giovedì 29 ottobre 2015

Agevolazioni mutuo prima casa anche per gli studi professionali

http://www.edilportale.com/news/2015/10/normativa/agevolazioni-mutuo-prima-casa-anche-per-gli-studi-professionali_48577_15.html

Commissione regionale tributaria di Roma: non è necessario risiedere, ma solo lavorare nel comune in cui si compra lo studio

29/10/2015 – Il professionista che acquista un immobile da adibire all’esercizio della professione in un comune diverso da quello di residenza, ha diritto alle agevolazioni fiscali sul mutuo previste per la prima casa. Si è pronunciata in questi termini la Commissione regionale tributaria di Roma con la sentenza 3460/2015.
 
Nel caso preso in esame, l’Agenzia delle Entrate aveva negato l’agevolazione ad un professionista che aveva acquistato uno studio in un comune diverso da quello in cui risiedeva. La Commissione provinciale tributaria aveva invece dato ragione al professionista, perché a suo avviso bastava lavorare nel comune in questione, ma l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che per ottenere l’agevolazione era necessario dichiarare nel rogito l’intenzione di destinare l’immobile come prima casa.
 
La Commissione regionale tributaria, dopo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha nuovamente dato ragione al professionista spiegando che questi non era tenuto ad effettuare nessuna comunicazione al momento del rogito perché già svolgeva la sua attività nel comune dove era ubicato l’immobile acquistato.
 
I giudici hanno ricordato che, in base alle norme vigenti, l’acquirente non deve rilasciare nessuna dichiarazione se già risiede o lavora nel comune in cui acquista l’immobile per cui chiede l’agevolazione.
 
Ciò significa che se si compra una casa in cui abitare in un altro comune è necessario trasferirvi la residenza, mentre se l’immobile deve diventare uno studio professionale l’unico elemento da dimostrare è che l’attività lavorativa già si svolge in quella città.
 
L’obbligo di fornire una dichiarazione al momento del rogito sorge solo se l’acquirente non risiede o non lavora nello stesso comune in cui compra casa. In questo caso deve trasferire la sua residenza o la propria attività entro diciotto mesi, pena la revoca dell’agevolazione.
 
Dal momento che il professionista lavorava già nella città in cui ha successivamente comprato uno studio, la Commissione ha confermato l’agevolazione e respinto le richieste del Fisco.

Nessun commento:

Posta un commento