Secondo il Tribunale amministrativo, in caso di utilizzo prolungato viene meno il requisito di precarietà che è l’unico elemento in grado di evitare che un manufatto venga giudicato abusivo.
Il Tar ha esaminato il caso di una imprenditrice agricola che aveva posizionato due container e un accumulo di materiale di cava arido su un terreno di sua proprietà ad uso seminativo arborato.
Tar Toscana: il modo in cui la struttura è utilizzata può far venir meno il requisito di precarietà http://www.edilportale.com/news/2014/05/normativa/un-manufatto-precario-%C3%A8-abusivo-se-usato-in-modo-prolungato_39287_15.html
06/05/2014 - La presenza di una struttura amovibile, realizzata senza permesso, può essere considerata come abuso edilizio se il manufatto è usato in modo prolungato. Lo ha stabilito il Tar Toscana con lasentenza 681/2014.Dopo un sopralluogo dell'Ufficio Edilizia Privata, all’imprenditrice era stato ordinato di rimuovere tutte le opere e ripristinare lo stato dei luoghi.
L’imprenditrice si era però opposta a questa decisione affermando che si trattava di opere precarie per le quali non era richiesto nessun permesso e che il terreno si trovava in un’area classificata rilevante da un punto di vista ambientale o con funzioni strategiche, ma tutelata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il Tribunale ha però dato torto alla ricorrente sostenendo che si può parlare di nuova costruzione quando un manufatto, anche se precario dal punto di vista strutturale, è stato realizzato per esigenze non temporanee. Secondo il Tar, infatti, l’utilità prolungata esclude il requisito di precarietà anche se l’utilizzo della struttura è periodico.
Per quanto riguarda l’accumulo dei materiali di cava, l’imprenditrice aveva affermato che il responsabile del deposito era il precedente proprietario. Anche in questo caso, il Tar non ha dato ragione alla ricorrente perché l’ordine di ripristino deve essere indirizzato al proprietario attuale che utilizza l’immobile, indipendentemente dal suo coinvolgimento nell’abuso.
Per questi motivi il ricorso dell’imprenditrice è stato respinto ed è stato confermato l’obbligo di rimuovere le opere realizzate.
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