopi comuni.
Se, però, il sottotetto non ha dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’uso come vano autonomo e la sua unica funzione è isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, va considerato come pertinenza dell’appartamento.
Dato che non esisteva un atto di proprietà in grado di stabilire a chi appartenesse il vano, la Corte d’Appello aveva affermato che bisognava applicare la “presunzione di condominialità” prevista dal Codice Civile.
Il costruttore, che invece ne rivendicava la proprietà, aveva però sottolineato che i giudici erano giunti a queste conclusioni senza accertare le caratteristiche strutturali del sottotetto.
Dopo una perizia, è emerso che le dimensioni del sottotetto consentivano l’uso comune. Ma non solo, perché una parte del vano era già usata come spazio condominiale.
Alla luce di questi elementi la Cassazione ha quindi optato per la condominialità del sottotetto respingendo le richieste del costruttore.
Con la sentenza 20038/2016 i giudici hanno spiegato che in base all’articolo 1117 del Codice Civile si può presupporre la “condominialità” del sottotetto a meno che un atto di proprietà dimostri il contrario o le caratteristiche del vano non ne consentano l’uso comune.
Sottotetti in condominio
In base all’articolo 1117 del Codice Civile, tra gli oggetti di proprietà comune ci sono i “sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune”.Questo significa che, se non c’è un atto di proprietà, il sottotetto appartiene al condominio e può essere destinato ad attività e scopi comuni.
Se, però, il sottotetto non ha dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’uso come vano autonomo e la sua unica funzione è isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, va considerato come pertinenza dell’appartamento.
Sottotetti in condominio, la sentenza della Cassazione
Nel caso preso in esame, alcuni condòmini lamentavano che il costruttore e proprietario originario del palazzo aveva mantenuto l’uso esclusivo del sottotetto. Secondo i condòmini, il sottotetto doveva invece essere considerato “bene condominiale” ed essere quindi destinato alle attività comuni.Dato che non esisteva un atto di proprietà in grado di stabilire a chi appartenesse il vano, la Corte d’Appello aveva affermato che bisognava applicare la “presunzione di condominialità” prevista dal Codice Civile.
Il costruttore, che invece ne rivendicava la proprietà, aveva però sottolineato che i giudici erano giunti a queste conclusioni senza accertare le caratteristiche strutturali del sottotetto.
Dopo una perizia, è emerso che le dimensioni del sottotetto consentivano l’uso comune. Ma non solo, perché una parte del vano era già usata come spazio condominiale.
Alla luce di questi elementi la Cassazione ha quindi optato per la condominialità del sottotetto respingendo le richieste del costruttore.
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