sabato 11 ottobre 2014

certificato di agibilità si può rilasciare anche se l’immobile non rispetta il titolo abilitativo secondo la sentenza del consiglio di stato

http://www.edilportale.com/news/2014/10/normativa/agibilit%C3%A0-anche-se-l-immobile-non-rispetta-il-titolo-abilitativo_41838_15.html

CdS: si tratta di provvedimenti non collegabili tra loro, che hanno conseguenze disciplinari distinte

10/10/2014 - Il titolo abilitativo e il certificate di agibilità non sono tra loro collegabili. Per questo motivo non si può negare l’agibilità ad un immobile realizzato in difformità rispetto al titolo abilitativo. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 4309/2014.
Il CdS ha spiegato che il titolo abilitativo, come la Dia o il permesso di costruire, accerta il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche.
 
Al contrario, dal certificato di agibilità si evince se un immobile è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico.
 
Dopo aver fatto questa premessa, il Consiglio di Stato ha chiarito che non si può negare l’agibilità se l’immobile è stato realizzato non rispettando il progetto approvato. Allo stesso tempo, non si può usare il mancato rilascio del certificato di agibilità come prova di u abuso edilizio da sanzionare.
 
Nel caso preso in esame dal CdS, durante le trattative per una compravendita erano sorte delle difficoltà con la società venditrice, legate ad irregolarità edilizie e all’agibilità.
 
Dagli accertamenti condotti sulla Dia era emerso che il titolo abilitativo non presentava irregolarità, ma il progetto era stato realizzato in modo difforme da quanto assentito. Sulla base di queste considerazioni, il Comune aveva giudicato improcedibile la domanda per il rilascio dell’agibilità.
 
Il Consiglio di Stato ha invece dato torto al Comune affermando che i due provvedimenti hanno conseguenze disciplinari non sovrapponibili. L’Amministrazione non può quindi negare l’agibilità ad un immobile realizzato in modo difforme rispetto al titolo abilitativo.

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