giovedì 1 ottobre 2015

Costruire su un’area pertinenziale, ecco quando si può sentenza del Consiglio di Stato

http://www.edilportale.com/news/2015/10/normativa/costruire-su-un-area-pertinenziale-ecco-quando-si-pu%C3%B2_48046_15.html

CdS: anche se la cubatura assentita non è stata sfruttata bisogna accertarsi che il piano regolatore non sia cambiato

02/10/2015 – Si può costruire su un’area che costituisce pertinenza di un’altra costruzione? Il Consiglio di Stato con la sentenza 3251/2015 ha spiegato che bisogna tenere in considerazione diversi fattori.
 
I giudici hanno in primo luogo chiarito che il rapporto pertinenziale è permanente, mentre il diritto di costruire può essere perso se il permesso decade e se i piani regolatori introducono nuove regole. Non è importante se la cubatura originariamente assentita non sia stata sfruttata per intero o se l’area è stata frazionata in un secondo momento.
 
Nel caso preso in esame, i proprietari di un suolo avevano ottenuto la licenza edilizia per la realizzazione di due edifici. L’area era stata successivamente frazionata e ceduta. Su una parte era stato realizzato un edificio, mentre l’altra era rimasta inedificata e il titolo abilitativo era quindi parzialmente decaduto.
 
Successivamente era stato chiesto di poter costruire sulla parte rimasta inedificata, ma il Comune aveva negato il permesso perché l’area interessata risultava asservita alla costruzione realizzata in base alla vecchia concessione edilizia.
 
Dopo una serie di ricorsi, il CdS ha spiegato che su un’area edigicabile già utilizzata si può costruire ancora solo se l'edificio già realizzato non esaurisce la volumetria consentita dalla normativa vigente.
 
È quindi necessario richiedere un nuovo permesso di costruire, che viene rilasciato o negato in base alle regole vigenti in quel momento. Non si può invece fare riferimento alla cubatura residua determinatasi per effetto del previgente indice di fabbricabilità fondiaria.
 

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