lunedì 13 ottobre 2014

Il cambio d’uso può costare come una nuova costruzione

http://www.edilportale.com/news/2014/10/normativa/il-cambio-d-uso-pu%C3%B2-costare-come-una-nuova-costruzione_41884_15.html

Tar Marche: il Comune può determinare gli oneri in base al mutamento di destinazione o ai lavori realizzati

13/10/2014 - Nel determinare gli oneri di urbanizzazione relativi ad un cambio di destinazione d’uso, con o senza opere, che implica un aumento del carico urbanistico, il Comune può utilizzare diversi parametri. Può, ad esempio, basarsi sulle conseguenze del cambio di destinazione d’uso o prendere in considerazione il tipo di intervento realizzato.
È arrivato a questa conclusione il Tar Marche che, con lasentenza 816/2014, si è pronunciato sul ricorso presentato dal proprietario di un immobile che ne aveva cambiato la destinazione d’uso da artigianale a commerciale e che si era visto addebitare il contributo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, come accade con le nuove costruzioni, anziché quelli relativi alle ristrutturazioni con cambio d’uso.
 
Il ricorso è stato respinto dal Tar. Il tribunale ha affermato che nel caso di cambi di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, che comportano il passaggio ad un’altra categoria funzionale e un maggiore carico urbanistico, bisogna pagare il contributo di costruzione. Si tratta del corrispettivo dovuto quando una trasformazione edilizia, che può avvenire anche senza effettuare lavori, produce vantaggi economici, situazione che si verifica anche col cambio di destinazione d’uso.
 
Nel caso preso in esame dal Tar, esisteva una delibera comunale con cui era stato deciso l’abbattimento del costo di costruzione del 50% per le ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso senza la modifica delle strutture portanti.
 
A detta dei giudici, però, resta sempre al Comune la possibilità di determinare gli oneri in base al cambio di destinazione d’uso o al tipo di interventi realizzati. Dal momento che il Comune ha giudicato il cambio di destinazione d’uso come una nuova costruzione, al ricorrente è stata negata la revisione degli oneri addebitati.

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