Cassazione: sì se il dirigente non ha considerato una denuncia di irregolarità, no se ha commesso un errore prima del via libera
Il dirigente comunale dell’Ufficio tecnico che rilascia un permesso di costruire illegittimo non è responsabile penalmente se commette degli errori di valutazione che lo portano a dare il via libera all’intervento che in seguito si rivela abusivo. Al contrario, è penalmente responsabile, quindi punibile con l’arresto fino a due anni e una multa fino a 51.645 euro, se evita consapevolmente di prendere in considerazione una denuncia per irregolarità.
Con la sentenza 5439/2017, la Corte di Cassazione ha spiegato che bisogna distinguere tra omissione consapevole e “condotta commissiva”, come ad esempio il rilascio del permesso che rende possibile la realizzazione dell’intervento.
L’articolo 27 del Dpr 380/2001, hanno continuato i giudici, prevede “a carico del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, un obbligo di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia che gli impone di intervenire ogni volta che venga accertato l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo abilitativo o in difformità dalla normativa urbanistica. In altre parole, il dirigente deve “attivarsi per impedire l’evento dannoso” compiendo tutti gli accertamenti necessari in caso di denuncia.
Nel caso esaminato, il dirigente aveva rilasciato un permesso di costruire illegittimo, sulla base del quale era stato realizzato un intervento abusivo, ma non aveva omesso di intervenire in presenza di una denuncia. Non c’era infatti stata nessuna segnalazione.
Il dirigente, hanno quindi sottolineato i giudici, sarebbe risultato responsabile penalmente solo se, dopo una denuncia, avesse evitato di prendere i dovuti provvedimenti per impedire i lavori. Si sarebbe trattato, si legge nella sentenza, di un contributo consapevole e rilevante all’abuso.
Con la sentenza 5439/2017, la Corte di Cassazione ha spiegato che bisogna distinguere tra omissione consapevole e “condotta commissiva”, come ad esempio il rilascio del permesso che rende possibile la realizzazione dell’intervento.
Permesso di costruire illegittimo, nessuna responsabilità penale
Come si legge nella sentenza, il dirigente comunale “non ha responsabilità penali per non aver impedito lo svolgimento di attività abusive perché non ha l’obbligo di vigilanza preventiva sulle attività in questione”.L’articolo 27 del Dpr 380/2001, hanno continuato i giudici, prevede “a carico del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, un obbligo di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia che gli impone di intervenire ogni volta che venga accertato l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo abilitativo o in difformità dalla normativa urbanistica. In altre parole, il dirigente deve “attivarsi per impedire l’evento dannoso” compiendo tutti gli accertamenti necessari in caso di denuncia.
Nel caso esaminato, il dirigente aveva rilasciato un permesso di costruire illegittimo, sulla base del quale era stato realizzato un intervento abusivo, ma non aveva omesso di intervenire in presenza di una denuncia. Non c’era infatti stata nessuna segnalazione.
Il dirigente, hanno quindi sottolineato i giudici, sarebbe risultato responsabile penalmente solo se, dopo una denuncia, avesse evitato di prendere i dovuti provvedimenti per impedire i lavori. Si sarebbe trattato, si legge nella sentenza, di un contributo consapevole e rilevante all’abuso.
Nessun commento:
Posta un commento