Approvato alla Camera un emendamento allo Sblocca Italia presentato dalla relatrice Chiara Braga
17/10/2014 - Dal 1° luglio 2015 chi vorrà costruire o ristrutturare un edificio dovrà predisporlo alla connessione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultralarga.Lo prevede un emendamento alla legge di conversione del decreto Sblocca Italia (DL 133/2014), presentato dalla relatrice Chiara Braga in commissione Ambiente della Camera, e approvato nella seduta notturna tra il 15 e il 16 ottobre.
Nel dettaglio, l’emendamento stabilisce che tutte le nuove costruzioni e le ristrutturazioni che richiedano il permesso di costruire (ex articolo 10, comma 1, lettera c), delDpr 380/2001), per le quali le domande di autorizzazione edilizia siano presentate dopo il 1° luglio 2015, dovranno essere equipaggiati di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.
Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intendono tutte le installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.
Sempre dal 1o luglio 2015, tutti i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione profonda che richieda il permesso di costruire ex articolo 10 del Dpr 380/2001, dovranno essere equipaggiati di un punto di accesso.
Per punto di accesso deve intendersi il punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
Gli edifici conformi a questi obblighi potranno esporre latarga ‘predisposto alla banda larga’, un’etichetta volontaria e non vincolante che potrà essere utilizzata ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile.
L’etichetta potrà essere rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del DM 37 del 22 gennaio 2008, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1,2,3.
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