«La sentenza - commenta l'avvocato Chiara De Simone - è piuttosto importante. La Commissione infatti non si è limitata a respingere l'appello proposto da Latina Ambiente Spa ma ha anche affermato il principio secondo il quale dopo l'abrogazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 22/1997 ad opera del Codice dell'Ambiente, non era più consentito il passaggio alla tariffa di Igiene Ambientale (Tia), in quanto alla data del 30 maggio 2006 tale tariffa non era più esistente».
Cosa comporta questo principio? «La conseguenza - spiega De Simone - è che la delibera del Consiglio comunale di Latina numero 44 del 30 maggio 2006 è illegittima nella parte in cui ha istituito la TIA». Facilmente immaginabile la conseguenza di una decisione del genere: tutte le cartelle collegate alla TIA sono illegittime. «E' stata infatti accolta - aggiunge Chiara De Simone - la tesi da me propugnata con il ricorso di primo grado, e cioè che tutte le cartelle esattoriali emanate in applicazione della TIA approvata con quella delibera comunale sono illegittime».
Le conseguenze della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Latina (sezione 40) del 20 settembre scorso, potrebbero essere davvero notevoli. Il principio della illegittimità della TIA potrà infatti essere applicato in tutti i ricorsi che sono ancora pendenti sia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale che Regionale.
Mercoledì 5 Ottobre 2016 - Ultimo aggiornamento: 16:43 http://www.ilmessaggero.it/latina/commissione_tributaria_illegittima_la_tia_del_2006-2006558.html
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