Tar Toscana: solo se chi ha presentato l’istanza dimostra che il ritardo gli ha procurato un danno
Se un’Amministrazione non si pronuncia in tempo sull’istanza di permesso di costruire può pagare il risarcimento dei danni al privato, a condizione che questi possa dimostrare la correlazione tra il ritardo e il danno subìto.
È la conclusione cui è giunto il Tar Toscana con la sentenza 168/2017.
L’Amministrazione era rimasta in silenzio e aveva espresso il suo diniego tre anni dopo. Nel frattempo il Comune aveva approvato il piano strutturale. Secondo il privato che aveva richiesto il permesso di costruire, il diniego era dovuto al nuovo piano strutturale. Se, invece, il Comune si fosse pronunciato prima, avrebbe avuto l’autorizzazione per la realizzazione degli interventi.
Sulla base di questi motivi aveva presentato ricorso al Tar. I giudici hanno respinto la sua domanda perché, riesaminando gli atti, hanno rilevato che l’istanza era incompleta. Anche se il Comune avesse rispettato i termini, il permesso sarebbe stato comunque negato.
È la conclusione cui è giunto il Tar Toscana con la sentenza 168/2017.
Permesso di costruire, ritardo e risarcimento
I giudici hanno spiegato che, per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve dimostrare non solo la violazione dei termini previsti dal procedimento per il rilascio del permesso di costruire, ma anche il dolo o la colpa dell’Amministrazione, la presenza di danno ingiusto e il nesso di causalità tra danno e condotta dell’Amministrazione.Permesso di costruire e ritardo dell’Amministrazione
Nel caso preso in esame dal tribunale Amministrativo, un privato aveva richiesto il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato rurale ad uso magazzino e rimessa attrezzi, previa demolizione del manufatto esistente.L’Amministrazione era rimasta in silenzio e aveva espresso il suo diniego tre anni dopo. Nel frattempo il Comune aveva approvato il piano strutturale. Secondo il privato che aveva richiesto il permesso di costruire, il diniego era dovuto al nuovo piano strutturale. Se, invece, il Comune si fosse pronunciato prima, avrebbe avuto l’autorizzazione per la realizzazione degli interventi.
Sulla base di questi motivi aveva presentato ricorso al Tar. I giudici hanno respinto la sua domanda perché, riesaminando gli atti, hanno rilevato che l’istanza era incompleta. Anche se il Comune avesse rispettato i termini, il permesso sarebbe stato comunque negato.
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