sabato 4 ottobre 2014

nuovo condono edilizio, impugnativa in vista per la legge della Campania sanatoria urbanistica

http://www.edilportale.com/news/2014/10/normativa/condono-edilizio-impugnativa-in-vista-per-la-legge-della-campania_41735_15.html

Ministero dell’Ambiente: possibili le sanatorie in zone a rischio idraulico. Green Italia: poco tempo per agire contro il cemento illegale

03/10/2014 - È in dubbio la sorte della riapertura dei termini del condono in Campania. La legge regionale che sta tentando di sbloccare le pratiche giacenti presso i Comuni potrebbe essere impugnata al prossimo Consiglio dei Ministri, ma intanto, denuncia l’associazione ambientalista Green Italia, nulla è stato fatto durante l’ultimo CdM.
I termini del “nuovo condono”
La  Legge Regionale 16/2014, collegata alla Finanziaria regionale per il 2014, cerca di far riaprire le pratiche dei condoni del 1985 e del 1994 che non sono mai state esaminate per mancanza di tempo e che quindi sono rimaste giacenti negli uffici comunali. Con una modifica alla Legge Regionale 10/2004 viene infatti spostato dal dicembre 2006 al 31 dicembre 2015 il termine entro cui le Amministrazioni locali devono pronunciarsi sulle domande di regolarizzazione.
 
A giustificare lo slittamento dei termini sarebbero le vicende giudiziarie della LR 10/2004, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza 49/2006, che avrebbero provocato incertezze tali da far ritardare i pareri dei Comuni.

Per velocizzare il rilascio dei pareri sulle istanze di semplificazione, la legge regionale prevede che nelle zone sottoposte a vincoli che non comportano l’inedificabilità assoluta, il titolo edilizio in sanatoria possa essere rilasciato senza il consenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. 

La sanatoria è invece esclusa solo nelle zone ad inedificabilità assoluta se il vincolo è stato imposto prima della realizzazione dell’opera da condonare. La nuova norma consente inoltre gli interventi per l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli immobili nella zona rossa del Vesuvio.
 
I motivi della possibile impugnativa
Il Ministero dell’Ambiente ha chiesto al Ministero degli Affari regionali l’impugnativa della legge perché consentirebbe le sanatorie anche in zone a rischio idraulico, in contrasto con le prescrizioni più restrittive e vincolanti previste dagli atti di pianificazione di bacino. Allo stesso tempo, impedendo la sanatoria solo nelle zone ad inedificabilità assoluta, la legge regionale sconfinerebbe nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.
 
Secondo l’associazione ambientalista Green Italia, l’impugnativa doveva avvenire durante il Consiglio dei Ministri del 30 settembre mentre ora resta poco tempo per agire contro una norma che “è un’indecente salvacondotto per sanare vecchio cemento illegale e crearne di nuovo, proprio nella regione italiana che ha il record di immobili illegali”. Il Governo potrebbe quindi decidere di impugnare la norma davanti alla Corte Costituzionale nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri.

Sanatorie e Piano Casa
La legge regionale interviene infine sul Piano Casa (LR 19/2009) prevedendo una sanatoria per quegli interventi che, anche se realizzati prima dell’entrata in vigore della LR 19/2009, cioè prima del 29 dicembre 2009, risultano conformi alla norma per il rilancio dell’edilizia attraverso l’ampliamento volumetrico degli edifici.
 
Sempre agendo sulla LR 19/2009, la nuova norma eleva da 500 a 1500 metri quadri la dimensione massima degli edifici che possono essere soggetti al cambio di destinazione d’uso in deroga allo strumento urbanistico. Negli interventi di demolizione e ricostruzione potrà inoltre essere variato il numero delle unità immobiliari, a condizione che la loro superficie non sia inferiore a 45 metri quadri. La versione iniziale prevedeva invece un limite di 60 metri quadri.
 
Sugli immobili degli imprenditori agricoli, compresi gli agriturismi, si potrà effettuare il cambiamento di destinazione d’uso a fini residenziali, ma solo senza consumo di suolo e a condizione che non vengano realizzate nuove edificazioni. Gli edifici fino a 10 mila metri cubi, destinati prevalentemente o esclusivamente a residenze turistico-alberghiere, che non hanno usufruito di altri benefici contributivi, potranno essere trasformati in residenze destinando almeno il 35% della volumetria modificata all’edilizia sociale.
 

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