25/09/2015 - Nel caso in cui l'insieme delle abitazioni costituiscono un condominio, i muri esterni rientrano tra le parti comuni. | |
I muri esterni delle villette ubicate alle due estremità del complesso residenziale "a schiera" (detto anche "condominio orizzontale"), anche se non portanti, vanno ricompresi tra le parti comuni. Di conseguenza, tutti i condomini devono partecipare alle spese per i lavori di manutenzione. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Campobasso con la sentenza 318/2015.
Nel caso in esame, si erano verificate delle infiltrazioni d'acqua nelle pareti esterne delle villette situate ai due lati opposti del complesso residenziale, rendendo necessari i lavori di manutenzione. Ma i proprietari delle altre abitazioni si erano rifiutati di partecipare alle spese, sostenendo che i muri non costituivano strutture portanti per tutto il complesso e che servivano soltanto all'uso e al godimento dei singoli proprietari delle due villette.
I giudici, invece, hanno ricordato come, in base all'articolo 1117 del codice civile, in mancanza di disposizioni diverse, i muri esterni rientrano tre le parti comuni, in quanto segnano il perimetro dell'edificio condominiale e ne delimitano la misura sia in altezza che in larghezza.
http://www.abitantionline.it/n5910
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domenica 4 ottobre 2015
Ville a schiera: per il rifacimento delle facciate pagano tutti
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