Definiti i requisiti dei tecnici competenti in acustica. Mappature acustiche entro il 30 giugno 2017 e piani d’azione entro il 18 luglio 2018
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva due decreti per la tutela dall’inquinamento acustico.
Il primo decreto disciplina la figura professionale di tecnico competente in materia di acustica, modificando la Legge 447/1995, e armonizza la normativa sulla gestione del rumore ambientale, agendo sul D.lgs. 194/2005.
Il secondo decreto mira a prevenire possibili procedure di infrazione nei confronti dell’Italia recependo la Direttiva 2000/14/CE sulle macchine rumorose, operanti all’aperto, importate da Paesi extra Ue e sprovvisti di marcatura CE.
Vediamo i contenuti principali.
In base alla bozza entrata in Consiglio dei Ministri, il tecnico deve essere in possesso di una laurea o laurea magistrale a indirizzo tecnico scientifico (compresa tra quelle indicate nell’Allegato 2) e possedere almeno uno di questi requisiti:
- aver superato un master universitario da 12 crediti, di cui almeno 3 di laboratori di acustica;
- aver superato un corso in acustica, aver ottenuto 12 crediti universitari in materie di acustica;
- avere conseguito il titolo di dottore di ricerca con una tesi in acustica ambientale.
Per un periodo transitorio di cinque anni, potranno iscriversi all’elenco anche i diplomati ad indirizzo tecnico o in possesso della maturità scientifica che abbiano almeno quattro anni di esperienza non occasionale alle dipendenze di strutture pubbliche o in collaborazione con un tecnico competente e abbiano superamento di un corso in acustica.
La parte B del decreto contiene lo schema del programma dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica. Non sono considerati idonei i corsi in modalità e-learning, ma solo quelli frontali o in modalità “blended learning”, cioè con un 50% di lezioni frontali e la possibilità di alternare momenti di formazione a distanza.
Differentemente da quanto previsto dalla vecchia normativa, in fase di progettazione di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime, nella valutazione di impatto acustico bisogna tener presente la presenza di altre infrastrutture che concorrono all’immissione del rumore.
Il decreto aggiunge gli impianti eolici alle ‘sorgenti sonore fisse’, Vengono inoltre previsti l’emanazione di nuovi regolamenti per le sorgenti di rumore attualmente non considerate dalla normativa e l’aggiornamento della disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività sportive.
Il personale incaricato dei controlli dovrà conseguire la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale o aver frequentato con profitto un corso di formazione in acustica ambientale, compresa l’applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisca almeno tre crediti. Sarà il Ministero dell’Ambiente a definire argomenti e struttura dei corsi con un decreto ad hoc da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
Sono infine previste multe per chi immette in commercio o mette in servizio macchine o attrezzature per le quali è stato accertato il superamento del livello di potenza sonora garantito. A svolgere i sopralluoghi sarà Ispra.
Il primo decreto disciplina la figura professionale di tecnico competente in materia di acustica, modificando la Legge 447/1995, e armonizza la normativa sulla gestione del rumore ambientale, agendo sul D.lgs. 194/2005.
Il secondo decreto mira a prevenire possibili procedure di infrazione nei confronti dell’Italia recependo la Direttiva 2000/14/CE sulle macchine rumorose, operanti all’aperto, importate da Paesi extra Ue e sprovvisti di marcatura CE.
Vediamo i contenuti principali.
Tecnici competenti in acustica
Il decreto istituisce un elenco dei tecnici competenti in acustica, tenuto dal ministero dell’Ambiente, e un tavolo tecnico nazionale di coordinamento per la valutazione dell’impatto creato dalle norme sull’abilitazione alla professione. Viene inoltre precisato che la professione di tecnico competente in acustica rientra tra quelle non organizzate in ordini e collegi, ai sensi della Legge 4/2013.In base alla bozza entrata in Consiglio dei Ministri, il tecnico deve essere in possesso di una laurea o laurea magistrale a indirizzo tecnico scientifico (compresa tra quelle indicate nell’Allegato 2) e possedere almeno uno di questi requisiti:
- aver superato un master universitario da 12 crediti, di cui almeno 3 di laboratori di acustica;
- aver superato un corso in acustica, aver ottenuto 12 crediti universitari in materie di acustica;
- avere conseguito il titolo di dottore di ricerca con una tesi in acustica ambientale.
Per un periodo transitorio di cinque anni, potranno iscriversi all’elenco anche i diplomati ad indirizzo tecnico o in possesso della maturità scientifica che abbiano almeno quattro anni di esperienza non occasionale alle dipendenze di strutture pubbliche o in collaborazione con un tecnico competente e abbiano superamento di un corso in acustica.
La parte B del decreto contiene lo schema del programma dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica. Non sono considerati idonei i corsi in modalità e-learning, ma solo quelli frontali o in modalità “blended learning”, cioè con un 50% di lezioni frontali e la possibilità di alternare momenti di formazione a distanza.
Mappatura acustica
Il decreto entrato in CdM prevede che i Comuni, entro il 30 giugno 2017, completino la mappatura acustica in conformità alla Direttiva 2007/2/CE. Le mappe acustiche saranno il punto di partenza per la redazione dei piani d'azione, che dovranno essere pronti entro il 18 luglio 2018 ed essere aggiornati ogni cinque anni.Differentemente da quanto previsto dalla vecchia normativa, in fase di progettazione di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime, nella valutazione di impatto acustico bisogna tener presente la presenza di altre infrastrutture che concorrono all’immissione del rumore.
Il decreto aggiunge gli impianti eolici alle ‘sorgenti sonore fisse’, Vengono inoltre previsti l’emanazione di nuovi regolamenti per le sorgenti di rumore attualmente non considerate dalla normativa e l’aggiornamento della disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività sportive.
Inquinamento acustico e macchine rumorose
La bozza prevede che gli organismi chiamati a certificare la conformità delle macchine siano accreditati dal Ministero dell’Ambiente, definisce i requisiti minimi della strumentazione tecnica che i certificatori devono possedere e fissa ad un minimo di 2,5 milioni di euro il massimale della polizza di assicurazione per la responsabilità civile.Il personale incaricato dei controlli dovrà conseguire la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale o aver frequentato con profitto un corso di formazione in acustica ambientale, compresa l’applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisca almeno tre crediti. Sarà il Ministero dell’Ambiente a definire argomenti e struttura dei corsi con un decreto ad hoc da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
Sono infine previste multe per chi immette in commercio o mette in servizio macchine o attrezzature per le quali è stato accertato il superamento del livello di potenza sonora garantito. A svolgere i sopralluoghi sarà Ispra.
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