Agenzia delle Entrate: ‘Imposta di registro fissa e zero ipocatastali per i terreni destinati dal Comune ai PEEP'
10/10/2016 – L’imposta di registro fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applica sia all’esproprio sia alla compravendita, da parte del Comune, di aree da destinare a edilizia economica e popolare.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 87/E in cui fornisce chiarimenti sull’applicabilità delle agevolazioni previste dall’articolo 32 del DPR 601/1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) nel caso di compravendita di terreni destinati dal Comune al Piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP).
Si evidenzia che il regime fiscale di favore spetta anche se il Comune non proceda all’esproprio delle aree comprese nel PEEP ma le acquisti tramite una compravendita e le trasferisca, successivamente, al soggetto attuatore.
Le Entrate, infatti, ricordano che un recente intervento interpretativo ha chiarito che “l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al Titolo III dellaLegge 865/1971 indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali”.
Pertanto possono beneficiare del regime agevolato, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipocatastali, sia il trasferimento delle aree a favore del Comune sia la cessione delle medesime a favore del soggetto attuatore.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 87/E in cui fornisce chiarimenti sull’applicabilità delle agevolazioni previste dall’articolo 32 del DPR 601/1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) nel caso di compravendita di terreni destinati dal Comune al Piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP).
Case popolari: agevolazioni anche senza esproprio
La risoluzione cspiega che le agevolazioni fiscali valgono per gli atti di trasferimento dei terreni acquistati dai Comuni per l’attuazione dei PEEP, che possono essere concessi in diritto di superficie per l’edificazione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.Si evidenzia che il regime fiscale di favore spetta anche se il Comune non proceda all’esproprio delle aree comprese nel PEEP ma le acquisti tramite una compravendita e le trasferisca, successivamente, al soggetto attuatore.
Le Entrate, infatti, ricordano che un recente intervento interpretativo ha chiarito che “l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al Titolo III dellaLegge 865/1971 indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali”.
Pertanto possono beneficiare del regime agevolato, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipocatastali, sia il trasferimento delle aree a favore del Comune sia la cessione delle medesime a favore del soggetto attuatore.
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