domenica 4 ottobre 2015

Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 – Tenuità del fatto Pubblicato da Francesco Maltoni Disposizioni in materia di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. (15G00044) (GU n.64 del […]

E’ ufficialmente entrato in vigore il regime di tenuità del fatto, così come enunciato nel decreto legislativo 28/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 marzo.
Arriva così una delle novità più discusse per la punibilità nei confronti dei reati cosiddetti lievi, mentre, proprio ieri, il Senato ha dato il proprio via libera alla legge anticorruzione, che inasprisce le pene per chi commette reati legati alla pubblica amministrazione, ripristinando il falso in bilancio fino a cinque anni.
E proprio quella dei cinque anni è la soglia al di sotto della quale è oggi applicabile il criterio di tenuità del fatto, mirato a ridurre l’obbligatorietà dell’azione penale da parte del pubblico ministero, limitandola a quei casi più gravi che necessitano di esame in aula e dibattimento per essere adeguatamente valutati e sviscerati.
Di fronte al perdurare di una lentezza cronica del sistema di giustizia, insomma, il legislatore ha voluto concedere un ulteriore strumento per chiudere in fretta i fascicoli meno penalmente rilevanti, mantenendo, per le parti offese, la possibilità di rivalersi in sede civile.
Questa scelta, poi, non ha mancato di generare allarme nella popolazione, che ha temuto di andare incontro a una depenalizzazione generale per reati come il maltrattamento di animali, la rapina, o lo stalking e così via, tutti comportamenti che, per le pene previste, ricadrebbero teoricamente nei criteri per lo stop definito dal decreto legislativo in oggetto.
In sede di esame parlamentare, però, si sono posti i paletti sull’esercizio del principio di tenuità del fatto, che non deve tenere conto di atti di particolare violenza o gravità, oppure nel caso siano reiterati pur nella lievità del comportamento.
Va comunque sottolineato che, in sede di stesura del decreto, si è preferito non escludere in maniera esplicita nessun tipo di reato, il che ammette il ricorso alla tenuità del fatto anche per delitti al pari di violenza privata, minaccia, violenza, truffa o appropriazione indebita. In generale vengono comprese nel novero di reati coinvolti nell’archiviazione da parte degli inquirenti, le accuse per reati contro la fede pubblica, contro l’incolumità pubblica, contro l’ordine pubblico, contro l’amministrazione della giustizia e contro la pubblica amministrazione.
Vai al testo del decreto http://www.leggioggi.it/2015/04/02/tenuita-fatto-in-vigore-per-quali-reati-condizioni/
http://www.leggioggi.it/allegati/decreto-legislativo-16-marzo-2015-n-28-tenuita-fatto/

Nessun commento:

Posta un commento