martedì 27 maggio 2014

Bonus Mobili abbinato alla riqualificazione energetica degli edifici, ecco quando è possibile

Gli interventi devono essere classificabili come manutenzioni straordinarie su singole unità immobiliari residenziali http://www.edilportale.com/news/2014/05/risparmio-energetico/bonus-mobili-abbinato-alla-riqualificazione-energetica-degli-edifici-ecco-quando-%C3%A8-possibile_39692_27.html

27/05/2014 - Il Bonus Mobili può essere concesso anche in presenza di interventi di efficientamento energetico classificabili come manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali. Con la circolare 11/E/2014, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi in materia di detrazioni fiscali sugli interventi di riqualificazione energeticaristrutturazione e acquisto di mobili ed elettrodomestici efficienti.
Per quanto riguarda il Bonus Mobili, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che normalmente non può beneficiare della detrazione chi effettua la riqualificazione energetica dell’edificio. La situazione cambia però se l’intervento rientra tra i lavori di manutenzione straordinaria.
 
Rientrano in questo ambito i lavori effettuati sugli impianti tecnologici, come la sostituzione di alcune componenti per ottenere un risparmio di energia.
 
In base al Testo unico dell’edilizia, infatti, per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. In ogni caso è necessario non alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non modificare le destinazioni d’uso.
 
In altre parole, ha sintetizzato il Fisco, la manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio.
 
Le Entrate hanno inoltre sottolineato che gli interventi sugli impianti tecnologici, diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.
 
Ricordiamo che si può richiedere la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza in abbinamento ai seguenti interventi di riqualificazione edilizia:
manutenzione ordinaria, ma solo se effettuata sulle parti comuni di un edificio residenziale (in questo caso viene agevolato unicamente l’acquisto di arredi per le parti comuni, come guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi),
manutenzione straordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali,
restauro e di risanamento conservativo sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari,
ristrutturazione edilizia sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari,
interventi per il ripristino dopo eventi calamitosianche se non rientranti nelle categorie
precedenti, ma a patto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza,
restauro, risanamento conservativo eristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Le altre spiegazioni del Fisco
Con la circolare l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si accede al Bonus Mobili anche se gli acquisti sono stati effettuati all’estero. L’importante è rispettare tutte le regole richieste, cioè effettuare il pagamento con bonifico o carta di credito e conservare tutti i documenti e le fatture.
 
Per quanto riguarda le ristrutturazioni eseguite su immobili di proprietà di due contribuenti, il Fisco ha spiegato che, quando la fattura o il bonifico è intestato ad un solo comproprietario, ma la spesa per la ristrutturazione dell’immobile è stata sostenuta da entrambi, la detrazione fiscale spetta anche a quest’ultimo a patto che sia indicata la percentuale di spesa da lui sostenuta. Lo stesso discorso vale anche per il familiare convivente che ha sostenuto le spese. L’annotazione sulle percentuali di spesa fronteggiate dai diversi proprietari deve essere indicata dal primo anno di fruizione della detrazione e non può essere modificata.
 
Sono detraibili le spese per la ristrutturazione o la riqualificazione energetica sostenute grazie alla concessione di un finanziamento. In questo caso, la società finanziaria che eroga il prestito deve emettere un bonifico a favore del fornitore indicando gli estremi dell’agevolazione, il codice fiscale del soggetto per conto del quale è effettuato il pagamento e la partita Iva del destinatario del bonifico.
 
Quando si effettua un bonifico bancario con causale errata, si può ottenere la detrazione se l’istituto di credito ha comunque operato la ritenuta del 4%. Ricordiamo infatti che dal 6 luglio 2011 le banche e Poste italiane effettuano una trattenuta del 4% sui pagamenti a favore delle imprese che realizzano i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica.

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