martedì 27 ottobre 2015

Prestito ipotecario vitalizio, definite le regole per i finanziamenti agli over 60

http://www.edilportale.com/news/2015/10/normativa/prestito-ipotecario-vitalizio-definite-le-regole-per-i-finanziamenti-agli-over-60_48543_15.html

I finanziatori devono proporre almeno due preventivi, i contratti possono essere cointestati a coniugi e conviventi more uxorio

28/10/2015 – Sta per diventare operativo il prestito ipotecario vitalizio, cioè la possibilità per gli over 60 di ottenere dalle banche finanziamenti garantiti dalla proprietà della casa.
 
Il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo sulla bozza di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che attua la Legge 44/2015, con cui è stata ricalibrata la misura del prestito ipotecario vitalizio per facilitare l’accesso agli anziani.
 
Nel decreto vengono elencate le regole che i finanziatori devono seguire nel proporre i prestiti ipotecari vitalizi, ma anche le condizioni tassative che fanno diminuire il valore dell’immobile dato in garanzia.
 

Prestito ipotecario vitalizio, il decreto attuativo

Il finanziatore deve predisporre due prospetti esemplificativi, da sottoporre al soggetto finanziato, che illustrano il possibile andamento del debito nel tempo, ma non può esigere il pagamento delle spese sostenute qualora il finanziato decida di non sottoscrivere il contratto.
 
Il contratto può essere cointestato ai coniugi o ai conviventi more uxorio. La polizza assicurativa per l’immobile può essere acquistata anche presso un soggetto differente dal finanziatore. Ogni anno il finanziatore deve consegnare al finanziato un resoconto della propria posizione debitoria.
 
Il finanziatore può chiedere il rimborso integrale del finanziamento nel caso di unariduzione significativa del valore dell’immobile. Questo si verifica in caso di:
 
- decesso del soggetto finanziato o del soggetto finanziato più longevo;
- trasferimento, in tutto o in parte, di diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia;
- compimento da parte del soggetto finanziato con dolo o colpa grave di atti che riducano significativamente il valore dell’immobile;
- costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi;
- modifiche strutturali all’immobile rispetto al suo stato originale, apportate senza previo accordo con il finanziatore;
- revoca dell’abitabilità dell’immobile dovuta a incuria del finanziato;
- ingresso nell’immobile, quali residenti, di soggetti diversi dai familiari del finanziato;
- procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali sull’immobile dato in garanzia.
 
Le spese necessarie alla dimostrazione di queste condizioni sono a carico del finanziatore.
 

Cosa è il prestito ipotecario vitalizio

La legge sul prestito vitalizio ipotecario è stata pensata per risolvere le difficoltà riscontrate dagli anziani nell’accesso a mutui e prestiti. Con questo obiettivo, la norma ha ripreso e migliorato un istituto introdotto nell’ordinamento italiano con il Decreto legge 203/2005, che non ha mai avuto successo a causa di diverse difficoltà applicative.
 
La misura consente ai proprietari che abbiano compiuto 60 anni di ottenere un finanziamento pari ad una percentuale del valore di mercato dell’immobile accendendo un’ipoteca sulla casa, ma mantenendone la proprietà.
 
Il proprietario che ottiene il finanziamento non ha l’obbligo di lasciare l’abitazione e non la perde, cosa che invece accadrebbe vendendo la nuda proprietà e mantenendo l’usufrutto fino alla sua morte.
 
Il proprietario non ha l’obbligo di ripagare il capitale o gli interessi. Nel caso in cui non riesca a restituire il finanziamento durante il corso della sua vita, gli eredi possono decidere se riscattare l’immobile gravato dall’ipoteca o venderlo. La vendita può essere gestita autonomamente o dalla banca. In questo caso i proventi della vendita spettano alla banca per la parte che copre il capitale, gli interessi e gli eventuali costi connessi al finanziamento, mentre la parte eccedente va agli eredi.

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