martedì 27 maggio 2014

Detrazione 65% anche per gli interventi su immobili strumentali

Entrate: a differenza del bonus ristrutturazioni, l’ecobonus vale anche per gli edifici usati per l’esercizio delle attività professionali e di impresa

http://www.edilportale.com/news/2014/05/normativa/detrazione-65-anche-per-gli-interventi-su-immobili-strumentali_39714_15.html
28/05/2014 - Sono agevolabili gli interventi di riqualificazione energetica sugli immobili strumentali delle imprese. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E/2014.
Con la stessa circolare, il Fisco ha anche spiegato che i piccoli condomini devono richiedere il codice fiscale prima di avviare una ristrutturazione.
 
Riqualificazione energetica degli immobili strumentali 
Il Fisco ha ricordato che gli interventi di efficientamento energetico degli immobili godono di una detrazione del 65% fino al 31 dicembre 2014, che scenderà al 50% per tutto il 2015 e poi passerà al 36%.
 
Fin dal momento della sua istituzione con la Finanziaria 2007, il DM 19 febbraio 2007 ha definito le modalità per usufruire del bonus e i soggetti ammessi. Rientrano tra questi le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e i soggetti titolari di redditi di impresa che sostengono le spese per gli interventi di riqualificazione energetica.
 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a differenza del Bonus sulle ristrutturazioni, che spetta solo per gli interventi effettuati sugli edifici residenziali, la detrazione fiscale per l’efficientamento energetico interessa gli edifici appartenenti  a tutte le categorie catastali, quindi anche gli immobili strumentali, usati per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa.
 
La detrazione, ha concluso il Fisco, compete anche se gli interventi sono realizzati in economia con riferimento ai costi di intervento, ad esempio utilizzando materiali non acquistati, ma prelevati dal magazzino.
 
Ristrutturazioni nei piccoli condomìni
Per realizzare lavori di ristrutturazione nei piccoli condomìni, è necessario che il condominio richieda il codice fiscale anche se non è stato nominato un amministratore.
 
L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto spiegato che, quando più soggetti costruiscono insieme su un suolo comune o quando il proprietario unico vende ad altri soggetti le porzioni dell’edificio,  la nascita del condominio è automatica.
 
Il condominio, ha sottolineato il Fisco, ha la natura di sostituto di imposta. Ciò significa che deve  effettuare la ritenuta d’acconto ogni volta che corrisponde dei compensi. Perché queste operazioni siano possibili, è quindi necessario essere in possesso del codice fiscale, anche quando le dimensioni del condominio non rendono obbligatoria la nomina dell’amministratore.
 
Per poter pagare i lavori di ristrutturazione ed ottenere la detrazione fiscale del 50%, i condomini senza amministratore devono quindi richiedere il codice fiscale, che va indicato nel bonifico al fornitore.
 
Così come avviene per le spese, infine, anche la detrazione fiscale viene ripartita in base alle quote millesimali.

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