martedì 14 febbraio 2017

Gare di progettazione, dal 28 febbraio i nuovi requisiti per i professionisti

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2017/02/professione/gare-di-progettazione-dal-28-febbraio-i-nuovi-requisiti-per-i-professionisti_56433_33.html

Laureati e diplomati parteciperanno a seconda delle loro competenze. Nei raggruppamenti temporanei dovranno esserci giovani progettisti

Entreranno in vigore martedì 28 febbraio i nuovi requisiti per la partecipazione alle gare di progettazione. Lo prevede il DM 263/2016, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), che prevede l’obbligo di includere giovani professionisti nei raggruppamenti temporanei.

Alle gare possono partecipare ingegneri, architetti, geometri e soggetti in possesso di altri diplomi tecnici attinenti alla tipologia dei servizi da affidare, a seconda delle loro competenze.

La partecipazione è consentita anche in forma associata, quindi a società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili. 


Tutti i partecipanti dovranno indicare i requisiti di idoneità richiesti dalle nuove norme. Prima, invece, quest'obbligo ricadeva solo sulle società di ingegneria.
 

Requisiti dei professionisti singoli o associati

In base al nuovo decreto, i professionisti devono risultare in possesso della laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara.
 
Nelle procedure di affidamento che non richiedono il possesso della laurea, è necessario avere il diploma di geometra o un altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare.
 
A prescindere dal titolo di studio richiesto, i professionisti devono essere abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Albo professionale o, in alternativa, essere abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione Europea di appartenenza.

L’apertura delle gare di progettazione anche a geometri e altri tecnici diplomati è una novità introdotta dal Ministero delle Infrastrutture. Come rilevato dal Consiglio di Stato, la precedente normativa escludeva i tecnici non laureati dai servizi di ingegneria e architettura.
 

Requisiti delle società di professionisti

Le società devono essere costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Devono inoltre indicare l’organigramma aggiornato comprendente i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità.

Le società di professionisti possono essere costituite come società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) o come società cooperativa. Sono quindi comprese le società tra professionisti (STP) introdotte con la Legge 183/2011 e regolamentate dal DM 8 febbraio 2013 n. 34
 

Requisiti delle società di ingegneria

Le società di ingegneria devono avere almeno un direttore tecnico che collabori alla definizione delle strategie e controlli le prestazioni dei progettisti. Il direttore tecnico deve possedere una laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società ed essere abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni. Il direttore tecnico ha il compito di controfirmare i progetti ed è responsabile, in solido con la società di ingegneria, nei confronti della Stazione Appaltante.
 
Anche le società di ingegneria, per essere considerate in regola, devono avere un organigramma aggiornato.
 
Nella versione definitiva è stato eliminato il divieto di partecipare alla stessa gara per due società di ingegneria con lo stesso direttore tecnico.
 

Requisiti dei raggruppamenti temporanei

I raggruppamenti temporanei devono avere all’interno almeno un giovane professionista, cioè laureato e abilitato da meno di cinque anni. Il decreto specifica che i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
 
Nel caso in cui gli affidamenti non richiedano la laurea, è necessario che il giovane professionista abbia conseguito il diploma di geometra, o un altro diploma tecnico attinente, ed essere abilitato da meno di cinque anni.
 
Oltre ad essere iscritti nel proprio Albo di riferimento, i componenti dei raggruppamenti temporanei devono essere liberi professionisti singoli o associati o amministratori, soci, dipendenti e consulenti delle società di professionisti e di ingegneria. I consulenti per essere idonei devono aver fatturato alla società una quota superiore al 50% dei loro introiti. 
 

Requisiti dei consorzi stabili

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. I partecipanti al consorzio devono possedere i requisiti previsti per le società di professionisti e le società di ingegneria.
 

Regolarità contributiva e Durc

Oltre alle norme sul Durc, alle attività delle società di professionisti e di ingegneria si applica il contributo integrativo eventualmente previsto dalle Casse di previdenza de firmatari del progetto. Le società dovranno quindi risultare in regola con i versamenti.
 

Obblighi di comunicazioni all’Anac

Le società devono comunicare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac):
- l’atto costitutivo entro trenta giorni dall’adozione;
- l’organigramma entro dieci giorni;
- Il fatturato speciale entro trenta giorni dall’approvazione dei bilanci;
- la delibera di nomina del direttore tecnico entro cinque giorni dall’adozione.
 
Tutti i dati confluiscono nel casellario informatico dell’Anac e costituiscono una banca dati utilizzabile per eventuali verifiche.
 
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