Cassazione: ‘in caso di difformità con la descrizione dell’immobile, costituiscono dichiarazione di volontà delle parti’
Le piante planimetriche allegate ai contratti d’acquisto d’immobili sono parte integrante del contratto e costituiscono dichiarazione di volontà delle parti.
A stabilirlo la Corte di Cassazione che si è recentemente espressa riguardo alla validità negoziale delle planimetrie con due sentenze (26366/2016 e 26609/2016).
Nel caso, riguardante un atto di frazionamento, la Corte di Cassazione ha affermato che i frazionamenti hanno “valore di espressione della volontà dei contraenti circa l’oggetto del negozio, quando siano assunti come parti integranti dell’atto contrattuale a cui sono allegati”. A tal fine è necessario che, oltre ad essere sottoscritti dalle parti, siano anche esplicitamente richiamati nel contratto.
È affermabile, quindi, che dalle planimetrie si possa risalire alla volontà delle parti, purché siano allegate o, in alcune ipotesi, richiamate dal contratto.
Questa la situazione trattata dalla Cassazione nella sentenza 26609/2016 in cui si ribadisce con chiarezza il valore da attribuirsi alle planimetrie allegate ai contratti che costituiscono mezzo fondamentale per l’interpretazione del contratto.
Il caso si riferisce all’acquisto da parte del Comune di un intero fabbricato, con due appartamenti di proprietà di privati. In una fase successiva il Comune aveva chiuso un portico per creare altri alloggi. A seguito di tale modifica, i condomini hanno presentato ricorso al Tribunale, richiedendo il ripristino dello stato dei luoghi in quanto dalle risultanze delle planimetrie allegate ai contratti riportava la dicitura “portico condominiale”.
La domanda, respinta dal giudice di primo grado, è stata successivamente accolta dalla Corte di Appello sostenendo che la condominialità del porticato risulta dall’atto di vendita che faceva riferimento alla planimetria allegata, sottoscritta dai contraenti e dal notaio.
Sull’argomento si è infine espressa la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dal Comune in quanto “le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili sono parte integrante della dichiarazione di volontà delle parti quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene e costituiscono mezzo fondamentale per l’interpretazione del negozio”.
A stabilirlo la Corte di Cassazione che si è recentemente espressa riguardo alla validità negoziale delle planimetrie con due sentenze (26366/2016 e 26609/2016).
Planimetrie immobiliari: volontà delle parti
La sentenza della Corte di Cassazione 26366/2016 tratta una controversia relativa alla volontà negoziale, desumibile dalle planimetrie immobiliari, nell’ipotesi in cui non siano allegate all’atto ma richiamate.Nel caso, riguardante un atto di frazionamento, la Corte di Cassazione ha affermato che i frazionamenti hanno “valore di espressione della volontà dei contraenti circa l’oggetto del negozio, quando siano assunti come parti integranti dell’atto contrattuale a cui sono allegati”. A tal fine è necessario che, oltre ad essere sottoscritti dalle parti, siano anche esplicitamente richiamati nel contratto.
È affermabile, quindi, che dalle planimetrie si possa risalire alla volontà delle parti, purché siano allegate o, in alcune ipotesi, richiamate dal contratto.
Planimetrie: mezzo fondamentale per l'interpretazione
In caso di non coincidenza tra la descrizione dell’immobile nel contratto di compravendita e le planimetrie, spetta al giudice il compito di risolvere la questione della maggiore o minore corrispondenza tra la rappresentazione nelle planimetrie e l’intento negoziale espresso nel contratto.Questa la situazione trattata dalla Cassazione nella sentenza 26609/2016 in cui si ribadisce con chiarezza il valore da attribuirsi alle planimetrie allegate ai contratti che costituiscono mezzo fondamentale per l’interpretazione del contratto.
Il caso si riferisce all’acquisto da parte del Comune di un intero fabbricato, con due appartamenti di proprietà di privati. In una fase successiva il Comune aveva chiuso un portico per creare altri alloggi. A seguito di tale modifica, i condomini hanno presentato ricorso al Tribunale, richiedendo il ripristino dello stato dei luoghi in quanto dalle risultanze delle planimetrie allegate ai contratti riportava la dicitura “portico condominiale”.
La domanda, respinta dal giudice di primo grado, è stata successivamente accolta dalla Corte di Appello sostenendo che la condominialità del porticato risulta dall’atto di vendita che faceva riferimento alla planimetria allegata, sottoscritta dai contraenti e dal notaio.
Sull’argomento si è infine espressa la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dal Comune in quanto “le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili sono parte integrante della dichiarazione di volontà delle parti quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene e costituiscono mezzo fondamentale per l’interpretazione del negozio”.
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