Cassazione: l’edificio deve essere strumentale all’attività, non conta la proprietà
23/10/2015 – Le società che effettuano la ristrutturazione di un immobile di impresa possono detrarre l’Iva anche se non sono proprietarie dell’edificio.La Corte di Cassazione con la sentenza 6200/2015 ha chiarito che non è importante focalizzare l’attenzione sulla proprietà dell’immobile, ma sull’effettiva strumentalità all’attività di impresa.
Nel caso esaminato, il Fisco aveva negato il rimborso dell’Iva sulle spese di ristrutturazione di un edificio alberghiero perché questo non era di proprietà dell’impresa che aveva pagato i lavori, ma era detenuto in locazione.
I giudici hanno spiegato che il Decreto Iva (Dpr 633/1972) non contiene distinzioni tra immobili appartenenti al contribuente e immobili in locazione. L’elemento da considerare, quindi, non è la proprietà dell’immobile, ma l’inerenza delle spese di ristrutturazione, che devono essere un costo di impresa diretto a produrre maggiori ricavi e redditi.
Ciò significa che i lavori devono essere effettuati per incrementare il valore dei beni nella propria disponibilità in modo da far aumentare la redditività dell’impresa.
Richiamando una precedente pronuncia della Corte di Giustizia europea, la Cassazione ha concluso che bisogna infine valutare l’effettiva intenzione di usare il bene a fini aziendali.
I giudici hanno quindi dato ragione al contribuente e annullato il diniego di rimborso dell’Agenzia delle Entrate.
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