martedì 27 ottobre 2015

Facciate: pagano la ristrutturazione anche i condomini che non utilizzano le parti interessate

http://www.edilportale.com/news/2015/10/normativa/facciate-pagano-la-ristrutturazione-anche-i-condomini-che-non-utilizzano-le-parti-interessate_48533_15.html

Cassazione: le spese di conservazione si dividono in proporzione alle quote, a prescindere dall’uso effettivo

28/10/2015 – Le spese per la ristrutturazione della facciata di un edificio, pur valorizzando solo alcuni balconi interessati dalle operazioni di manutenzione, devono essere ripartite tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi.
 
Questo ciò che ha stabilito la Cassazione nella sentenza 21028/2015.
 

Ristrutturazione condominiale: il caso

Il caso è nato dal ricorso di un proprietario contro la delibera condominale cheprevedeva la ripartizione tra tutti i condomini delle spese per i lavori di manutenzione di una facciata dello stabile su cui si affacciavano alcuni balconi.
 
Secondo il proprietario nella ripartizione delle spese non era stato preso in considerazione il rapporto di pertinenza e di destinazione che avrebbe legato solo alcuni dei condomini ai balconi interessati dalle operazioni di manutenzione, in virtù dell’esclusiva utilità che questi ultimi ne avrebbero tratto, con conseguente esclusione degli altri dalla partecipazione alle spese.
 
La sentenza però ha specificato che, trattandosi di interventi relativi allaconservazione di manufatti di proprietà comune, le spese dovessero essere divise tra tutti i condomini, prescindendo dall’effettivo utilizzo di quelli spazi.
 

Spese condominiali: conservazione del bene e spese d’uso

La Cassazione infatti, in tema di oneri condominiali, fa una distinzione fra “spese occorrenti per la conservazione dell'immobile e spese funzionali al godimento dello stesso, avendo ciascuna di essere una diversa funzione ed esigenza”.
 
Si chiarisce che i contributi per la conservazione del bene condominiale, poiché sono necessari a custodire e preservare il bene nel tempo, si devono pagare in virtù dell'appartenenza e si dividono in proporzione alle quote, indipendente dal vantaggio soggettivo connesso alla destinazione della parte comune alle esigenze di singoli piani o porzioni di essi.
 
Le spese d'uso, che presuppongono un godimento soggettivo e personale, vanno invece ripartite in proporzione al vantaggio che ne deriva. 

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