domenica 18 ottobre 2015

Fotovoltaico in area agricola, come si tassano i redditi?

http://www.edilportale.com/news/2015/10/normativa/fotovoltaico-in-area-agricola-come-si-tassano-i-redditi_48377_15.html

Entrate: dipende dalla potenza dell’impianto e dal collegamento della produzione di energia con l’attività agricola

19/10/2015 – Come si tassa la produzione di energia fotovoltaica derivante da un impianto situato in zona agricola? L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 86/E/2015 ha spiegato che dipende dalla potenza dell’impianto e dalla sua connessione con l’attività agricola.
 
Il nocciolo della questione è se sia possibile usufruire del criterio catastale, cioè determinare il reddito in misura pari al reddito agrario, applicando un coefficiente del 25% ai corrispettivi, o se invece vadano utilizzate le regole ordinarie per la determinazione del reddito d’impresa.
 
Le Entrate hanno chiarito che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale, determinando il reddito derivante dalle attività agricole in misura pari al reddito agrario.
 
Le società possono qualificarsi come agricole se la ragione o denominazione sociale contiene l’indicazione “società agricola” e se l’oggetto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività agricole. L’esercizio esclusivo dell’attività agricola resta anche se sul terreno vengono svolte delle attività connesse, tra cui rientra la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.
 
Per la produzione di energia da fonte fotovoltaica, considerata attività connessa “atipica” in quanto il suo svolgimento non richiede all’imprenditore agricolo l’impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo, la Circolare 32/E del 2009 ha richiesto un collegamento con l’attività agricola tipica. I terreni di proprietà dell’imprenditore agricolo o, comunque nella sua disponibilità, devono essere condotti dall’imprenditore medesimo.
 
Il Ministero per le politiche agricole e forestali ha inoltre chiarito che la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva si considera in ogni caso connessa all’attività agricola.
 
La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
b) il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Il volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola”. Ciò significa che l’imprenditore agricolo deve possedere un terreno di dimensioni rilevanti.
 
Nel caso in cui non si verifichino queste condizioni, i calcoli sul reddito di impresa saranno effettuati secondo le regole ordinarie.
 
Queste regole scatteranno dal 2016. Con la Spending Review (Dl 66/2014) è stato previsto un periodo “cuscinetto”. Per il 2014 e il 2015 si potrà applicare il regime forfettario, determinando il reddito da tassare applicando un coefficiente del 25% ai corrispettivi, alle produzioni fino a 260mila kwh.
 
Nel caso preso in esame, l’Agenzia ha confermato la tassazione con il reddito agrario per la produzione fino a 260mila kwh e ha fatto rientrare nel reddito di impresa la produzione di energia eccedente.

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