Frazionamento e accorpamento con Cil anziché Scia; introdotto il cambio d’uso urbanisticamente rilevante
27/10/2014 - Dopo le numerose modifiche delle Commissioni, la legge di conversione del DL Sblocca Italia ha ottenuto la fiducia dell’Aula di Montecitorio. Vediamo più nel dettaglio le modifiche che la nuova legge apporterà alla normativa sui lavori privati.Lavori interni
L’articolo 17 del DL Sblocca Italia interviene in diversi punti del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) con una semplificazione: i lavori di manutenzione straordinaria che consistono nel frazionamento o accorpamento di unità immobiliari potranno essere realizzati con Comunicazione di inizio lavori (Cil), anziché con Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
I lavori possono anche comportare la variazione delle superfici delle singole unità nonché del carico urbanistico, ma non devono modificare la volumetria complessiva degli edifici e deve essere mantenuta l’originaria destinazione d’uso.
Il professionista dovrà attestare che le modifiche sono compatibili con la normativa antisismica e con quella sul rendimento energetico e, insieme alla Cil, dovrà consegnare gli elaborati progettuali. La multa per la mancata presentazione della Cil sale da 258 a 1.000 euro. Dalla semplificazione restano esclusi gli interventi di carattere strutturale.
Con una modifica all'articolo 6 del Testo unico edilizia, l'installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12kW sarà inclusa tra gli interventi di manutenzione ordinaria realizzabili senza titolo abilitativo.
La Cil sarà valida anche ai fini dell’aggiornamento catastale: il Comune dovrà inoltrarla all’Agenzia del Territorio, ma solo se al termine dei lavori il proprietario dell’immobile invia allo Sportello Unico una ‘comunicazione di fine lavori’. Cancellato l’obbligo di indicare i dati identificativi dell’impresa a cui si affidano i lavori.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria non si pagail costo di costruzione - neanche nei casi di modifica della superficie delle singole unità immobiliari, che prima erano soggetti a permesso di costruire - né sono dovuti gli oneri di urbanizzazione, salvo il caso che gli interventi aumentino il carico urbanistico o la superficie calpestabile.
Le Regioni a statuto ordinario, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, dovranno disciplinare i controlli sull’attività edilizia libera (Cil e Cil asseverata). In tutto il Testo Unico dell’Edilizia la Denuncia di inizio attività (Dia) viene sostituita con la Scia.
Cambi di destinazione d’uso
Viene introdotto il concetto di “mutamento d’uso urbanisticamente rilevante” ovvero un cambio dell’utilizzo dell’immobile rispetto a quello originario, senza opere edilizie, che comporta l’assegnazione dell’immobile ad una diversa categoria funzionale tra le seguenti: residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale.
Il mutamento della destinazione d’uso è sempre consentito, a patto che non sia urbanisticamente rilevante, cioè che rientri all’interno della stessa categoria funzionale. A differenza di quanto previsto dal DL, il passaggio dalla destinazione d’uso residenziale a quella turistico-ricettiva è considerata urbanisticamente rilevante, di conseguenza non si può fare liberamente.
La semplificazione però scatterà solo dopo che le Regioni avranno adeguato la loro normativa o, comunque, dopo 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Vedi tutte le altre novità del decreto Sblocca Italia
La discussione sulla legge di conversione prosegue questa settimana in Aula alla Camera; il voto finale è previsto per giovedì 30 ottobre.
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